Deducibilità premi assicurativi relativi al Tfm dell’amministratore

La sentenza della C.G.T. di secondo grado della Lombardia n. 765/2026 si è pronunciata, fra l’altro, sul tema della presunta sopravvenienza attiva derivante dall’omessa tassazione della polizza collettiva vita/integrativa stipulata nel 2009 a copertura del trattamento di fine mandato. In particolare, la deducibilità era stata disconosciuta sostenendo che la società avrebbe commesso un errore contabile, non avendo iscritto nell’attivo patrimoniale il credito verso la compagnia assicurativa correlato ai premi versati, con conseguente sopravvenuta insussistenza di spese, perdite o oneri dedotti in precedenti esercizi (art. 88 del Tuir) delle somme versate dal 2009. I giudici di prime cure avevano condiviso tale impostazione, richiamando la giurisprudenza della Cassazione sulla sopravvenuta insussistenza di passività.

La Corte di secondo grado, invece, non aderisce a tale ricostruzione e richiama l’orientamento della Suprema Corte (ord., Sez. V, n. 3300/2025 e precedenti ivi citati), secondo cui:

– il Tfm degli amministratori non è assimilabile al Tfr dei dipendenti e non si applica l’art. 2120 c.c.;

– le quote di Tfm sono deducibili per competenza ex artt. 17, c. 1, lett. c) e 105 del Tuir, purché il trattamento risulti da atto scritto con data certa anteriore all’inizio del rapporto e ne siano determinati i criteri e l’ammontare;

– in difetto di tali presupposti opera il principio di cassa ex art. 95, c. 5 del Tuir (deducibilità nel periodo di effettiva corresponsione).

Rimborsi spese amministratori: regole fiscali, limiti e tracciabilità

I rimborsi spese agli amministratori rappresentano una delle aree in cui il corretto inquadramento fiscale richiede particolare attenzione, perché il trattamento tributario dipende sia dalla qualificazione del reddito sia dalla tipologia di spesa sostenuta.

In primo luogo, occorre stabilire la natura fiscale del compenso percepito dall’amministratore. La regola generale prevede che i compensi costituiscano reddito assimilato al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 e ss. del Tuir. L’eccezione riguarda gli amministratori che svolgono l’incarico nell’ambito della propria attività professionale abituale: in tal caso il compenso rientra nel reddito di lavoro autonomo ex art. 53 del Tuir.

Questa distinzione incide direttamente sul trattamento dei rimborsi. Gli amministratori inquadrati come parasubordinati applicano l’art. 51, c. 5 del Tuir, che prevede la non imponibilità dei rimborsi documentati per trasferte fuori Comune e la deducibilità per la società entro i limiti dell’art. 95, c. 3 del Tuir. Gli amministratori professionisti, invece, applicano le regole dei professionisti.

La norma distingue inoltre le spese sostenute all’interno del Comune, che concorrono ordinariamente al reddito dell’amministratore (inclusi i rimborsi chilometrici), dalle spese sostenute fuori Comune, che possono beneficiare del regime agevolato. Restano sempre imponibili i costi relativi al tragitto casa lavoro, mentre sono esclusi dalla tassazione i titoli di viaggio documentati relativi a mezzi pubblici di linea.

Per le trasferte fuori Comune, il sistema dell’art. 51, c. 5, consente rimborsi forfettari, analitici o misti. Nel caso dei rimborsi analitici, i costi che non costituiscono reddito per l’amministratore non seguono il principio di cassa e sono deducibili per la società secondo il principio di competenza.

Ristoranti, documento commerciale sintetico e fattura rigorosa

quanto deve essere dettagliata la descrizione riportata nei documenti commerciali del ristorante? La risposta, almeno sul piano fiscale, è meno rigida di quanto spesso si pensi. Il ristoratore non è tenuto a riportare ogni portata con il nome esatto presente nel menù. Non serve, quindi, indicare “spaghetti alle vongole”, “filetto al pepe verde” o “tiramisù della casa”. Può bastare una descrizione più essenziale, purché idonea a identificare il servizio reso. È qui che si gioca la differenza, sottile ma importante, tra sintesi e genericità.

