Cassazione: requisiti per la deducibilità sponsorizzazioni sportive

La Cassazione torna sul nodo della deducibilità delle sponsorizzazioni sportive e detta, con l’ordinanza n. 8650/2026, una griglia di 4 requisiti cumulativi che l’impresa erogante deve rispettare per beneficiare del trattamento fiscale agevolato. Il principio di fondo, già consolidato in precedenti pronunce, è che i corrispettivi erogati, in denaro o in natura, a un ente sportivo dilettantistico si qualificano come spese pubblicitarie e risultano integralmente deducibili nell’esercizio di competenza sino alla soglia annua di 200.000 euro. Un’impostazione che, tuttavia, non opera in modo automatico: la Suprema Corte chiede riscontri concreti.

La controversia esaminata nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2012, emesso dalla Direzione provinciale di Avellino nei confronti di una società operante nel settore edile. L’Ufficio contestava maggiori Ires e Iva, oltre sanzioni, per una pretesa superiore ai 20.000 euro, ritenendo non provata la natura pubblicitaria delle somme corrisposte a una compagine dilettantistica. La Corte di giustizia tributaria di primo grado aveva dato torto al Fisco; in secondo grado il verdetto si capovolgeva, sul presupposto che mancasse la dimostrazione di un’effettiva attività promozionale riconducibile all’anno di imputazione.

Sul piano sistematico, la pronuncia ricostruisce con nitidezza la distinzione fra le 2 categorie di spesa:

– le spese di pubblicità, per l’art. 108, c. 2, del Tuir, perseguono una finalità commerciale diretta e sono deducibili per intero nell’esercizio in cui vengono sostenute, con Iva detraibile senza particolari vincoli;

– le spese di rappresentanza, al contrario, mirano ad accrescere il prestigio dell’impresa senza una controprestazione specifica; la loro deducibilità è soggetta ai parametri di inerenza e congruità fissati dal D.M. 19.11.2008, con plafond percentuali ancorati ai ricavi della gestione caratteristica.

Bonus mobili 2026

l bonus mobili, o detto anche bonus arredo, introdotto con l’art. 16 D.L. 63/2013, è stato prorogato con la legge di Bilancio 2026 (art. 1, c. 22 L. 199/2025) per le spese sostenute anche nel 2026.

Per il 2026, come per il 2025, spetta nella misura massima di spese pari a 5.000 euro; pertanto, la detrazione massima fruibile sarà di 2.500 euro (il 50% di 5.000), da ripartire in 10 quote annuali pari a 250 euro l’una.

Per fruire del bonus mobili 2026 è necessario:

– avere iniziato ad eseguire un intervento di recupero edilizio a partire dallo scorso 1.01.2025;

– aver sostenuto le spese per l’intervento edilizio (anche solo una parte delle spese – circ. n. 19/E/2020 – e non necessariamente le spese per l’intervento edilizio devono essere più alte di quelle per l’acquisto dell’arredo);

– aver sostenuto la spesa per arredo soltanto dopo l’inizio dei lavori edilizi.

Se nel 2025 per ipotesi si è già fruito di 1.000 euro per acquistare mobili per la casa in ristrutturazione (iniziata per esempio il 1.06.2025) quest’anno, 2026, sono ancora disponibili 4.000 per l’acquisto di ulteriori mobili/elettrodomestici per l’arredo della casa in questione.

Bonus mobili 2026

La detrazione collegata al bonus mobili 2026, confermata dalla Manovra 2026, spetta solo se il contribuente ha effettivamente avviato lavori di recupero del patrimonio edilizio, come manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, e viene recuperata in 10 quote annuali di pari importo tramite la dichiarazione dei redditi. È fondamentale che la data di avvio dei lavori risulti anteriore a quella in cui vengono comprati mobili ed elettrodomestici, poiché la sequenza temporale costituisce un requisito imprescindibile per non perdere il diritto alla detrazione: prima si apre il cantiere, tramite titolo abilitativo (CILA, SCIA, permesso di costruire o comunicazione di inizio lavori), e solo in seguito si procede con gli acquisti agevolati.

