Bonus edilizio 2026: misure e requisiti per gli interventi del 2026.

Il bonus Edilizio, detto anche bonus ristrutturazioni, è stato prorogato anche per il 2026 con le medesime misure previste per il 2025, ossia:

– detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute nel 2026 dal titolare del diritto di proprietà/diritto reale di godimento sull’abitazione;

– detrazione nella misura del 36% per gli altri casi (es. il familiare convivente).

La riduzione delle misure di detrazione a 36% – 30% è stata differita al 2027.

Il limite massimo di spesa è di 96.000 euro, la detrazione spetta sempre in 10 anni. L’importo riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze.

Si ricorda che la detrazione spetta per gli interventi di: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria (solo per le parti comuni dei condomini) e per le altre spese correlate, quali spese per progettazione e altre prestazioni professionali, spese per messa in regola, relazione di conformità, acquisto di materiali, Iva (al 10% per manutenzioni), oneri urbanizzazione. Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano state pagate mediante l’apposito bonifico dedicato, da cui risulti:

– la causale del versamento da cui si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione. Può andare bene anche il bonifico apposito per la riqualificazione energetica;

– il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

– il numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato

Se per mero errore il beneficiario non utilizzi il bonifico dedicato, ma effettui un normale bonifico, che quindi non abbia comportato l’applicazione della ritenuta d’acconto dell’8% da parte della banca e non possa essere ripetuto è necessario che il contribuente si faccia rilasciare dall’impresa che ha eseguito i lavori una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’impresa attesti che i corrispettivi che ha ricevuto sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.

Decreto Carburanti 2026: taglio accise e stretta anti-speculazione

Il Consiglio dei Ministri ha varato il D.L. 18.03.2026, n. 33, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 64 dello stesso giorno ed entrato in vigore il 19.03.2026. Il provvedimento, del valore complessivo di 527 milioni di euro, è una risposta d’emergenza all’impennata dei prezzi alla pompa scatenata dalle tensioni in Medio Oriente e si muove su 3 fronti: taglio temporaneo delle accise, sostegno alle imprese più esposte al caro-gasolio, stretta contro chi lucra sul rincaro del greggio.

Il cuore del provvedimento sta nella rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa su benzina, gasolio e GPL, disciplinate dal Testo unico accise (D.Lgs. 504/1995, Allegato I). Per 20 giorni dall’entrata in vigore, il prezzo finale alla pompa scende di circa 25 centesimi al litro per benzina e diesel, di circa 12 centesimi al chilogrammo per il GPL. L’onere per le casse pubbliche è stimato in 417,4 milioni di euro per il 2026, con copertura assicurata dall’art. 5 del decreto tramite riduzioni degli stanziamenti ministeriali. Si tratta di una misura universale che ha di fatto assorbito l’ipotesi, presente nelle bozze del pomeriggio del 18.03.2026, di potenziare la social card carburanti con 130 milioni aggiuntivi.

Parallelo al taglio delle accise, il decreto introduce un doppio regime di vigilanza sulla filiera distributiva. Per 3 mesi dall’entrata in vigore, le compagnie petrolifere e i soggetti che riforniscono la rete di vendita devono trasmettere ogni giorno al Ministero delle Imprese e del Made in Italy i prezzi consigliati ai clienti finali: chi non adempie rischia una sanzione pari allo 0,1% del fatturato, una cifra tutt’altro che simbolica per gli operatori di grandi dimensioni.

Affitti brevi e/o host : dal 2026 con 3 appartamenti scatta l’obbligo di Partita IVA

GESTIONE PER HOST

La Partita IVA per host Airbnb in Italia è obbligatoria se l’attività è continua, abituale e organizzata (lavoro principale), o se gestisci almeno 3 appartamenti (dal 2026). È necessaria per emettere fatture, applicare l’IVA (solitamente 22%) e accedere al regime forfettario (imposta sostitutiva 5% o 15% fino a 85.000€)

PROPRIETARIO IMMOBILE

Dal 1° gennaio 2026, chi loca in affitto breve almeno 3 appartamenti sarà considerato imprenditore a tutti gli effetti.

👉 Obbligo di apertura della Partita IVA, uscita dalla gestione “privata” e applicazione delle regole fiscali e previdenziali dell’attività d’impresa.

Quando l’affitto breve diventa attività imprenditoriale

La regola chiave

  • 1 o 2 appartamenti → attività non imprenditoriale (salvo organizzazione complessa)
  • 3 o più appartamenti → attività imprenditoriale obbligatoria

Non conta:

  • la piattaforma utilizzata (Airbnb, Booking, ecc.)
  • la durata dei soggiorni
  • il fatto che gli immobili siano nello stesso Comune o meno

Conta il numero degli immobili locati con affitti brevi.

