Proroga versamenti soggetti ISA: ufficiale al 20.07.2026

Non si tratta di una proroga generalizzata. L’art. 6 del decreto riguarda i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi entro il limite previsto dal relativo decreto di approvazione. Per questi soggetti, i pagamenti ordinariamente in scadenza al 30.06.2026 possono essere effettuati entro il 20.07.2026 senza alcuna maggiorazione. La norma concede anche una seconda finestra. Il contribuente può versare entro il trentesimo giorno successivo al 20.07.2026, applicando sulle somme dovute una inedita maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo. Il termine aritmetico del trentesimo giorno cade il 19.08.2026, ma – tenuto conto della sospensione degli adempimenti estivi – il termine effettivo si sposta al 20.08.2026.

Il perimetro soggettivo è ampio, ed è in linea con quanto già avvenuto con una certa costanza negli anni precedenti. Il differimento non riguarda soltanto chi applica materialmente gli indicatori. Si estende anche ai contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli nel regime di vantaggio di cui all’art. 27, c. 1, del D.L. 98/2011, e i contribuenti in regime forfetario disciplinato dall’art. 1, cc. da 54 a 89, della L. 190/2014. Rientrano inoltre i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, purché l’entità partecipata possieda i requisiti previsti dalla disposizione.

Conto energia nei redditi diversi

Il Conto Energia si è sviluppato in varie versioni dalla prima del D.M. 28.07.2005 alla quinta del D.M. 5.07.2012. La necessità di dichiarare gli importi percepiti dal GSE nell’ambito del Conto Energia dipende da tipo di tariffa incentivante, potenza dell’impianto e tipologia del soggetto responsabile (es. persona fisica, condominio, impresa). Si vengono così a delineare 3 diverse situazioni reddituali.

La prima categoria riguarda le persone fisiche e condomini con impianti fino a 20 kW (Conto Energia I-IV senza tariffa omnicomprensiva). Per gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW, il cui soggetto responsabile sia una persona fisica o un condominio e che sono destinati a usi esclusivamente domestici (abitazione o parti comuni), le tariffe incentivanti erogate dal GSE nell’ambito del Conto Energia I, II, III e IV senza tariffa omnicomprensiva non costituiscono reddito imponibile e non devono essere dichiarate.

Nel secondo gruppo ci sono le persone fisiche e condomini con impianti fino a 20 kW incentivati in Conto Energia IV con tariffa omnicomprensiva e in Conto Energia V. La tariffa omnicomprensiva è erogata sull’energia prodotta netta e immessa in rete e prevede il riconoscimento della componente incentivante e della componente derivante dalla vendita dell’energia sul mercato da parte del GSE (cosiddetto “ritiro dell’energia”). 

Regime premiale ISA: soglie confermate e vigenti dal 2025

Il regime premiale ISA entra in una fase più ordinata e molto rilevante sul piano operativo. Con il provvedimento 22.04.2026, n. 123160 l’Agenzia delle Entrate ha fissato i punteggi di affidabilità fiscale necessari per fruire dei benefici previsti dall’art. 9-bis, c. 11 D.L. 24.04.2017, n. 50.

La prima notizia è che non cambia quasi nulla rispetto al periodo d’imposta 2024. Le soglie restano le stesse. Cambia però l’impostazione: il provvedimento non vale solo per il 2025, ma si applica anche ai periodi successivi, fino a un nuovo intervento dell’Amministrazione Finanziaria. Ed è qui che la misura assume un peso diverso.

Per i contribuenti con punteggio almeno pari a 9, riferito al 2025 oppure alla media semplice tra 2024 e 2025, si apre l’accesso pieno ai benefici più rilevanti. Si tratta, in particolare, dell’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva annuali fino a 70.000 euro, dei crediti relativi alle imposte dirette e all’Irap fino a 50.000 euro, nonché dell’esonero dal visto, o dalla garanzia, per i rimborsi Iva entro il medesimo limite di 70.000 euro. Il meccanismo riguarda anche il credito Iva infrannuale dei primi 3 trimestri, con le scansioni temporali previste dal provvedimento.

Per chi non raggiunge quota 9, ma ottiene almeno 8 nel 2025, oppure almeno 8,5 come media biennale, il beneficio non scompare: l’esonero opera fino a 50.000 euro per i crediti Iva e fino a 20.000 euro per imposte dirette e Irap.

Occorre però evitare una lettura troppo comoda. Il punteggio ISA non è solo una chiave per liberare liquidità. È anche un indicatore che incide sul rapporto tra contribuente e Fisco.