Soggetti beneficiari – Possono beneficiarne i proprietari di abitazioni principali e seconde case, così come i titolari di immobili locati o semplicemente tenuti a disposizione, a condizione che si tratti sempre di unità residenziali per le quali sia stato aperto un cantiere edilizio entro il 31.12.2026. Non è ammessa alcuna detrazione se si acquistano esclusivamente arredi o elettrodomestici senza l’esecuzione di interventi edilizi: i beni devono risultare strettamente collegati a lavori di recupero dell’immobile, con il rispetto di specifiche condizioni temporali (data di inizio lavori antecedente alla spesa per mobili) e l’obbligo di effettuare pagamenti con strumenti tracciabili.

Bonus edilizio 2026: misure e requisiti per gli interventi del 2026.

Il bonus Edilizio, detto anche bonus ristrutturazioni, è stato prorogato anche per il 2026 con le medesime misure previste per il 2025, ossia:

– detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute nel 2026 dal titolare del diritto di proprietà/diritto reale di godimento sull’abitazione;

– detrazione nella misura del 36% per gli altri casi (es. il familiare convivente).

La riduzione delle misure di detrazione a 36% – 30% è stata differita al 2027.

Il limite massimo di spesa è di 96.000 euro, la detrazione spetta sempre in 10 anni. L’importo riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze.

Si ricorda che la detrazione spetta per gli interventi di: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria (solo per le parti comuni dei condomini) e per le altre spese correlate, quali spese per progettazione e altre prestazioni professionali, spese per messa in regola, relazione di conformità, acquisto di materiali, Iva (al 10% per manutenzioni), oneri urbanizzazione. Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano state pagate mediante l’apposito bonifico dedicato, da cui risulti:

– la causale del versamento da cui si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione. Può andare bene anche il bonifico apposito per la riqualificazione energetica;

– il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

– il numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato

Se per mero errore il beneficiario non utilizzi il bonifico dedicato, ma effettui un normale bonifico, che quindi non abbia comportato l’applicazione della ritenuta d’acconto dell’8% da parte della banca e non possa essere ripetuto è necessario che il contribuente si faccia rilasciare dall’impresa che ha eseguito i lavori una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’impresa attesti che i corrispettivi che ha ricevuto sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.

Frontalieri: nuovo regime tra Italia e Svizzera e regole dal 2026

Negli ultimi anni il regime dei lavoratori frontalieri ha subito profonde modifiche normative, in particolare con riferimento ai rapporti di lavoro tra Italia e Svizzera. Il nuovo assetto normativo deriva dall’Accordo tra i 2 Stati firmato nel 2020 e successivamente ratificato dall’Italia, la cui disciplina è stata ulteriormente aggiornata con la L. 29.12.2025, n. 217, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19.01.2026. Tale legge ha ratificato il Protocollo di modifica dell’accordo bilaterale sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, introducendo una serie di novità rilevanti sia sotto il profilo fiscale sia sotto quello organizzativo del rapporto di lavoro.

Il primo elemento centrale del nuovo sistema è la distinzione tra “vecchi frontalieri” e “nuovi frontalieri”. I lavoratori che già svolgevano attività transfrontaliera prima del 17.07.2023 continuano ad applicare il regime previgente, che prevede la tassazione esclusiva in Svizzera del reddito da lavoro dipendente prodotto nel territorio elvetico. Questo regime transitorio rimane valido fino alla cessazione del rapporto di lavoro, garantendo quindi una certa stabilità fiscale per i lavoratori già occupati prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.

Diversa è invece la situazione dei cosiddetti nuovi frontalieri, ossia dei lavoratori che hanno iniziato l’attività transfrontaliera dal 18.07.2023. Per questa categoria si applica un sistema di tassazione concorrente tra i 2 Stati. In particolare, il reddito da lavoro è tassato alla fonte in Svizzera, ma con un limite massimo pari all’80% dell’imposta ordinaria prevista nello Stato di lavoro. Successivamente il reddito deve essere dichiarato anche in Italia, dove viene assoggettato all’Irpef con il riconoscimento di un credito d’imposta per quanto già pagato in Svizzera al fine di evitare la doppia imposizione. Inoltre, è prevista una franchigia di 10.000 euro annui sul reddito percepito, che riduce l’imponibile soggetto a tassazione italiana.

