Panoramica dei bonus edilizi 2027

Verso un ulteriore ridimensionamento delle detrazioni: 36% per l’abitazione principale e 30% per gli altri immobili. Centrale la data del pagamento entro il 31.12.2026.

Il 2027 si presenta come un anno di ulteriore riduzione delle principali agevolazioni fiscali riconosciute per gli interventi edilizi. Salvo modifiche che potrebbero essere introdotte dal legislatore con i prossimi provvedimenti di finanza pubblica, il quadro già delineato dalla normativa prevede, infatti, un ridimensionamento delle aliquote rispetto a quelle applicabili nel 2026. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica e per il sismabonus, la disciplina attualmente vigente distingue tra immobili adibiti ad abitazione principale e altre unità immobiliari. Nel 2026 la detrazione è riconosciuta nella misura del 50% per le spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento quando gli interventi riguardano l’abitazione principale. Per gli altri immobili l’aliquota ordinaria è invece pari al 36%.

Dal 2027 il beneficio sarà meno favorevole. La detrazione per interventi sull’abitazione principale scenderà dal 50% al 36%, per gli immobili diversi dall’abitazione principale dal 36% al 30%. Il limite massimo di spesa resta nel 2026 e nel 2027 pari a 96.000 euro per unità immobiliare. La riduzione interessa anche gli interventi di efficientamento energetico: per il triennio 2025-2027 è previsto un sistema di aliquote differenziate e nel 2027, anche per questa tipologia di interventi, il riferimento sarà quindi al 36% per l’abitazione principale e al 30% negli altri casi.

Cosa fare con il registratore telematico durante le ferie

Con l’approssimarsi delle ferie estive, molti esercenti si pongono una domanda pratica: durante il periodo di chiusura dell’attività è necessario effettuare qualche adempimento sul registratore telematico, oppure è sufficiente riaccenderlo alla riapertura? Il dubbio aumenta confrontando superficialmente le diverse indicazioni fornite dalla stessa Agenzia delle Entrate, che solo all’apparenza sono contrastanti. La pagina istituzionale dedicata ai termini e alle modalità di trasmissione dei corrispettivi giornalieri afferma chiaramente che in relazione ai periodi di chiusura dell’esercizio commerciale, l’esercente non deve effettuare alcuna operazione sul registratore telematico.

Alla prima trasmissione dei corrispettivi della giornata di riapertura, sarà lo stesso dispositivo a comunicare automaticamente le giornate di chiusura. A sua volta, la guida: “Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi” della collana tematica “L’Agenzia Informa” aggiornata a marzo 2025 afferma che, qualora l’interruzione dell’attività superi i 12 giorni, oppure sia impossibile determinarne preventivamente la durata di inattività, è necessario informare l’Agenzia delle Entrate impostando il registratore telematico nello stato “Fuori servizio”, utilizzando il codice evento 608 (magazzino/periodo di inattività). In tal caso il registratore tornerà automaticamente “In servizio” alla prima trasmissione utile. La terminologia utilizzata è significativa e non casuale: l’Agenzia parla di una possibilità e non di un obbligo; quindi, le 2 informative alla lettura attenta sono perfettamente allineate.

Libro giornale elettronico, il bollo si calcola anno per anno

Con la risposta all’interpello 13.07.2026, n. 144 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di calcolo dell’imposta di bollo sul libro giornale tenuto in modalità informatica, escludendo che le registrazioni di esercizi diversi possano cumularsi fino al raggiungimento della soglia di 2.500 prevista dall’art. 6, c. 3 D.M. 17.06.2014. Il conteggio deve essere effettuato separatamente per ciascun periodo d’imposta: la frazione non utilizzata al termine dell’esercizio non si riporta a quello successivo e il contatore riparte da zero.

Il caso nasceva da un’istanza che riteneva il libro giornale dotato di continuità sostanziale anche ai fini del bollo: con 1.500 registrazioni nel primo esercizio e 800 nel secondo, per un totale progressivo di 2.300, sarebbero dovute restare coperte dal versamento già effettuato per il primo anno. L’Agenzia ha respinto l’impostazione, osservando che l’espressione “ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse” attribuisce autonoma rilevanza anche a un numero di operazioni inferiore alla soglia e che il D.M. 17.06.2014 collega, comunque, il presupposto impositivo ai documenti emessi o utilizzati durante l’anno. Ne deriva che, se un esercizio conta 1.500 operazioni, è dovuta una quota di bollo, e se l’esercizio successivo ne conta 800, è dovuta una nuova quota, senza compensazione tra periodi.