Con affidabilità almeno pari a 9, anche calcolata come media semplice tra i 2 periodi, si ottiene, ai sensi dell’art. 9-bis, c. 11, lett. e), l’esclusione dalla disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 L. 23.12.1994, n. 724. Separatamente, la medesima soglia consente anche l’esclusione dall’accertamento sintetico del reddito complessivo ex art. 38, c. 11, lett. f) D.P.R. 29.09.1973, n. 600, purché il reddito accertabile non ecceda di 2/3 quello dichiarato. Si tratta di 2 benefici distinti: il primo opera in modo automatico al raggiungimento del punteggio, il secondo è subordinato alla condizione dei 2/3.

Bonus edilizio 2026: misure e requisiti per gli interventi del 2026.

Il bonus Edilizio, detto anche bonus ristrutturazioni, è stato prorogato anche per il 2026 con le medesime misure previste per il 2025, ossia:

– detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute nel 2026 dal titolare del diritto di proprietà/diritto reale di godimento sull’abitazione;

– detrazione nella misura del 36% per gli altri casi (es. il familiare convivente).

La riduzione delle misure di detrazione a 36% – 30% è stata differita al 2027.

Il limite massimo di spesa è di 96.000 euro, la detrazione spetta sempre in 10 anni. L’importo riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze.

Si ricorda che la detrazione spetta per gli interventi di: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria (solo per le parti comuni dei condomini) e per le altre spese correlate, quali spese per progettazione e altre prestazioni professionali, spese per messa in regola, relazione di conformità, acquisto di materiali, Iva (al 10% per manutenzioni), oneri urbanizzazione. Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano state pagate mediante l’apposito bonifico dedicato, da cui risulti:

– la causale del versamento da cui si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione. Può andare bene anche il bonifico apposito per la riqualificazione energetica;

– il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

– il numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato

Se per mero errore il beneficiario non utilizzi il bonifico dedicato, ma effettui un normale bonifico, che quindi non abbia comportato l’applicazione della ritenuta d’acconto dell’8% da parte della banca e non possa essere ripetuto è necessario che il contribuente si faccia rilasciare dall’impresa che ha eseguito i lavori una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’impresa attesti che i corrispettivi che ha ricevuto sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.

Decreto Carburanti 2026: taglio accise e stretta anti-speculazione

Il Consiglio dei Ministri ha varato il D.L. 18.03.2026, n. 33, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 64 dello stesso giorno ed entrato in vigore il 19.03.2026. Il provvedimento, del valore complessivo di 527 milioni di euro, è una risposta d’emergenza all’impennata dei prezzi alla pompa scatenata dalle tensioni in Medio Oriente e si muove su 3 fronti: taglio temporaneo delle accise, sostegno alle imprese più esposte al caro-gasolio, stretta contro chi lucra sul rincaro del greggio.

Il cuore del provvedimento sta nella rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa su benzina, gasolio e GPL, disciplinate dal Testo unico accise (D.Lgs. 504/1995, Allegato I). Per 20 giorni dall’entrata in vigore, il prezzo finale alla pompa scende di circa 25 centesimi al litro per benzina e diesel, di circa 12 centesimi al chilogrammo per il GPL. L’onere per le casse pubbliche è stimato in 417,4 milioni di euro per il 2026, con copertura assicurata dall’art. 5 del decreto tramite riduzioni degli stanziamenti ministeriali. Si tratta di una misura universale che ha di fatto assorbito l’ipotesi, presente nelle bozze del pomeriggio del 18.03.2026, di potenziare la social card carburanti con 130 milioni aggiuntivi.

Parallelo al taglio delle accise, il decreto introduce un doppio regime di vigilanza sulla filiera distributiva. Per 3 mesi dall’entrata in vigore, le compagnie petrolifere e i soggetti che riforniscono la rete di vendita devono trasmettere ogni giorno al Ministero delle Imprese e del Made in Italy i prezzi consigliati ai clienti finali: chi non adempie rischia una sanzione pari allo 0,1% del fatturato, una cifra tutt’altro che simbolica per gli operatori di grandi dimensioni.

Affitti brevi e/o host : dal 2026 con 3 appartamenti scatta l’obbligo di Partita IVA

GESTIONE PER HOST

La Partita IVA per host Airbnb in Italia è obbligatoria se l’attività è continua, abituale e organizzata (lavoro principale), o se gestisci almeno 3 appartamenti (dal 2026). È necessaria per emettere fatture, applicare l’IVA (solitamente 22%) e accedere al regime forfettario (imposta sostitutiva 5% o 15% fino a 85.000€)

PROPRIETARIO IMMOBILE

Dal 1° gennaio 2026, chi loca in affitto breve almeno 3 appartamenti sarà considerato imprenditore a tutti gli effetti.

👉 Obbligo di apertura della Partita IVA, uscita dalla gestione “privata” e applicazione delle regole fiscali e previdenziali dell’attività d’impresa.