La somministrazione di alimenti e bevande rientra tra le attività di commercio al minuto e assimilate. Il riferimento è l’art. 22 D.P.R. 633/1972, secondo cui la fattura non è obbligatoria, salvo richiesta del cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Questo non significa che l’operazione resti priva di certificazione fiscale. Il ristorante deve memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. A valle di questa procedura viene rilasciato il documento commerciale, salvo il caso in cui sia emessa fattura ordinaria o semplificata. Il D.M. 7.12.2016 stabilisce gli elementi minimi del documento commerciale: data e ora di emissione, numero progressivo, dati dell’emittente, partita Iva, ubicazione dell’esercizio, ammontare pagato e, soprattutto, descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi. È proprio questa formula ad aver creato, nella prassi, qualche dubbio operativo. Un ristorante con menù variabile, piatti del giorno e degustazioni può davvero codificare tutto in modo analitico? In teoria sì. Nella pratica, sarebbe un aggravio poco coerente con i tempi del servizio.

Spese di ospitalità: deducibilità per clienti, terzi e dipendenti

La catalogazione fiscale della spesa di ospitalità nel caso all’evento con esposizione dei prodotti commercializzati dall’impresa siano invitati a partecipare clienti e categorie terze di soggetti, quali fornitori, giornalisti, fotografi, dipendenti e amministratori, richiede un’indagine parcellizzata a seconda della categoria degli invitati. Ai fini dell’esame sull’effettiva portata del rappresentato distinguo di soggetti, l’esame deve venire ricongiunto al combinato disposto normativo di cui all’art. 1, cc. 1 e 5 D.M. 19.11.2008. Si riportano i dati normativi di riferimento:

– comma 1) “Agli effetti dell’applicazione dell’art. 108, c. 2, secondo periodo del Tuir, si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore…”;

– comma 5) “Non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal presente decreto, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa”.

Appare evidente il rapporto di preclusione definitoria alla stregua di spese di rappresentanza che il c. 5 instaura, con superiore rango normativo gerarchico, rispetto al principio generale del c. 1 nel caso i partecipanti all’evento siano i clienti. 

Conto energia nei redditi diversi

Il Conto Energia si è sviluppato in varie versioni dalla prima del D.M. 28.07.2005 alla quinta del D.M. 5.07.2012. La necessità di dichiarare gli importi percepiti dal GSE nell’ambito del Conto Energia dipende da tipo di tariffa incentivante, potenza dell’impianto e tipologia del soggetto responsabile (es. persona fisica, condominio, impresa). Si vengono così a delineare 3 diverse situazioni reddituali.

La prima categoria riguarda le persone fisiche e condomini con impianti fino a 20 kW (Conto Energia I-IV senza tariffa omnicomprensiva). Per gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW, il cui soggetto responsabile sia una persona fisica o un condominio e che sono destinati a usi esclusivamente domestici (abitazione o parti comuni), le tariffe incentivanti erogate dal GSE nell’ambito del Conto Energia I, II, III e IV senza tariffa omnicomprensiva non costituiscono reddito imponibile e non devono essere dichiarate.

Nel secondo gruppo ci sono le persone fisiche e condomini con impianti fino a 20 kW incentivati in Conto Energia IV con tariffa omnicomprensiva e in Conto Energia V. La tariffa omnicomprensiva è erogata sull’energia prodotta netta e immessa in rete e prevede il riconoscimento della componente incentivante e della componente derivante dalla vendita dell’energia sul mercato da parte del GSE (cosiddetto “ritiro dell’energia”). 

Regime premiale ISA: soglie confermate e vigenti dal 2025

Il regime premiale ISA entra in una fase più ordinata e molto rilevante sul piano operativo. Con il provvedimento 22.04.2026, n. 123160 l’Agenzia delle Entrate ha fissato i punteggi di affidabilità fiscale necessari per fruire dei benefici previsti dall’art. 9-bis, c. 11 D.L. 24.04.2017, n. 50.

La prima notizia è che non cambia quasi nulla rispetto al periodo d’imposta 2024. Le soglie restano le stesse. Cambia però l’impostazione: il provvedimento non vale solo per il 2025, ma si applica anche ai periodi successivi, fino a un nuovo intervento dell’Amministrazione Finanziaria. Ed è qui che la misura assume un peso diverso.