Il risultato è meno favorevole rispetto alla tenuta cartacea, ma discende da una struttura normativa diversa:

 per i libri su carta l’art. 16, lett. a), della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972 assume come parametro le pagine, con imposta dovuta ogni 100 pagine o frazione, pari a 16 euro per le società di capitali che versano forfetariamente la tassa di concessione governativa e a 32 euro per gli altri soggetti. La disciplina riguarda in particolare il libro giornale e il libro degli inventari, con esclusione degli altri registri prescritti dalle norme tributarie;

– per i registri informatici, invece, il parametro è la registrazione, con le stesse misure applicate ogni 2.500 operazioni o frazione. Il versamento va effettuato in un’unica soluzione, con modalità esclusivamente telematica tramite modello F24 e codice tributo 2501, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il termine ordinario cade il 30.04 dell’anno successivo.

Proroga versamenti soggetti ISA: ufficiale al 20.07.2026

Non si tratta di una proroga generalizzata. L’art. 6 del decreto riguarda i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi entro il limite previsto dal relativo decreto di approvazione. Per questi soggetti, i pagamenti ordinariamente in scadenza al 30.06.2026 possono essere effettuati entro il 20.07.2026 senza alcuna maggiorazione. La norma concede anche una seconda finestra. Il contribuente può versare entro il trentesimo giorno successivo al 20.07.2026, applicando sulle somme dovute una inedita maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo. Il termine aritmetico del trentesimo giorno cade il 19.08.2026, ma – tenuto conto della sospensione degli adempimenti estivi – il termine effettivo si sposta al 20.08.2026.

Il perimetro soggettivo è ampio, ed è in linea con quanto già avvenuto con una certa costanza negli anni precedenti. Il differimento non riguarda soltanto chi applica materialmente gli indicatori. Si estende anche ai contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli nel regime di vantaggio di cui all’art. 27, c. 1, del D.L. 98/2011, e i contribuenti in regime forfetario disciplinato dall’art. 1, cc. da 54 a 89, della L. 190/2014. Rientrano inoltre i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, purché l’entità partecipata possieda i requisiti previsti dalla disposizione.

Conto energia nei redditi diversi

Il Conto Energia si è sviluppato in varie versioni dalla prima del D.M. 28.07.2005 alla quinta del D.M. 5.07.2012. La necessità di dichiarare gli importi percepiti dal GSE nell’ambito del Conto Energia dipende da tipo di tariffa incentivante, potenza dell’impianto e tipologia del soggetto responsabile (es. persona fisica, condominio, impresa). Si vengono così a delineare 3 diverse situazioni reddituali.

La prima categoria riguarda le persone fisiche e condomini con impianti fino a 20 kW (Conto Energia I-IV senza tariffa omnicomprensiva). Per gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW, il cui soggetto responsabile sia una persona fisica o un condominio e che sono destinati a usi esclusivamente domestici (abitazione o parti comuni), le tariffe incentivanti erogate dal GSE nell’ambito del Conto Energia I, II, III e IV senza tariffa omnicomprensiva non costituiscono reddito imponibile e non devono essere dichiarate.

Nel secondo gruppo ci sono le persone fisiche e condomini con impianti fino a 20 kW incentivati in Conto Energia IV con tariffa omnicomprensiva e in Conto Energia V. La tariffa omnicomprensiva è erogata sull’energia prodotta netta e immessa in rete e prevede il riconoscimento della componente incentivante e della componente derivante dalla vendita dell’energia sul mercato da parte del GSE (cosiddetto “ritiro dell’energia”). 

Regime premiale ISA: soglie confermate e vigenti dal 2025

Il regime premiale ISA entra in una fase più ordinata e molto rilevante sul piano operativo. Con il provvedimento 22.04.2026, n. 123160 l’Agenzia delle Entrate ha fissato i punteggi di affidabilità fiscale necessari per fruire dei benefici previsti dall’art. 9-bis, c. 11 D.L. 24.04.2017, n. 50.