Quando l’affitto breve diventa attività imprenditoriale

La regola chiave

  • 1 o 2 appartamenti → attività non imprenditoriale (salvo organizzazione complessa)
  • 3 o più appartamenti → attività imprenditoriale obbligatoria

Non conta:

  • la piattaforma utilizzata (Airbnb, Booking, ecc.)
  • la durata dei soggiorni
  • il fatto che gli immobili siano nello stesso Comune o meno

Conta il numero degli immobili locati con affitti brevi.

CONCLUSIONI

Dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di Partita IVA per gli host di Airbnb e affitti brevi in Italia scatta quando si destinano più di due immobili alla locazione turistica. Con il terzo immobile (o più), l’attività si presume imprenditoriale, eliminando la gestione come “privato” e obbligando all’apertura della P.IVA, con la necessità di dichiarare i redditi in modo diverso

CU 2026: esonero per i forfetari, esclusi medici SSN e indennità

L’esonero dalla CU per il regime forfetario è definitivo, tranne che per i medici SSN e le indennità senza ritenuta d’acconto (codici 24 e 25 nella CU 2026), per cui resta l’obbligo di invio.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 1/2024, è stato introdotto l’art. 4, c. 6-septies D.P.R. 322/1998, che esonera i sostituti d’imposta dall’obbligo di emissione della Certificazione Unica (CU) per i compensi corrisposti a contribuenti in regime forfetario o di vantaggio, a decorrere dal periodo d’imposta 2024. La ratio risiede nell’accessibilità diretta dei dati tramite fatturazione elettronica obbligatoria dal 1.01.2024, come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E/2024. Poiché queste informazioni reddituali transitano già attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), l’Amministrazione Finanziaria ha accesso diretto alle informazioni necessarie per la precompilata, rendendo la CU un adempimento ridondante. Tale semplificazione è “a regime” e si applica dunque anche alla prossima CU 2026, relativa ai redditi corrisposti nel 2025.

Nonostante la regola generale di esonero, sussiste una deroga fondamentale che interessa le Aziende Sanitarie Locali (ASP/ASL/USL) e i professionisti del settore medico. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 132/2025, l’obbligo di emissione della CU permane per i compensi erogati ai medici in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), anche se operano in regime forfetario.

Forfetario e spese personale: attenzione alla soglia dei 20.000 euro

L’esame dell’assetto normativo che disciplina il regime forfetario impone una riflessione critica sulle novità introdotte negli ultimi anni, non sempre coerenti tra loro. La stratificazione delle modifiche intervenute sulla L. 190/2014 spesso crea confusione e, nei più attenti, perplessità dinanzi alla palese asimmetria presente tra la volontà espansiva del legislatore sul fronte dei ricavi/compensi e la contestuale rigidità imposta sui costi di struttura. Il punto focale della questione risiede nella staticità del limite di spesa per il personale dipendente e accessorio, rimasto ancorato alla soglia nominale di 20.000 euro, un valore che appare anacronistico se parametrato alle attuali grandezze di riferimento del regime.

Per comprendere la portata di tale disequilibrio, occorre osservare l’evoluzione dei requisiti di accesso secondo una prospettiva comparata. Da un lato, il limite dei ricavi o compensi è stato elevato a 85.000 euro dalla legge di Bilancio 2023; dall’altro, la legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) è intervenuta sull’art. 1, c. 54, innalzando da 30.000 a 35.000 euro il limite di reddito da lavoro dipendente e assimilato percepito dal forfetario e compatibile con la permanenza nel regime (la misura è in previsione di proroga di un anno, secondo quanto previsto dal D.D.L. di Bilancio 2026). Risultano quindi essere state aumentate soglie rilevanti, ampliando così la platea dei potenziali beneficiari del regime, ma contestualmente nessun intervento è stato assunto sulla lettera b) della medesima norma. Il vincolo delle spese sostenute per il personale resta infatti fermo a 20.000 euro, senza alcun adeguamento.