Per i contribuenti con punteggio almeno pari a 9, riferito al 2025 oppure alla media semplice tra 2024 e 2025, si apre l’accesso pieno ai benefici più rilevanti. Si tratta, in particolare, dell’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva annuali fino a 70.000 euro, dei crediti relativi alle imposte dirette e all’Irap fino a 50.000 euro, nonché dell’esonero dal visto, o dalla garanzia, per i rimborsi Iva entro il medesimo limite di 70.000 euro. Il meccanismo riguarda anche il credito Iva infrannuale dei primi 3 trimestri, con le scansioni temporali previste dal provvedimento.

Per chi non raggiunge quota 9, ma ottiene almeno 8 nel 2025, oppure almeno 8,5 come media biennale, il beneficio non scompare: l’esonero opera fino a 50.000 euro per i crediti Iva e fino a 20.000 euro per imposte dirette e Irap.

Occorre però evitare una lettura troppo comoda. Il punteggio ISA non è solo una chiave per liberare liquidità. È anche un indicatore che incide sul rapporto tra contribuente e Fisco.

Con affidabilità almeno pari a 9, anche calcolata come media semplice tra i 2 periodi, si ottiene, ai sensi dell’art. 9-bis, c. 11, lett. e), l’esclusione dalla disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 L. 23.12.1994, n. 724. Separatamente, la medesima soglia consente anche l’esclusione dall’accertamento sintetico del reddito complessivo ex art. 38, c. 11, lett. f) D.P.R. 29.09.1973, n. 600, purché il reddito accertabile non ecceda di 2/3 quello dichiarato. Si tratta di 2 benefici distinti: il primo opera in modo automatico al raggiungimento del punteggio, il secondo è subordinato alla condizione dei 2/3.

Nella precompilata i redditi dei frontalieri italo-svizzeri

Da quest’anno la precompilata si arricchisce dei dati reddituali dei lavoratori frontalieri italo-svizzeri. Dal 2026, infatti, si sfrutta il nuovo Accordo Italia-Svizzera, firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato con la legge83/2023, operativo dall’anno d’imposta 2024.

Superando l’Accordo del 1974 basato sulla tassazione esclusiva nello Stato della fonte, il nuovo sistema si fonda sulla tassazione concorrente tra lo Stato in cui il reddito è prodotto e lo Stato di residenza e prevede lo scambio di amministrativo di dati e informazioni tra Italia e Svizzera, regolato dall’articolo 7 del nuovo testo.

Le informazioni trasmesse dalla Confederazione elvetica sono funzionali allo Stato italiano (e alle Entrate) non solo per le verifiche fiscali, ma anche per precompilare la dichiarazione dei redditi dei contribuenti residenti.

Cosa dice il nuovo accordo

L’Accordo prevede all’articolo 9:

1 uno specifico regime transitorio, applicabile a chi svolge o ha svolto attività di lavoro dipendente in Svizzera per un datore di lavoro elvetico tra il 31 dicembre2018 e la data di entrata in vigore del nuovo Accordo (17 luglio 2023). Continueranno a essere assoggettati a imposizione esclusivamente in Svizzera;

2 un regime ordinario, applicabile a coloro che, invece, sono stati o saranno assunti dopo il nuovo Accordo. L’imposta che la Svizzera applicherà sul reddito di lavoro dipendente per i «nuovi frontalieri» passerà all’80%, mentre l’Italia potrà assoggettare a sua volta a imposizione l’intero reddito (con esclusione della nuova franchigia di 10mila euro), riconoscendo ai frontalieri un credito per l’imposta pagata in Svizzera.

Deducibilità dei contributi previdenziali versati all’estero

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 5/2026, chiarisce le modalità di deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali versati all’estero da un lavoratore dipendente residente fiscalmente in Italia.

Il quesito trae origine dal caso di un lavoratore dipendente che lavora all’estero in modo continuativo per più di 183 giorni nell’arco dei 12 mesi e che risulta comunque residente fiscalmente in Italia.

Nel caso di specie, la retribuzione viene determinata ai sensi dell’art. 51, c. 8-bis del Tuir sulla base delle retribuzioni convenzionali, assumendo come base imponibile tale retribuzione e senza tener conto di quella effettivamente corrisposta al lavoratore. Si pone il problema della deducibilità dei contributi previdenziali versati all’estero, poiché il regime delle retribuzioni convenzionali è un sistema “forfettario” omnicomprensivo che non consente la deduzione dal reddito di lavoro dipendente dei contributi previdenziali e assistenziali.

