I benefici dell’istanza di rottamazione Rottamazione-quinquies

L’adesione alla “Rottamazione-quinquies”, disciplinata dall’art. 1, cc. 82-101 L. 30.12.2025, n. 199, attiva interessanti aspetti a tutela del contribuente: riguardanti le procedure di riscossione coattiva, gli aspetti processuali afferenti alle controversie in corso nonché lo status di regolarità fiscale e contributiva.

Per quanto concerne il versante delle procedure cautelari ed esecutive, l’art. 1, c. 91, stabilisce che la semplice presentazione della domanda di adesione, da effettuarsi entro il 30.04.2026, produce un immediato effetto inibitorio sull’attività dell’Agente della riscossione. Da quel momento, infatti, scatta il divieto assoluto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, così come è preclusa la possibilità di avviare nuove procedure esecutive.

Tuttavia, è essenziale chiarire la sorte delle misure già in essere alla data di presentazione: i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti non vengono cancellati, ma restano a garanzia del credito fino alla definitiva estinzione del debito, pur senza poter essere seguiti da ulteriori azioni aggressive. Relativamente alle procedure esecutive già avviate, queste vengono sospese, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo. Il quadro muta radicalmente alla data del 31.07.2026, termine fissato per il versamento dell’unica soluzione o della prima rata. Il pagamento tempestivo di tale importo non si limita a confermare la volontà del debitore, ma produce, ai sensi del c. 94, l’estinzione giuridica delle procedure esecutive precedentemente avviate e sospese, sempre fatto salvo il caso dell’incanto già aggiudicato.

CU 2026: esonero per i forfetari, esclusi medici SSN e indennità

L’esonero dalla CU per il regime forfetario è definitivo, tranne che per i medici SSN e le indennità senza ritenuta d’acconto (codici 24 e 25 nella CU 2026), per cui resta l’obbligo di invio.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 1/2024, è stato introdotto l’art. 4, c. 6-septies D.P.R. 322/1998, che esonera i sostituti d’imposta dall’obbligo di emissione della Certificazione Unica (CU) per i compensi corrisposti a contribuenti in regime forfetario o di vantaggio, a decorrere dal periodo d’imposta 2024. La ratio risiede nell’accessibilità diretta dei dati tramite fatturazione elettronica obbligatoria dal 1.01.2024, come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E/2024. Poiché queste informazioni reddituali transitano già attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), l’Amministrazione Finanziaria ha accesso diretto alle informazioni necessarie per la precompilata, rendendo la CU un adempimento ridondante. Tale semplificazione è “a regime” e si applica dunque anche alla prossima CU 2026, relativa ai redditi corrisposti nel 2025.

Nonostante la regola generale di esonero, sussiste una deroga fondamentale che interessa le Aziende Sanitarie Locali (ASP/ASL/USL) e i professionisti del settore medico. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 132/2025, l’obbligo di emissione della CU permane per i compensi erogati ai medici in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), anche se operano in regime forfetario.