La prima notizia è che non cambia quasi nulla rispetto al periodo d’imposta 2024. Le soglie restano le stesse. Cambia però l’impostazione: il provvedimento non vale solo per il 2025, ma si applica anche ai periodi successivi, fino a un nuovo intervento dell’Amministrazione Finanziaria. Ed è qui che la misura assume un peso diverso.

Per i contribuenti con punteggio almeno pari a 9, riferito al 2025 oppure alla media semplice tra 2024 e 2025, si apre l’accesso pieno ai benefici più rilevanti. Si tratta, in particolare, dell’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva annuali fino a 70.000 euro, dei crediti relativi alle imposte dirette e all’Irap fino a 50.000 euro, nonché dell’esonero dal visto, o dalla garanzia, per i rimborsi Iva entro il medesimo limite di 70.000 euro. Il meccanismo riguarda anche il credito Iva infrannuale dei primi 3 trimestri, con le scansioni temporali previste dal provvedimento.

Per chi non raggiunge quota 9, ma ottiene almeno 8 nel 2025, oppure almeno 8,5 come media biennale, il beneficio non scompare: l’esonero opera fino a 50.000 euro per i crediti Iva e fino a 20.000 euro per imposte dirette e Irap.

Occorre però evitare una lettura troppo comoda. Il punteggio ISA non è solo una chiave per liberare liquidità. È anche un indicatore che incide sul rapporto tra contribuente e Fisco.

Con affidabilità almeno pari a 9, anche calcolata come media semplice tra i 2 periodi, si ottiene, ai sensi dell’art. 9-bis, c. 11, lett. e), l’esclusione dalla disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 L. 23.12.1994, n. 724. Separatamente, la medesima soglia consente anche l’esclusione dall’accertamento sintetico del reddito complessivo ex art. 38, c. 11, lett. f) D.P.R. 29.09.1973, n. 600, purché il reddito accertabile non ecceda di 2/3 quello dichiarato. Si tratta di 2 benefici distinti: il primo opera in modo automatico al raggiungimento del punteggio, il secondo è subordinato alla condizione dei 2/3.

Bonus edilizio 2026: misure e requisiti per gli interventi del 2026.

Il bonus Edilizio, detto anche bonus ristrutturazioni, è stato prorogato anche per il 2026 con le medesime misure previste per il 2025, ossia:

– detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute nel 2026 dal titolare del diritto di proprietà/diritto reale di godimento sull’abitazione;

– detrazione nella misura del 36% per gli altri casi (es. il familiare convivente).

La riduzione delle misure di detrazione a 36% – 30% è stata differita al 2027.

Il limite massimo di spesa è di 96.000 euro, la detrazione spetta sempre in 10 anni. L’importo riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze.

Si ricorda che la detrazione spetta per gli interventi di: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria (solo per le parti comuni dei condomini) e per le altre spese correlate, quali spese per progettazione e altre prestazioni professionali, spese per messa in regola, relazione di conformità, acquisto di materiali, Iva (al 10% per manutenzioni), oneri urbanizzazione. Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano state pagate mediante l’apposito bonifico dedicato, da cui risulti:

– la causale del versamento da cui si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione. Può andare bene anche il bonifico apposito per la riqualificazione energetica;

– il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

– il numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato

Se per mero errore il beneficiario non utilizzi il bonifico dedicato, ma effettui un normale bonifico, che quindi non abbia comportato l’applicazione della ritenuta d’acconto dell’8% da parte della banca e non possa essere ripetuto è necessario che il contribuente si faccia rilasciare dall’impresa che ha eseguito i lavori una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’impresa attesti che i corrispettivi che ha ricevuto sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.

Decreto Carburanti 2026: taglio accise e stretta anti-speculazione

Il Consiglio dei Ministri ha varato il D.L. 18.03.2026, n. 33, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 64 dello stesso giorno ed entrato in vigore il 19.03.2026. Il provvedimento, del valore complessivo di 527 milioni di euro, è una risposta d’emergenza all’impennata dei prezzi alla pompa scatenata dalle tensioni in Medio Oriente e si muove su 3 fronti: taglio temporaneo delle accise, sostegno alle imprese più esposte al caro-gasolio, stretta contro chi lucra sul rincaro del greggio.

