Proroga versamenti soggetti ISA: ufficiale al 20.07.2026

Non si tratta di una proroga generalizzata. L’art. 6 del decreto riguarda i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi entro il limite previsto dal relativo decreto di approvazione. Per questi soggetti, i pagamenti ordinariamente in scadenza al 30.06.2026 possono essere effettuati entro il 20.07.2026 senza alcuna maggiorazione. La norma concede anche una seconda finestra. Il contribuente può versare entro il trentesimo giorno successivo al 20.07.2026, applicando sulle somme dovute una inedita maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo. Il termine aritmetico del trentesimo giorno cade il 19.08.2026, ma – tenuto conto della sospensione degli adempimenti estivi – il termine effettivo si sposta al 20.08.2026.

Il perimetro soggettivo è ampio, ed è in linea con quanto già avvenuto con una certa costanza negli anni precedenti. Il differimento non riguarda soltanto chi applica materialmente gli indicatori. Si estende anche ai contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli nel regime di vantaggio di cui all’art. 27, c. 1, del D.L. 98/2011, e i contribuenti in regime forfetario disciplinato dall’art. 1, cc. da 54 a 89, della L. 190/2014. Rientrano inoltre i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, purché l’entità partecipata possieda i requisiti previsti dalla disposizione.

Conto energia nei redditi diversi

Il Conto Energia si è sviluppato in varie versioni dalla prima del D.M. 28.07.2005 alla quinta del D.M. 5.07.2012. La necessità di dichiarare gli importi percepiti dal GSE nell’ambito del Conto Energia dipende da tipo di tariffa incentivante, potenza dell’impianto e tipologia del soggetto responsabile (es. persona fisica, condominio, impresa). Si vengono così a delineare 3 diverse situazioni reddituali.

La prima categoria riguarda le persone fisiche e condomini con impianti fino a 20 kW (Conto Energia I-IV senza tariffa omnicomprensiva). Per gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW, il cui soggetto responsabile sia una persona fisica o un condominio e che sono destinati a usi esclusivamente domestici (abitazione o parti comuni), le tariffe incentivanti erogate dal GSE nell’ambito del Conto Energia I, II, III e IV senza tariffa omnicomprensiva non costituiscono reddito imponibile e non devono essere dichiarate.

Nel secondo gruppo ci sono le persone fisiche e condomini con impianti fino a 20 kW incentivati in Conto Energia IV con tariffa omnicomprensiva e in Conto Energia V. La tariffa omnicomprensiva è erogata sull’energia prodotta netta e immessa in rete e prevede il riconoscimento della componente incentivante e della componente derivante dalla vendita dell’energia sul mercato da parte del GSE (cosiddetto “ritiro dell’energia”). 

Rottamazione quinquies per Imu, Tari e multe:domande entro ottobre

 Via libera nella conversione del decreto fiscale alla rottamazione quinquies anche ai carichi degli enti territoriali affidati ad agenzia delle Entrate Riscossione (Ader), con una  tempistica su misura, per permettere agli enti di deliberare l’adesione.

Va precisato, tuttavia, che non si tratta di un’estensione della definizione agevolata prevista dai commi da 82 a 101 della legge di Bilancio, ma si tratta di un’autonoma forma di definizione agevolata completamente disciplinata dalla norma statale e il cui perimetro di applicazione non può essere modificato dal Comune. Pertanto, non occorrerà approvare alcun regolamento, ma solo una delibera consiliare con cui si aderisce alla rottamazione erariale, con le deroghe e integrazioni previste dal decreto fiscale.

Oggetto della rottamazione sono tutti i carichi affidati ad Ader dal 1° gennaio 2000 al31 dicembre 2023 e riguardano debiti tributari come ad esempio quelli per Imu e Tari, patrimoniali (come le rette scolastiche) e sanzioni al Codice della strada.

Regime premiale ISA: soglie confermate e vigenti dal 2025

Il regime premiale ISA entra in una fase più ordinata e molto rilevante sul piano operativo. Con il provvedimento 22.04.2026, n. 123160 l’Agenzia delle Entrate ha fissato i punteggi di affidabilità fiscale necessari per fruire dei benefici previsti dall’art. 9-bis, c. 11 D.L. 24.04.2017, n. 50.