Nel quesito, in particolare, il contribuente chiede se tali contributi possano essere in qualche modo recuperati in sede di dichiarazione dei redditi da presentare in Italia.

Rottamazione-quinquies, fino a 54 rate bimestrali

La legge di Bilancio 2026 (L. 199.2025), all’art. 1, cc. 82-110, ha introdotto la rottamazione-quinquies. Come le precedenti anche questa rottamazione prevede la possibilità di estinguere il debito senza pagare sanzioni, interessi, interessi di mora, somme aggiuntive, somme maturate a titolo di aggio.

I debiti che vi rientrano sono i carichi affidati all’Agente di riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2023 e riguardano:

– imposte dirette e Iva risultanti da dichiarazioni annuali e controlli automatizzati e formali (artt. 36-bis, 36-ter, 54-bis e 54-ter);

– contributi previdenziali (esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento).

La domanda andrà presentata entro il prossimo 30.04.2026; in seguito l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà entro il 30.06.2026 gli importi dovuti, le eventuali rate e le scadenze. A tal proposito sarà possibile optare per il pagamento in un’unica soluzione entro il 31.07.2026 oppure fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (con un importo minimo di 100 euro a rata) con interessi del 3% annuo a decorrere dal 1.08.2026, le rate avranno le seguenti scadenze:

– 1° 31.07.2026, 2° 30.09.2026, 3° 30.11.2026;

– dalla 4° alla 51° il 31.01 – 31.03 – 31.05 – 31.07 – 30.09-30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2027;

– 52° 31.01.2035, 53° 31.03.2035, 54° 31.05.2035.

Forfetario e spese personale: attenzione alla soglia dei 20.000 euro

L’esame dell’assetto normativo che disciplina il regime forfetario impone una riflessione critica sulle novità introdotte negli ultimi anni, non sempre coerenti tra loro. La stratificazione delle modifiche intervenute sulla L. 190/2014 spesso crea confusione e, nei più attenti, perplessità dinanzi alla palese asimmetria presente tra la volontà espansiva del legislatore sul fronte dei ricavi/compensi e la contestuale rigidità imposta sui costi di struttura. Il punto focale della questione risiede nella staticità del limite di spesa per il personale dipendente e accessorio, rimasto ancorato alla soglia nominale di 20.000 euro, un valore che appare anacronistico se parametrato alle attuali grandezze di riferimento del regime.

Per comprendere la portata di tale disequilibrio, occorre osservare l’evoluzione dei requisiti di accesso secondo una prospettiva comparata. Da un lato, il limite dei ricavi o compensi è stato elevato a 85.000 euro dalla legge di Bilancio 2023; dall’altro, la legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) è intervenuta sull’art. 1, c. 54, innalzando da 30.000 a 35.000 euro il limite di reddito da lavoro dipendente e assimilato percepito dal forfetario e compatibile con la permanenza nel regime (la misura è in previsione di proroga di un anno, secondo quanto previsto dal D.D.L. di Bilancio 2026). Risultano quindi essere state aumentate soglie rilevanti, ampliando così la platea dei potenziali beneficiari del regime, ma contestualmente nessun intervento è stato assunto sulla lettera b) della medesima norma. Il vincolo delle spese sostenute per il personale resta infatti fermo a 20.000 euro, senza alcun adeguamento.

In vista del 2026 è bene ricordare che la corretta gestione di questo parametro è fondamentale, sia sul fronte della possibilità di adottare il regime, che sul fronte del mantenimento dello stesso. Il calcolo del limite deve includere non solo la retribuzione lorda corrisposta ai dipendenti, inclusi contributi a carico del datore di lavoro, ma anche ratei, Tfr ecc. Inoltre, a rilevare non sono solo i costi del personale dipendente propriamente detto, ma anche le somme corrisposte per collaborazioni coordinate e continuative, voucher, le somme corrisposte ai familiari dell’imprenditore per le prestazioni lavorative rese (seppure indeducibili) e la quota di utili erogata agli associati in partecipazione il cui apporto sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. Anche il ricorso al lavoro somministrato non sfugge al conteggio, impedendo l’elusione del vincolo tramite l’esternalizzazione della titolarità del rapporto. Restano fuori dal computo solo i compensi erogati a terzi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.