Affitti brevi e/o host : dal 2026 con 3 appartamenti scatta l’obbligo di Partita IVA

GESTIONE PER HOST

La Partita IVA per host Airbnb in Italia è obbligatoria se l’attività è continua, abituale e organizzata (lavoro principale), o se gestisci almeno 3 appartamenti (dal 2026). È necessaria per emettere fatture, applicare l’IVA (solitamente 22%) e accedere al regime forfettario (imposta sostitutiva 5% o 15% fino a 85.000€)

PROPRIETARIO IMMOBILE

Dal 1° gennaio 2026, chi loca in affitto breve almeno 3 appartamenti sarà considerato imprenditore a tutti gli effetti.

👉 Obbligo di apertura della Partita IVA, uscita dalla gestione “privata” e applicazione delle regole fiscali e previdenziali dell’attività d’impresa.

Quando l’affitto breve diventa attività imprenditoriale

La regola chiave

  • 1 o 2 appartamenti → attività non imprenditoriale (salvo organizzazione complessa)
  • 3 o più appartamenti → attività imprenditoriale obbligatoria

Non conta:

  • la piattaforma utilizzata (Airbnb, Booking, ecc.)
  • la durata dei soggiorni
  • il fatto che gli immobili siano nello stesso Comune o meno

Conta il numero degli immobili locati con affitti brevi.

CONCLUSIONI

Dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di Partita IVA per gli host di Airbnb e affitti brevi in Italia scatta quando si destinano più di due immobili alla locazione turistica. Con il terzo immobile (o più), l’attività si presume imprenditoriale, eliminando la gestione come “privato” e obbligando all’apertura della P.IVA, con la necessità di dichiarare i redditi in modo diverso

I benefici dell’istanza di rottamazione Rottamazione-quinquies

L’adesione alla “Rottamazione-quinquies”, disciplinata dall’art. 1, cc. 82-101 L. 30.12.2025, n. 199, attiva interessanti aspetti a tutela del contribuente: riguardanti le procedure di riscossione coattiva, gli aspetti processuali afferenti alle controversie in corso nonché lo status di regolarità fiscale e contributiva.

Per quanto concerne il versante delle procedure cautelari ed esecutive, l’art. 1, c. 91, stabilisce che la semplice presentazione della domanda di adesione, da effettuarsi entro il 30.04.2026, produce un immediato effetto inibitorio sull’attività dell’Agente della riscossione. Da quel momento, infatti, scatta il divieto assoluto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, così come è preclusa la possibilità di avviare nuove procedure esecutive.

Tuttavia, è essenziale chiarire la sorte delle misure già in essere alla data di presentazione: i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti non vengono cancellati, ma restano a garanzia del credito fino alla definitiva estinzione del debito, pur senza poter essere seguiti da ulteriori azioni aggressive. Relativamente alle procedure esecutive già avviate, queste vengono sospese, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo. Il quadro muta radicalmente alla data del 31.07.2026, termine fissato per il versamento dell’unica soluzione o della prima rata. Il pagamento tempestivo di tale importo non si limita a confermare la volontà del debitore, ma produce, ai sensi del c. 94, l’estinzione giuridica delle procedure esecutive precedentemente avviate e sospese, sempre fatto salvo il caso dell’incanto già aggiudicato.

Rottamazione-quinquies, fino a 54 rate bimestrali

La legge di Bilancio 2026 (L. 199.2025), all’art. 1, cc. 82-110, ha introdotto la rottamazione-quinquies. Come le precedenti anche questa rottamazione prevede la possibilità di estinguere il debito senza pagare sanzioni, interessi, interessi di mora, somme aggiuntive, somme maturate a titolo di aggio.

I debiti che vi rientrano sono i carichi affidati all’Agente di riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2023 e riguardano:

– imposte dirette e Iva risultanti da dichiarazioni annuali e controlli automatizzati e formali (artt. 36-bis, 36-ter, 54-bis e 54-ter);

– contributi previdenziali (esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento).

La domanda andrà presentata entro il prossimo 30.04.2026; in seguito l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà entro il 30.06.2026 gli importi dovuti, le eventuali rate e le scadenze. A tal proposito sarà possibile optare per il pagamento in un’unica soluzione entro il 31.07.2026 oppure fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (con un importo minimo di 100 euro a rata) con interessi del 3% annuo a decorrere dal 1.08.2026, le rate avranno le seguenti scadenze:

– 1° 31.07.2026, 2° 30.09.2026, 3° 30.11.2026;

– dalla 4° alla 51° il 31.01 – 31.03 – 31.05 – 31.07 – 30.09-30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2027;

– 52° 31.01.2035, 53° 31.03.2035, 54° 31.05.2035.