La prima notizia è che non cambia quasi nulla rispetto al periodo d’imposta 2024. Le soglie restano le stesse. Cambia però l’impostazione: il provvedimento non vale solo per il 2025, ma si applica anche ai periodi successivi, fino a un nuovo intervento dell’Amministrazione Finanziaria. Ed è qui che la misura assume un peso diverso.

Per i contribuenti con punteggio almeno pari a 9, riferito al 2025 oppure alla media semplice tra 2024 e 2025, si apre l’accesso pieno ai benefici più rilevanti. Si tratta, in particolare, dell’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva annuali fino a 70.000 euro, dei crediti relativi alle imposte dirette e all’Irap fino a 50.000 euro, nonché dell’esonero dal visto, o dalla garanzia, per i rimborsi Iva entro il medesimo limite di 70.000 euro. Il meccanismo riguarda anche il credito Iva infrannuale dei primi 3 trimestri, con le scansioni temporali previste dal provvedimento.

Per chi non raggiunge quota 9, ma ottiene almeno 8 nel 2025, oppure almeno 8,5 come media biennale, il beneficio non scompare: l’esonero opera fino a 50.000 euro per i crediti Iva e fino a 20.000 euro per imposte dirette e Irap.

Occorre però evitare una lettura troppo comoda. Il punteggio ISA non è solo una chiave per liberare liquidità. È anche un indicatore che incide sul rapporto tra contribuente e Fisco.

Con affidabilità almeno pari a 9, anche calcolata come media semplice tra i 2 periodi, si ottiene, ai sensi dell’art. 9-bis, c. 11, lett. e), l’esclusione dalla disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 L. 23.12.1994, n. 724. Separatamente, la medesima soglia consente anche l’esclusione dall’accertamento sintetico del reddito complessivo ex art. 38, c. 11, lett. f) D.P.R. 29.09.1973, n. 600, purché il reddito accertabile non ecceda di 2/3 quello dichiarato. Si tratta di 2 benefici distinti: il primo opera in modo automatico al raggiungimento del punteggio, il secondo è subordinato alla condizione dei 2/3.

SRL obbligo di nomina per l’organo di controllo limiti

È un vero check-up della governance, necessario per verificare la sussistenza dell’obbligo di nominare l’organo di controllo o il revisore legale ai sensi dell’art. 2477 c.c. Una valutazione superficiale espone la società a interventi del Tribunale e gli amministratori a responsabilità significative.

L’obbligo scatta quando, per 2 esercizi consecutivi, la società supera almeno 1 dei 3 limiti previsti dalla norma:

– attivo patrimoniale superiore a 4 milioni di euro;

– ricavi delle vendite e prestazioni superiori a 4 milioni di euro;

– numero medio dei dipendenti pari o superiore a 20 unità.

Al contrario, l’obbligo cessa se, per 2 esercizi consecutivi, nessuno dei parametri viene superato. La logica della “finestra biennale” è evitare che oscillazioni occasionali costringano le imprese a dotarsi di assetti di controllo non proporzionati.

Il parametro più complesso è quello occupazionale. La prassi ministeriale e gli orientamenti del Cndcec confermano che non rileva la fotografia al 31.12, ma la media annua calcolata in ULA. I lavoratori full-time valgono un’unità; i part-time si computano in proporzione alle ore contrattuali rispetto al Ccnl applicato. Vanno inclusi i lavoratori stagionali (pro quota) e i somministrati stabilmente impiegati presso l’utilizzatore. Sono invece esclusi tirocinanti, co.co.co. e apprendisti, salvo discipline settoriali diverse. Un errore nel calcolo può portare a conclusioni fuorvianti, con omissioni o nomine non necessarie.

Bonus mobili 2026

La detrazione collegata al bonus mobili 2026, confermata dalla Manovra 2026, spetta solo se il contribuente ha effettivamente avviato lavori di recupero del patrimonio edilizio, come manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, e viene recuperata in 10 quote annuali di pari importo tramite la dichiarazione dei redditi. È fondamentale che la data di avvio dei lavori risulti anteriore a quella in cui vengono comprati mobili ed elettrodomestici, poiché la sequenza temporale costituisce un requisito imprescindibile per non perdere il diritto alla detrazione: prima si apre il cantiere, tramite titolo abilitativo (CILA, SCIA, permesso di costruire o comunicazione di inizio lavori), e solo in seguito si procede con gli acquisti agevolati.