Il cuore del provvedimento sta nella rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa su benzina, gasolio e GPL, disciplinate dal Testo unico accise (D.Lgs. 504/1995, Allegato I). Per 20 giorni dall’entrata in vigore, il prezzo finale alla pompa scende di circa 25 centesimi al litro per benzina e diesel, di circa 12 centesimi al chilogrammo per il GPL. L’onere per le casse pubbliche è stimato in 417,4 milioni di euro per il 2026, con copertura assicurata dall’art. 5 del decreto tramite riduzioni degli stanziamenti ministeriali. Si tratta di una misura universale che ha di fatto assorbito l’ipotesi, presente nelle bozze del pomeriggio del 18.03.2026, di potenziare la social card carburanti con 130 milioni aggiuntivi.

Parallelo al taglio delle accise, il decreto introduce un doppio regime di vigilanza sulla filiera distributiva. Per 3 mesi dall’entrata in vigore, le compagnie petrolifere e i soggetti che riforniscono la rete di vendita devono trasmettere ogni giorno al Ministero delle Imprese e del Made in Italy i prezzi consigliati ai clienti finali: chi non adempie rischia una sanzione pari allo 0,1% del fatturato, una cifra tutt’altro che simbolica per gli operatori di grandi dimensioni.

Affitti brevi e/o host : dal 2026 con 3 appartamenti scatta l’obbligo di Partita IVA

GESTIONE PER HOST

La Partita IVA per host Airbnb in Italia è obbligatoria se l’attività è continua, abituale e organizzata (lavoro principale), o se gestisci almeno 3 appartamenti (dal 2026). È necessaria per emettere fatture, applicare l’IVA (solitamente 22%) e accedere al regime forfettario (imposta sostitutiva 5% o 15% fino a 85.000€)

PROPRIETARIO IMMOBILE

Dal 1° gennaio 2026, chi loca in affitto breve almeno 3 appartamenti sarà considerato imprenditore a tutti gli effetti.

👉 Obbligo di apertura della Partita IVA, uscita dalla gestione “privata” e applicazione delle regole fiscali e previdenziali dell’attività d’impresa.

Quando l’affitto breve diventa attività imprenditoriale

La regola chiave

  • 1 o 2 appartamenti → attività non imprenditoriale (salvo organizzazione complessa)
  • 3 o più appartamenti → attività imprenditoriale obbligatoria

Non conta:

  • la piattaforma utilizzata (Airbnb, Booking, ecc.)
  • la durata dei soggiorni
  • il fatto che gli immobili siano nello stesso Comune o meno

Conta il numero degli immobili locati con affitti brevi.

CONCLUSIONI

Dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di Partita IVA per gli host di Airbnb e affitti brevi in Italia scatta quando si destinano più di due immobili alla locazione turistica. Con il terzo immobile (o più), l’attività si presume imprenditoriale, eliminando la gestione come “privato” e obbligando all’apertura della P.IVA, con la necessità di dichiarare i redditi in modo diverso

CU 2026: esonero per i forfetari, esclusi medici SSN e indennità

L’esonero dalla CU per il regime forfetario è definitivo, tranne che per i medici SSN e le indennità senza ritenuta d’acconto (codici 24 e 25 nella CU 2026), per cui resta l’obbligo di invio.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 1/2024, è stato introdotto l’art. 4, c. 6-septies D.P.R. 322/1998, che esonera i sostituti d’imposta dall’obbligo di emissione della Certificazione Unica (CU) per i compensi corrisposti a contribuenti in regime forfetario o di vantaggio, a decorrere dal periodo d’imposta 2024. La ratio risiede nell’accessibilità diretta dei dati tramite fatturazione elettronica obbligatoria dal 1.01.2024, come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E/2024. Poiché queste informazioni reddituali transitano già attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), l’Amministrazione Finanziaria ha accesso diretto alle informazioni necessarie per la precompilata, rendendo la CU un adempimento ridondante. Tale semplificazione è “a regime” e si applica dunque anche alla prossima CU 2026, relativa ai redditi corrisposti nel 2025.

Nonostante la regola generale di esonero, sussiste una deroga fondamentale che interessa le Aziende Sanitarie Locali (ASP/ASL/USL) e i professionisti del settore medico. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 132/2025, l’obbligo di emissione della CU permane per i compensi erogati ai medici in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), anche se operano in regime forfetario.