Affitti brevi, 21% per una casa

La manovra 2026 punta su nuove entrate: per gli affitti brevi aliquota al 21% per una casa e 26% dalla seconda, con qualifica d’impresa da tre immobili. Confermata la “tassa sui pacchi” dalla Cina (2 euro a collo), possibile aumento della tassazione sulle transazioni finanziarie e revisione dei dividendi, con soglia di partecipazione che scende dal 10% al 5%. In valutazione rivalutazione oro, bollo sul contante e modifica delle regole su plusvalenze PEX (cessione tassabile dopo un anno). Si lavora anche alla revisione della stretta sulle compensazioni, mantenendo però la soglia anti-evasione ridotta a 50mila euro. Destinata a cambiare la norma interpretativa sui contributi Covid. Accordo politico già raggiunto su affitti brevi, esenzione ISEE prima casa e compensazioni contributive. Previsti ritocchi alla rivalutazione dei beni d’impresa (aliquota dal 18% al 21%) e norme più rigide sulla trasparenza delle farmacie con obbligo di “Chinese walls

Omaggi natalizi a clienti e dipendenti

Con l’approssimarsi del periodo natalizio, molte imprese si preparano a distribuire omaggi a clienti, fornitori e dipendenti. La disciplina fiscale applicabile presenta una novità rilevante poiché, a partire dall’esercizio 2025, ai fini della deducibilità delle spese relative agli omaggi, il pagamento deve avvenire necessariamente con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi tracciabili di pagamento (art. 23 D.Lgs. 241/1997). La disposizione si applica sia alle spese di rappresentanza che agli omaggi veri e propri e il pagamento in contanti, anche per importi modesti, preclude la deducibilità della spesa. È quanto previsto dall’art. 108, c. 2, ultimo periodo del Tuir, inserito dall’art. 1, c. 81, lett. d) L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025).

Attenzione anche al valore unitario di 50 euro che rappresenta il confine tra 2 regimi fiscali differenti. Gli omaggi di valore pari o inferiore a questa soglia beneficiano della deducibilità integrale, mentre quelli di importo superiore rientrano nella categoria delle spese di rappresentanza, soggette a limiti più stringenti. Per determinare il valore unitario occorre considerare l’omaggio nella sua interezza. Ad esempio, il classico cesto natalizio composto da più articoli, ciascuno di valore inferiore a 50 euro, deve essere valutato complessivamente; quindi, se il totale supera tale limite, l’intero omaggio seguirà il regime delle spese di rappresentanza.

Quando l’impresa dona beni della propria produzione, la valutazione diventa più articolata. Il valore di mercato determina se l’omaggio rientri o meno nel regime agevolato, ma ai fini del calcolo della deducibilità rileva sempre il costo di produzione effettivo. Ipotizziamo un prodotto con valore di mercato pari a 70 euro, ma costo di produzione di 45 euro: trattandosi di spesa di rappresentanza (per superamento della soglia), sarà quest’ultimo importo a concorrere al plafond di deducibilità.

Rimborsi chilometrici dei professionisti: chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 23.10.2025, n. 270, ha chiarito in modo puntuale il nuovo regime dei rimborsi spese di artisti e professionisti, in seguito alle modifiche apportate all’art. 54 D.P.R. 917/1986 dall’art. 5, c. 1, lett. b) D.Lgs. 192/2024, modifiche che entreranno in vigore a partire dal periodo d’imposta 2025 (dunque con impatto sul modello Redditi 2026).
Secondo la nuova disciplina, che recepisce il principio di onnicomprensività dei redditi professionali, non concorrono alla formazione del reddito le somme percepite a titolo di rimborso per spese sostenute nell’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente. Tali spese, tuttavia, non saranno deducibili dal reddito del professionista, salvo i casi di insolvenza del committente disciplinati dall’art. 54-ter, cc. 2-5 del Tuir.
Il legislatore ha così inteso superare la precedente criticità derivante dall’assoggettamento a ritenuta d’acconto di somme che non rappresentano un reale compenso, ma il semplice recupero di costi sostenuti per conto del cliente

Perché un rimborso possa essere escluso dal reddito imponibile, deve rispettare precisi requisiti: le spese devono essere effettivamente sostenute in relazione diretta all’incarico, indicate in fattura separatamente dai compensi e supportate da documentazione completa, da cui risulti la tipologia di spesa, il suo importo e la connessione con l’attività professionale. Solo in presenza di tali condizioni l’addebito può considerarsi analitico e, quindi, fiscalmente irrilevante. La norma richiede inoltre che i pagamenti avvengano con strumenti tracciabili, quali bonifici, carte di credito o debito, assegni o altre modalità previste dall’art. 23 D.Lgs. 241/1997. In mancanza di tracciabilità, le somme percepite saranno sempre imponibili.


La risposta ha fornito un’interpretazione approfondita della nozione di “spese addebitate analiticamente al committente”, chiarendo che tale requisito è soddisfatto solo se il professionista è in grado di dimostrare, con adeguata documentazione, che le spese sono state realmente sostenute per l’incarico e non costituiscono una forma indiretta di compenso.