Regime forfetario 2026: ancora 35.000 euro soglia di lavoro dipendente

L’unica modifica al regime forfetario per il 2026 (così come è stato per il 2025) ad opera della recente legge di Bilancio 2026 (art. 1, c. 27 L. 30.12.2025, n. 199) sta nella conferma dell’aumento della soglia per la percezione di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 49 e 50 del Tuir), come per esempio la pensione, che permettono di mantenere il regime forfetario.

Tale soglia viene confermata a 35.000 euro come l’anno scorso, quindi 5.000 euro in più rispetto alla soglia originaria di 30.000; pertanto, la formulazione della frase di cui all’art. 1, c. 57, lett. d-ter) L. 190/2014 è la seguente: “Non possono avvalersi del regime forfetario” […] “i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir, eccedenti l’importo di 35.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”.

L’innalzamento della soglia a 35.000 euro era avvenuto l’anno scorso ad opera della legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 12 L. 30.12.2024, n. 207); pertanto, è stato modificato proprio il c. 12 disponendo che “per gli anni 2025 e 2026” il limite di cui all’art. 1, c. 57, lett. d-ter) L. 23.12.2014, n. 190, è elevato a 35.000 euro. Si ricorda che la verifica di tale soglia (sia 30.000 che 35.000) è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Forfetario e spese personale: attenzione alla soglia dei 20.000 euro

L’esame dell’assetto normativo che disciplina il regime forfetario impone una riflessione critica sulle novità introdotte negli ultimi anni, non sempre coerenti tra loro. La stratificazione delle modifiche intervenute sulla L. 190/2014 spesso crea confusione e, nei più attenti, perplessità dinanzi alla palese asimmetria presente tra la volontà espansiva del legislatore sul fronte dei ricavi/compensi e la contestuale rigidità imposta sui costi di struttura. Il punto focale della questione risiede nella staticità del limite di spesa per il personale dipendente e accessorio, rimasto ancorato alla soglia nominale di 20.000 euro, un valore che appare anacronistico se parametrato alle attuali grandezze di riferimento del regime.

Per comprendere la portata di tale disequilibrio, occorre osservare l’evoluzione dei requisiti di accesso secondo una prospettiva comparata. Da un lato, il limite dei ricavi o compensi è stato elevato a 85.000 euro dalla legge di Bilancio 2023; dall’altro, la legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) è intervenuta sull’art. 1, c. 54, innalzando da 30.000 a 35.000 euro il limite di reddito da lavoro dipendente e assimilato percepito dal forfetario e compatibile con la permanenza nel regime (la misura è in previsione di proroga di un anno, secondo quanto previsto dal D.D.L. di Bilancio 2026). Risultano quindi essere state aumentate soglie rilevanti, ampliando così la platea dei potenziali beneficiari del regime, ma contestualmente nessun intervento è stato assunto sulla lettera b) della medesima norma. Il vincolo delle spese sostenute per il personale resta infatti fermo a 20.000 euro, senza alcun adeguamento.

In vista del 2026 è bene ricordare che la corretta gestione di questo parametro è fondamentale, sia sul fronte della possibilità di adottare il regime, che sul fronte del mantenimento dello stesso. Il calcolo del limite deve includere non solo la retribuzione lorda corrisposta ai dipendenti, inclusi contributi a carico del datore di lavoro, ma anche ratei, Tfr ecc. Inoltre, a rilevare non sono solo i costi del personale dipendente propriamente detto, ma anche le somme corrisposte per collaborazioni coordinate e continuative, voucher, le somme corrisposte ai familiari dell’imprenditore per le prestazioni lavorative rese (seppure indeducibili) e la quota di utili erogata agli associati in partecipazione il cui apporto sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. Anche il ricorso al lavoro somministrato non sfugge al conteggio, impedendo l’elusione del vincolo tramite l’esternalizzazione della titolarità del rapporto. Restano fuori dal computo solo i compensi erogati a terzi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.