Rimborsi spese amministratori: regole fiscali, limiti e tracciabilità

I rimborsi spese agli amministratori rappresentano una delle aree in cui il corretto inquadramento fiscale richiede particolare attenzione, perché il trattamento tributario dipende sia dalla qualificazione del reddito sia dalla tipologia di spesa sostenuta.

In primo luogo, occorre stabilire la natura fiscale del compenso percepito dall’amministratore. La regola generale prevede che i compensi costituiscano reddito assimilato al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 e ss. del Tuir. L’eccezione riguarda gli amministratori che svolgono l’incarico nell’ambito della propria attività professionale abituale: in tal caso il compenso rientra nel reddito di lavoro autonomo ex art. 53 del Tuir.

Questa distinzione incide direttamente sul trattamento dei rimborsi. Gli amministratori inquadrati come parasubordinati applicano l’art. 51, c. 5 del Tuir, che prevede la non imponibilità dei rimborsi documentati per trasferte fuori Comune e la deducibilità per la società entro i limiti dell’art. 95, c. 3 del Tuir. Gli amministratori professionisti, invece, applicano le regole dei professionisti.

La norma distingue inoltre le spese sostenute all’interno del Comune, che concorrono ordinariamente al reddito dell’amministratore (inclusi i rimborsi chilometrici), dalle spese sostenute fuori Comune, che possono beneficiare del regime agevolato. Restano sempre imponibili i costi relativi al tragitto casa lavoro, mentre sono esclusi dalla tassazione i titoli di viaggio documentati relativi a mezzi pubblici di linea.

Per le trasferte fuori Comune, il sistema dell’art. 51, c. 5, consente rimborsi forfettari, analitici o misti. Nel caso dei rimborsi analitici, i costi che non costituiscono reddito per l’amministratore non seguono il principio di cassa e sono deducibili per la società secondo il principio di competenza.

Ristoranti, documento commerciale sintetico e fattura rigorosa

quanto deve essere dettagliata la descrizione riportata nei documenti commerciali del ristorante? La risposta, almeno sul piano fiscale, è meno rigida di quanto spesso si pensi. Il ristoratore non è tenuto a riportare ogni portata con il nome esatto presente nel menù. Non serve, quindi, indicare “spaghetti alle vongole”, “filetto al pepe verde” o “tiramisù della casa”. Può bastare una descrizione più essenziale, purché idonea a identificare il servizio reso. È qui che si gioca la differenza, sottile ma importante, tra sintesi e genericità.

La somministrazione di alimenti e bevande rientra tra le attività di commercio al minuto e assimilate. Il riferimento è l’art. 22 D.P.R. 633/1972, secondo cui la fattura non è obbligatoria, salvo richiesta del cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Questo non significa che l’operazione resti priva di certificazione fiscale. Il ristorante deve memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. A valle di questa procedura viene rilasciato il documento commerciale, salvo il caso in cui sia emessa fattura ordinaria o semplificata. Il D.M. 7.12.2016 stabilisce gli elementi minimi del documento commerciale: data e ora di emissione, numero progressivo, dati dell’emittente, partita Iva, ubicazione dell’esercizio, ammontare pagato e, soprattutto, descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi. È proprio questa formula ad aver creato, nella prassi, qualche dubbio operativo. Un ristorante con menù variabile, piatti del giorno e degustazioni può davvero codificare tutto in modo analitico? In teoria sì. Nella pratica, sarebbe un aggravio poco coerente con i tempi del servizio.

Accessi fiscali in azienda: regole, limiti e tutele

L’accesso presso la sede dell’impresa rappresenta uno degli strumenti istruttori più incisivi riconosciuti all’Amministrazione Finanziaria e alla Guardia di Finanza nell’ambito dell’attività di controllo fiscale. La disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 52 D.P.R. 633/1972, richiamato dall’art. 33 D.P.R. 600/1973 per le imposte dirette, e attribuisce ai verificatori il potere di accedere nei locali in cui viene esercitata l’attività economica per effettuare ispezioni documentali, controlli, rilevazioni e acquisizioni di elementi utili all’accertamento.