In vista del 2026 è bene ricordare che la corretta gestione di questo parametro è fondamentale, sia sul fronte della possibilità di adottare il regime, che sul fronte del mantenimento dello stesso. Il calcolo del limite deve includere non solo la retribuzione lorda corrisposta ai dipendenti, inclusi contributi a carico del datore di lavoro, ma anche ratei, Tfr ecc. Inoltre, a rilevare non sono solo i costi del personale dipendente propriamente detto, ma anche le somme corrisposte per collaborazioni coordinate e continuative, voucher, le somme corrisposte ai familiari dell’imprenditore per le prestazioni lavorative rese (seppure indeducibili) e la quota di utili erogata agli associati in partecipazione il cui apporto sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. Anche il ricorso al lavoro somministrato non sfugge al conteggio, impedendo l’elusione del vincolo tramite l’esternalizzazione della titolarità del rapporto. Restano fuori dal computo solo i compensi erogati a terzi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Cena aziendale: requisiti di esenzione e ricadute retributive

Natura e funzione – La cena aziendale, di regola legata a festività o ricorrenze, ha una vocazione eminentemente ricreativa: favorisce socialità, rafforza l’appartenenza e migliora il clima interno. Pur costituendo un’utilità per il dipendente, non è automaticamente imponibile, poiché l’ordinamento prevede un regime di favore che, a condizioni definite, tutela la funzione sociale dell’erogazione senza trasformarla in retribuzione.

Regola generale ed eccezioni – In primo luogo, vige il principio di armonizzazione fiscale-previdenziale: l’art. 51, c. 1 del Tuir adotta un criterio onnicomprensivo del reddito di lavoro dipendente, includendo ogni somma o valore percepito in relazione al rapporto, in denaro o in natura. Tuttavia, a questa regola si affiancano deroghe tassative nei commi successivi dello stesso articolo. Trattandosi di norme agevolative, la loro applicazione richiede il rigoroso rispetto dei requisiti, da pianificare e attuare con coerenza per assicurare stabilità interpretativa.

Esclusione dal reddito e condizioni – In particolare, la cena aziendale rientra tra le opere e i servizi esclusi dal reddito ai sensi dell’art. 51, c. 2, lett. f) del Tuir, quando è messa a disposizione dal datore di lavoro (anche tramite accordi o regolamenti) ed è offerta alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee per finalità ricreative (accanto a educazione, istruzione, assistenza sociale e sanitaria, culto).

In questa prospettiva, non remunera la prestazione, bensì genera coesione e partecipazione, con riflessi positivi su benessere e produttività. L’esenzione opera se ricorrono congiuntamente: una finalità chiaramente ricreativa, normalmente agganciata a ricorrenze o festività; una platea ampia e non discriminatoria, definita per generalità o categorie omogenee (sede, reparto, qualifica) secondo criteri trasparenti e verificabili.

Omaggi del professionista: possibile deducibilità e aspetti Iva

Gli omaggi donati da un soggetto lavoratore autonomo soggiacciono al seguente trattamento fiscale, differente a seconda che il bene sia omaggiato a:

– clienti/fornitori. si deve considerare quale spesa di rappresentanza ed è quindi deducibile nel limite dell’1% dei compensi ai sensi dell’art. 54-septies del Tuir. L’Iva è indetraibile se il bene ha un costo unitario superiore a 50 euro, mentre è detraibile se inferiore a tale soglia. Sono deducibili sia ai fini Irpef che ai fini Irap. La cessione gratuita è fuori campo Iva;

– dipendenti. Non può considerarsi una spesa di rappresentanza, ma viene considerato quale spesa per prestazione di lavoro dipendente. L’Iva è indetraibile. La cessione gratuita è fuori campo Iva. Per il dipendente se il bene omaggiato è in natura non è tassabile nel 2025 fino a 1.000 euro o 2.000 se con figli a carico.

La novità 2025 sta nell’obbligo di pagamento tracciabile dell’omaggio, introdotto dall’art. 1, c. 1, lett. e), n. 1) D.L. 17.06.2025, n. 84.

Se invece chi omaggia il bene è un forfetario nessuna spesa è deducibile per il sistema di determinazione forfetario del reddito. Se, invece, è un minimo (regime di vantaggio) gli omaggi se inferiori a 50 euro sono deducibili al 100%, mentre se superiori sono qualificabili come spese di rappresentanza deducibili secondo le regole ordinarie, nel limite dell’1% dei compensi (circ. 34/E/2009, par. 9).

Si ricorda che, per conteggiare la soglia di 50 euro, occorre sommare tutti i prodotti facenti parte il cestino; quindi, per esempio per rimanere sotto la soglia dei 50 euro e fruire della piena deducibilità del costo e detraibilità dell’Iva ogni singolo cesto deve essere formato per esempio da un bottiglia da 30 euro, un panettone da 10 euro e un formaggio da 10 euro.

Per quanto riguarda invece le cene di Natale esclusivamente verso la collettività dei dipendenti, il costo è deducibile nel limite del 75% e nel plafond del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (ex art. 100, c. 1 del Tuir). La relativa Iva è indetraibile.

Mentre se la cena viene organizzata non esclusivamente con i dipendenti, ma anche con clienti/fornitori o soggetti terzi il costo è deducibile nel limite del 75% e nel plafond delle spese di rappresentanza (1% dei compensi annui). L’Iva resta indetraibile.