CONCLUSIONI

Dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di Partita IVA per gli host di Airbnb e affitti brevi in Italia scatta quando si destinano più di due immobili alla locazione turistica. Con il terzo immobile (o più), l’attività si presume imprenditoriale, eliminando la gestione come “privato” e obbligando all’apertura della P.IVA, con la necessità di dichiarare i redditi in modo diverso

CU 2026: esonero per i forfetari, esclusi medici SSN e indennità

L’esonero dalla CU per il regime forfetario è definitivo, tranne che per i medici SSN e le indennità senza ritenuta d’acconto (codici 24 e 25 nella CU 2026), per cui resta l’obbligo di invio.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 1/2024, è stato introdotto l’art. 4, c. 6-septies D.P.R. 322/1998, che esonera i sostituti d’imposta dall’obbligo di emissione della Certificazione Unica (CU) per i compensi corrisposti a contribuenti in regime forfetario o di vantaggio, a decorrere dal periodo d’imposta 2024. La ratio risiede nell’accessibilità diretta dei dati tramite fatturazione elettronica obbligatoria dal 1.01.2024, come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E/2024. Poiché queste informazioni reddituali transitano già attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), l’Amministrazione Finanziaria ha accesso diretto alle informazioni necessarie per la precompilata, rendendo la CU un adempimento ridondante. Tale semplificazione è “a regime” e si applica dunque anche alla prossima CU 2026, relativa ai redditi corrisposti nel 2025.

Nonostante la regola generale di esonero, sussiste una deroga fondamentale che interessa le Aziende Sanitarie Locali (ASP/ASL/USL) e i professionisti del settore medico. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 132/2025, l’obbligo di emissione della CU permane per i compensi erogati ai medici in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), anche se operano in regime forfetario.

Forfetario e spese personale: attenzione alla soglia dei 20.000 euro

L’esame dell’assetto normativo che disciplina il regime forfetario impone una riflessione critica sulle novità introdotte negli ultimi anni, non sempre coerenti tra loro. La stratificazione delle modifiche intervenute sulla L. 190/2014 spesso crea confusione e, nei più attenti, perplessità dinanzi alla palese asimmetria presente tra la volontà espansiva del legislatore sul fronte dei ricavi/compensi e la contestuale rigidità imposta sui costi di struttura. Il punto focale della questione risiede nella staticità del limite di spesa per il personale dipendente e accessorio, rimasto ancorato alla soglia nominale di 20.000 euro, un valore che appare anacronistico se parametrato alle attuali grandezze di riferimento del regime.

Per comprendere la portata di tale disequilibrio, occorre osservare l’evoluzione dei requisiti di accesso secondo una prospettiva comparata. Da un lato, il limite dei ricavi o compensi è stato elevato a 85.000 euro dalla legge di Bilancio 2023; dall’altro, la legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) è intervenuta sull’art. 1, c. 54, innalzando da 30.000 a 35.000 euro il limite di reddito da lavoro dipendente e assimilato percepito dal forfetario e compatibile con la permanenza nel regime (la misura è in previsione di proroga di un anno, secondo quanto previsto dal D.D.L. di Bilancio 2026). Risultano quindi essere state aumentate soglie rilevanti, ampliando così la platea dei potenziali beneficiari del regime, ma contestualmente nessun intervento è stato assunto sulla lettera b) della medesima norma. Il vincolo delle spese sostenute per il personale resta infatti fermo a 20.000 euro, senza alcun adeguamento.

In vista del 2026 è bene ricordare che la corretta gestione di questo parametro è fondamentale, sia sul fronte della possibilità di adottare il regime, che sul fronte del mantenimento dello stesso. Il calcolo del limite deve includere non solo la retribuzione lorda corrisposta ai dipendenti, inclusi contributi a carico del datore di lavoro, ma anche ratei, Tfr ecc. Inoltre, a rilevare non sono solo i costi del personale dipendente propriamente detto, ma anche le somme corrisposte per collaborazioni coordinate e continuative, voucher, le somme corrisposte ai familiari dell’imprenditore per le prestazioni lavorative rese (seppure indeducibili) e la quota di utili erogata agli associati in partecipazione il cui apporto sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. Anche il ricorso al lavoro somministrato non sfugge al conteggio, impedendo l’elusione del vincolo tramite l’esternalizzazione della titolarità del rapporto. Restano fuori dal computo solo i compensi erogati a terzi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Cena aziendale: requisiti di esenzione e ricadute retributive

Natura e funzione – La cena aziendale, di regola legata a festività o ricorrenze, ha una vocazione eminentemente ricreativa: favorisce socialità, rafforza l’appartenenza e migliora il clima interno. Pur costituendo un’utilità per il dipendente, non è automaticamente imponibile, poiché l’ordinamento prevede un regime di favore che, a condizioni definite, tutela la funzione sociale dell’erogazione senza trasformarla in retribuzione.