L’accesso deve essere preceduto da apposita autorizzazione del responsabile dell’ufficio o del comandante del reparto competente. La normativa distingue inoltre tra locali destinati esclusivamente all’attività d’impresa, locali a uso promiscuo e abitazioni private, prevedendo per queste ultime garanzie rafforzate e l’intervento dell’autorità giudiziaria.

Uno dei temi più dibattuti riguarda la necessità della presenza del contribuente durante le operazioni ispettive. Sul punto la legge opera una distinzione precisa. L’obbligo della presenza del titolare o di un suo delegato è previsto esclusivamente per gli accessi effettuati presso studi professionali o artistici. Nessuna disposizione analoga è invece prevista per le verifiche svolte presso imprese, società o altri enti collettivi.

La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 10377/2026 ha ulteriormente chiarito tale principio, confermando che la validità dell’accesso presso i locali aziendali non dipende dalla presenza dell’imprenditore o del legale rappresentante. Le operazioni possono essere regolarmente eseguite anche attraverso soggetti che operano nell’organizzazione aziendale e che siano in grado di collaborare con i verificatori nella produzione della documentazione richiesta.

Particolarmente significativo è il chiarimento offerto dalla Suprema Corte in merito alla rappresentanza del contribuente durante la verifica. Secondo i giudici, non è necessario che l’incarico sia formalizzato mediante una procura scritta. La delega può risultare anche da comportamenti concludenti e dall’effettiva partecipazione del soggetto alle attività ispettive.

Spese di ospitalità: deducibilità per clienti, terzi e dipendenti

La catalogazione fiscale della spesa di ospitalità nel caso all’evento con esposizione dei prodotti commercializzati dall’impresa siano invitati a partecipare clienti e categorie terze di soggetti, quali fornitori, giornalisti, fotografi, dipendenti e amministratori, richiede un’indagine parcellizzata a seconda della categoria degli invitati. Ai fini dell’esame sull’effettiva portata del rappresentato distinguo di soggetti, l’esame deve venire ricongiunto al combinato disposto normativo di cui all’art. 1, cc. 1 e 5 D.M. 19.11.2008. Si riportano i dati normativi di riferimento:

– comma 1) “Agli effetti dell’applicazione dell’art. 108, c. 2, secondo periodo del Tuir, si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore…”;

– comma 5) “Non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal presente decreto, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa”.

Appare evidente il rapporto di preclusione definitoria alla stregua di spese di rappresentanza che il c. 5 instaura, con superiore rango normativo gerarchico, rispetto al principio generale del c. 1 nel caso i partecipanti all’evento siano i clienti. 

Proroga versamenti soggetti ISA: ufficiale al 20.07.2026

Non si tratta di una proroga generalizzata. L’art. 6 del decreto riguarda i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi entro il limite previsto dal relativo decreto di approvazione. Per questi soggetti, i pagamenti ordinariamente in scadenza al 30.06.2026 possono essere effettuati entro il 20.07.2026 senza alcuna maggiorazione. La norma concede anche una seconda finestra. Il contribuente può versare entro il trentesimo giorno successivo al 20.07.2026, applicando sulle somme dovute una inedita maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo. Il termine aritmetico del trentesimo giorno cade il 19.08.2026, ma – tenuto conto della sospensione degli adempimenti estivi – il termine effettivo si sposta al 20.08.2026.

Il perimetro soggettivo è ampio, ed è in linea con quanto già avvenuto con una certa costanza negli anni precedenti. Il differimento non riguarda soltanto chi applica materialmente gli indicatori. Si estende anche ai contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli nel regime di vantaggio di cui all’art. 27, c. 1, del D.L. 98/2011, e i contribuenti in regime forfetario disciplinato dall’art. 1, cc. da 54 a 89, della L. 190/2014. Rientrano inoltre i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, purché l’entità partecipata possieda i requisiti previsti dalla disposizione.

Conto energia nei redditi diversi

Il Conto Energia si è sviluppato in varie versioni dalla prima del D.M. 28.07.2005 alla quinta del D.M. 5.07.2012. La necessità di dichiarare gli importi percepiti dal GSE nell’ambito del Conto Energia dipende da tipo di tariffa incentivante, potenza dell’impianto e tipologia del soggetto responsabile (es. persona fisica, condominio, impresa). Si vengono così a delineare 3 diverse situazioni reddituali.

La prima categoria riguarda le persone fisiche e condomini con impianti fino a 20 kW (Conto Energia I-IV senza tariffa omnicomprensiva). Per gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW, il cui soggetto responsabile sia una persona fisica o un condominio e che sono destinati a usi esclusivamente domestici (abitazione o parti comuni), le tariffe incentivanti erogate dal GSE nell’ambito del Conto Energia I, II, III e IV senza tariffa omnicomprensiva non costituiscono reddito imponibile e non devono essere dichiarate.

Nel secondo gruppo ci sono le persone fisiche e condomini con impianti fino a 20 kW incentivati in Conto Energia IV con tariffa omnicomprensiva e in Conto Energia V. La tariffa omnicomprensiva è erogata sull’energia prodotta netta e immessa in rete e prevede il riconoscimento della componente incentivante e della componente derivante dalla vendita dell’energia sul mercato da parte del GSE (cosiddetto “ritiro dell’energia”). 

Rottamazione quinquies per Imu, Tari e multe:domande entro ottobre

 Via libera nella conversione del decreto fiscale alla rottamazione quinquies anche ai carichi degli enti territoriali affidati ad agenzia delle Entrate Riscossione (Ader), con una  tempistica su misura, per permettere agli enti di deliberare l’adesione.

Va precisato, tuttavia, che non si tratta di un’estensione della definizione agevolata prevista dai commi da 82 a 101 della legge di Bilancio, ma si tratta di un’autonoma forma di definizione agevolata completamente disciplinata dalla norma statale e il cui perimetro di applicazione non può essere modificato dal Comune. Pertanto, non occorrerà approvare alcun regolamento, ma solo una delibera consiliare con cui si aderisce alla rottamazione erariale, con le deroghe e integrazioni previste dal decreto fiscale.

Oggetto della rottamazione sono tutti i carichi affidati ad Ader dal 1° gennaio 2000 al31 dicembre 2023 e riguardano debiti tributari come ad esempio quelli per Imu e Tari, patrimoniali (come le rette scolastiche) e sanzioni al Codice della strada.

Regime premiale ISA: soglie confermate e vigenti dal 2025

Il regime premiale ISA entra in una fase più ordinata e molto rilevante sul piano operativo. Con il provvedimento 22.04.2026, n. 123160 l’Agenzia delle Entrate ha fissato i punteggi di affidabilità fiscale necessari per fruire dei benefici previsti dall’art. 9-bis, c. 11 D.L. 24.04.2017, n. 50.

La prima notizia è che non cambia quasi nulla rispetto al periodo d’imposta 2024. Le soglie restano le stesse. Cambia però l’impostazione: il provvedimento non vale solo per il 2025, ma si applica anche ai periodi successivi, fino a un nuovo intervento dell’Amministrazione Finanziaria. Ed è qui che la misura assume un peso diverso.

Per i contribuenti con punteggio almeno pari a 9, riferito al 2025 oppure alla media semplice tra 2024 e 2025, si apre l’accesso pieno ai benefici più rilevanti. Si tratta, in particolare, dell’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva annuali fino a 70.000 euro, dei crediti relativi alle imposte dirette e all’Irap fino a 50.000 euro, nonché dell’esonero dal visto, o dalla garanzia, per i rimborsi Iva entro il medesimo limite di 70.000 euro. Il meccanismo riguarda anche il credito Iva infrannuale dei primi 3 trimestri, con le scansioni temporali previste dal provvedimento.

Per chi non raggiunge quota 9, ma ottiene almeno 8 nel 2025, oppure almeno 8,5 come media biennale, il beneficio non scompare: l’esonero opera fino a 50.000 euro per i crediti Iva e fino a 20.000 euro per imposte dirette e Irap.

Occorre però evitare una lettura troppo comoda. Il punteggio ISA non è solo una chiave per liberare liquidità. È anche un indicatore che incide sul rapporto tra contribuente e Fisco.