Regola generale ed eccezioni – In primo luogo, vige il principio di armonizzazione fiscale-previdenziale: l’art. 51, c. 1 del Tuir adotta un criterio onnicomprensivo del reddito di lavoro dipendente, includendo ogni somma o valore percepito in relazione al rapporto, in denaro o in natura. Tuttavia, a questa regola si affiancano deroghe tassative nei commi successivi dello stesso articolo. Trattandosi di norme agevolative, la loro applicazione richiede il rigoroso rispetto dei requisiti, da pianificare e attuare con coerenza per assicurare stabilità interpretativa.

Esclusione dal reddito e condizioni – In particolare, la cena aziendale rientra tra le opere e i servizi esclusi dal reddito ai sensi dell’art. 51, c. 2, lett. f) del Tuir, quando è messa a disposizione dal datore di lavoro (anche tramite accordi o regolamenti) ed è offerta alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee per finalità ricreative (accanto a educazione, istruzione, assistenza sociale e sanitaria, culto).

In questa prospettiva, non remunera la prestazione, bensì genera coesione e partecipazione, con riflessi positivi su benessere e produttività. L’esenzione opera se ricorrono congiuntamente: una finalità chiaramente ricreativa, normalmente agganciata a ricorrenze o festività; una platea ampia e non discriminatoria, definita per generalità o categorie omogenee (sede, reparto, qualifica) secondo criteri trasparenti e verificabili.

Omaggi del professionista: possibile deducibilità e aspetti Iva

Gli omaggi donati da un soggetto lavoratore autonomo soggiacciono al seguente trattamento fiscale, differente a seconda che il bene sia omaggiato a:

– clienti/fornitori. si deve considerare quale spesa di rappresentanza ed è quindi deducibile nel limite dell’1% dei compensi ai sensi dell’art. 54-septies del Tuir. L’Iva è indetraibile se il bene ha un costo unitario superiore a 50 euro, mentre è detraibile se inferiore a tale soglia. Sono deducibili sia ai fini Irpef che ai fini Irap. La cessione gratuita è fuori campo Iva;

– dipendenti. Non può considerarsi una spesa di rappresentanza, ma viene considerato quale spesa per prestazione di lavoro dipendente. L’Iva è indetraibile. La cessione gratuita è fuori campo Iva. Per il dipendente se il bene omaggiato è in natura non è tassabile nel 2025 fino a 1.000 euro o 2.000 se con figli a carico.

La novità 2025 sta nell’obbligo di pagamento tracciabile dell’omaggio, introdotto dall’art. 1, c. 1, lett. e), n. 1) D.L. 17.06.2025, n. 84.

Se invece chi omaggia il bene è un forfetario nessuna spesa è deducibile per il sistema di determinazione forfetario del reddito. Se, invece, è un minimo (regime di vantaggio) gli omaggi se inferiori a 50 euro sono deducibili al 100%, mentre se superiori sono qualificabili come spese di rappresentanza deducibili secondo le regole ordinarie, nel limite dell’1% dei compensi (circ. 34/E/2009, par. 9).

Si ricorda che, per conteggiare la soglia di 50 euro, occorre sommare tutti i prodotti facenti parte il cestino; quindi, per esempio per rimanere sotto la soglia dei 50 euro e fruire della piena deducibilità del costo e detraibilità dell’Iva ogni singolo cesto deve essere formato per esempio da un bottiglia da 30 euro, un panettone da 10 euro e un formaggio da 10 euro.

Per quanto riguarda invece le cene di Natale esclusivamente verso la collettività dei dipendenti, il costo è deducibile nel limite del 75% e nel plafond del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (ex art. 100, c. 1 del Tuir). La relativa Iva è indetraibile.

Mentre se la cena viene organizzata non esclusivamente con i dipendenti, ma anche con clienti/fornitori o soggetti terzi il costo è deducibile nel limite del 75% e nel plafond delle spese di rappresentanza (1% dei compensi annui). L’Iva resta indetraibile.

Omaggi natalizi a clienti e dipendenti

Con l’approssimarsi del periodo natalizio, molte imprese si preparano a distribuire omaggi a clienti, fornitori e dipendenti. La disciplina fiscale applicabile presenta una novità rilevante poiché, a partire dall’esercizio 2025, ai fini della deducibilità delle spese relative agli omaggi, il pagamento deve avvenire necessariamente con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi tracciabili di pagamento (art. 23 D.Lgs. 241/1997). La disposizione si applica sia alle spese di rappresentanza che agli omaggi veri e propri e il pagamento in contanti, anche per importi modesti, preclude la deducibilità della spesa. È quanto previsto dall’art. 108, c. 2, ultimo periodo del Tuir, inserito dall’art. 1, c. 81, lett. d) L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025).

Attenzione anche al valore unitario di 50 euro che rappresenta il confine tra 2 regimi fiscali differenti. Gli omaggi di valore pari o inferiore a questa soglia beneficiano della deducibilità integrale, mentre quelli di importo superiore rientrano nella categoria delle spese di rappresentanza, soggette a limiti più stringenti. Per determinare il valore unitario occorre considerare l’omaggio nella sua interezza. Ad esempio, il classico cesto natalizio composto da più articoli, ciascuno di valore inferiore a 50 euro, deve essere valutato complessivamente; quindi, se il totale supera tale limite, l’intero omaggio seguirà il regime delle spese di rappresentanza.

Quando l’impresa dona beni della propria produzione, la valutazione diventa più articolata. Il valore di mercato determina se l’omaggio rientri o meno nel regime agevolato, ma ai fini del calcolo della deducibilità rileva sempre il costo di produzione effettivo. Ipotizziamo un prodotto con valore di mercato pari a 70 euro, ma costo di produzione di 45 euro: trattandosi di spesa di rappresentanza (per superamento della soglia), sarà quest’ultimo importo a concorrere al plafond di deducibilità.

Rimborsi chilometrici dei professionisti: chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 23.10.2025, n. 270, ha chiarito in modo puntuale il nuovo regime dei rimborsi spese di artisti e professionisti, in seguito alle modifiche apportate all’art. 54 D.P.R. 917/1986 dall’art. 5, c. 1, lett. b) D.Lgs. 192/2024, modifiche che entreranno in vigore a partire dal periodo d’imposta 2025 (dunque con impatto sul modello Redditi 2026).
Secondo la nuova disciplina, che recepisce il principio di onnicomprensività dei redditi professionali, non concorrono alla formazione del reddito le somme percepite a titolo di rimborso per spese sostenute nell’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente. Tali spese, tuttavia, non saranno deducibili dal reddito del professionista, salvo i casi di insolvenza del committente disciplinati dall’art. 54-ter, cc. 2-5 del Tuir.
Il legislatore ha così inteso superare la precedente criticità derivante dall’assoggettamento a ritenuta d’acconto di somme che non rappresentano un reale compenso, ma il semplice recupero di costi sostenuti per conto del cliente

Perché un rimborso possa essere escluso dal reddito imponibile, deve rispettare precisi requisiti: le spese devono essere effettivamente sostenute in relazione diretta all’incarico, indicate in fattura separatamente dai compensi e supportate da documentazione completa, da cui risulti la tipologia di spesa, il suo importo e la connessione con l’attività professionale. Solo in presenza di tali condizioni l’addebito può considerarsi analitico e, quindi, fiscalmente irrilevante. La norma richiede inoltre che i pagamenti avvengano con strumenti tracciabili, quali bonifici, carte di credito o debito, assegni o altre modalità previste dall’art. 23 D.Lgs. 241/1997. In mancanza di tracciabilità, le somme percepite saranno sempre imponibili.


La risposta ha fornito un’interpretazione approfondita della nozione di “spese addebitate analiticamente al committente”, chiarendo che tale requisito è soddisfatto solo se il professionista è in grado di dimostrare, con adeguata documentazione, che le spese sono state realmente sostenute per l’incarico e non costituiscono una forma indiretta di compenso.

Assegnazioni e trasformazioni agevolate: proroga anche nel 2026

L’art. 14 del disegno alla legge di Bilancio 2026, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17.10.20025 riporta in auge per l’ennesima volta la disciplina relativa all’assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci, nonché la trasformazione agevolata in società semplice e l’estromissione agevolata degli immobili strumentali dagli imprenditori individuali. La normativa del disegno di legge ricalca fedelmente la formulazione delle precedenti versioni (L. 208/2015, L. 197/2022 e L. 207/2024), limitandosi a un aggiornamento delle scadenze operative. Si conferma così un impianto normativo già collaudato, che gode di consolidata prassi interpretativa e applicativa (in tal senso si vedano le circolari dell’Agenzia delle Entrate nn. 26/E/2016 e 37/E/2016). La misura consente a società di persone e di capitali di assegnare o cedere, entro il 30.09.2026, beni immobili non strumentali e beni mobili registrati non utilizzati nell’attività d’impresa, applicando un’imposta sostitutiva dell’8% (ovvero del 10,5% per le società di comodo in almeno 2 dei 3 esercizi precedenti), calcolata sulla differenza tra il valore normale del bene e il suo costo fiscalmente riconosciuto