Con affidabilità almeno pari a 9, anche calcolata come media semplice tra i 2 periodi, si ottiene, ai sensi dell’art. 9-bis, c. 11, lett. e), l’esclusione dalla disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 L. 23.12.1994, n. 724. Separatamente, la medesima soglia consente anche l’esclusione dall’accertamento sintetico del reddito complessivo ex art. 38, c. 11, lett. f) D.P.R. 29.09.1973, n. 600, purché il reddito accertabile non ecceda di 2/3 quello dichiarato. Si tratta di 2 benefici distinti: il primo opera in modo automatico al raggiungimento del punteggio, il secondo è subordinato alla condizione dei 2/3.

Cassazione: requisiti per la deducibilità sponsorizzazioni sportive

La Cassazione torna sul nodo della deducibilità delle sponsorizzazioni sportive e detta, con l’ordinanza n. 8650/2026, una griglia di 4 requisiti cumulativi che l’impresa erogante deve rispettare per beneficiare del trattamento fiscale agevolato. Il principio di fondo, già consolidato in precedenti pronunce, è che i corrispettivi erogati, in denaro o in natura, a un ente sportivo dilettantistico si qualificano come spese pubblicitarie e risultano integralmente deducibili nell’esercizio di competenza sino alla soglia annua di 200.000 euro. Un’impostazione che, tuttavia, non opera in modo automatico: la Suprema Corte chiede riscontri concreti.

La controversia esaminata nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2012, emesso dalla Direzione provinciale di Avellino nei confronti di una società operante nel settore edile. L’Ufficio contestava maggiori Ires e Iva, oltre sanzioni, per una pretesa superiore ai 20.000 euro, ritenendo non provata la natura pubblicitaria delle somme corrisposte a una compagine dilettantistica. La Corte di giustizia tributaria di primo grado aveva dato torto al Fisco; in secondo grado il verdetto si capovolgeva, sul presupposto che mancasse la dimostrazione di un’effettiva attività promozionale riconducibile all’anno di imputazione.

Sul piano sistematico, la pronuncia ricostruisce con nitidezza la distinzione fra le 2 categorie di spesa:

– le spese di pubblicità, per l’art. 108, c. 2, del Tuir, perseguono una finalità commerciale diretta e sono deducibili per intero nell’esercizio in cui vengono sostenute, con Iva detraibile senza particolari vincoli;

– le spese di rappresentanza, al contrario, mirano ad accrescere il prestigio dell’impresa senza una controprestazione specifica; la loro deducibilità è soggetta ai parametri di inerenza e congruità fissati dal D.M. 19.11.2008, con plafond percentuali ancorati ai ricavi della gestione caratteristica.

Bonus mobili 2026

l bonus mobili, o detto anche bonus arredo, introdotto con l’art. 16 D.L. 63/2013, è stato prorogato con la legge di Bilancio 2026 (art. 1, c. 22 L. 199/2025) per le spese sostenute anche nel 2026.

Per il 2026, come per il 2025, spetta nella misura massima di spese pari a 5.000 euro; pertanto, la detrazione massima fruibile sarà di 2.500 euro (il 50% di 5.000), da ripartire in 10 quote annuali pari a 250 euro l’una.

Per fruire del bonus mobili 2026 è necessario:

– avere iniziato ad eseguire un intervento di recupero edilizio a partire dallo scorso 1.01.2025;

– aver sostenuto le spese per l’intervento edilizio (anche solo una parte delle spese – circ. n. 19/E/2020 – e non necessariamente le spese per l’intervento edilizio devono essere più alte di quelle per l’acquisto dell’arredo);

– aver sostenuto la spesa per arredo soltanto dopo l’inizio dei lavori edilizi.

Se nel 2025 per ipotesi si è già fruito di 1.000 euro per acquistare mobili per la casa in ristrutturazione (iniziata per esempio il 1.06.2025) quest’anno, 2026, sono ancora disponibili 4.000 per l’acquisto di ulteriori mobili/elettrodomestici per l’arredo della casa in questione.