Soggetti beneficiari – Possono beneficiarne i proprietari di abitazioni principali e seconde case, così come i titolari di immobili locati o semplicemente tenuti a disposizione, a condizione che si tratti sempre di unità residenziali per le quali sia stato aperto un cantiere edilizio entro il 31.12.2026. Non è ammessa alcuna detrazione se si acquistano esclusivamente arredi o elettrodomestici senza l’esecuzione di interventi edilizi: i beni devono risultare strettamente collegati a lavori di recupero dell’immobile, con il rispetto di specifiche condizioni temporali (data di inizio lavori antecedente alla spesa per mobili) e l’obbligo di effettuare pagamenti con strumenti tracciabili.

Bonus edilizio 2026: misure e requisiti per gli interventi del 2026.

Il bonus Edilizio, detto anche bonus ristrutturazioni, è stato prorogato anche per il 2026 con le medesime misure previste per il 2025, ossia:

– detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute nel 2026 dal titolare del diritto di proprietà/diritto reale di godimento sull’abitazione;

– detrazione nella misura del 36% per gli altri casi (es. il familiare convivente).

La riduzione delle misure di detrazione a 36% – 30% è stata differita al 2027.

Il limite massimo di spesa è di 96.000 euro, la detrazione spetta sempre in 10 anni. L’importo riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze.

Si ricorda che la detrazione spetta per gli interventi di: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria (solo per le parti comuni dei condomini) e per le altre spese correlate, quali spese per progettazione e altre prestazioni professionali, spese per messa in regola, relazione di conformità, acquisto di materiali, Iva (al 10% per manutenzioni), oneri urbanizzazione. Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano state pagate mediante l’apposito bonifico dedicato, da cui risulti:

– la causale del versamento da cui si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione. Può andare bene anche il bonifico apposito per la riqualificazione energetica;

– il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

– il numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato

Se per mero errore il beneficiario non utilizzi il bonifico dedicato, ma effettui un normale bonifico, che quindi non abbia comportato l’applicazione della ritenuta d’acconto dell’8% da parte della banca e non possa essere ripetuto è necessario che il contribuente si faccia rilasciare dall’impresa che ha eseguito i lavori una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’impresa attesti che i corrispettivi che ha ricevuto sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.

Decreto Carburanti 2026: taglio accise e stretta anti-speculazione

Il Consiglio dei Ministri ha varato il D.L. 18.03.2026, n. 33, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 64 dello stesso giorno ed entrato in vigore il 19.03.2026. Il provvedimento, del valore complessivo di 527 milioni di euro, è una risposta d’emergenza all’impennata dei prezzi alla pompa scatenata dalle tensioni in Medio Oriente e si muove su 3 fronti: taglio temporaneo delle accise, sostegno alle imprese più esposte al caro-gasolio, stretta contro chi lucra sul rincaro del greggio.

Il cuore del provvedimento sta nella rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa su benzina, gasolio e GPL, disciplinate dal Testo unico accise (D.Lgs. 504/1995, Allegato I). Per 20 giorni dall’entrata in vigore, il prezzo finale alla pompa scende di circa 25 centesimi al litro per benzina e diesel, di circa 12 centesimi al chilogrammo per il GPL. L’onere per le casse pubbliche è stimato in 417,4 milioni di euro per il 2026, con copertura assicurata dall’art. 5 del decreto tramite riduzioni degli stanziamenti ministeriali. Si tratta di una misura universale che ha di fatto assorbito l’ipotesi, presente nelle bozze del pomeriggio del 18.03.2026, di potenziare la social card carburanti con 130 milioni aggiuntivi.

Parallelo al taglio delle accise, il decreto introduce un doppio regime di vigilanza sulla filiera distributiva. Per 3 mesi dall’entrata in vigore, le compagnie petrolifere e i soggetti che riforniscono la rete di vendita devono trasmettere ogni giorno al Ministero delle Imprese e del Made in Italy i prezzi consigliati ai clienti finali: chi non adempie rischia una sanzione pari allo 0,1% del fatturato, una cifra tutt’altro che simbolica per gli operatori di grandi dimensioni.

Affitti brevi e/o host : dal 2026 con 3 appartamenti scatta l’obbligo di Partita IVA

GESTIONE PER HOST

La Partita IVA per host Airbnb in Italia è obbligatoria se l’attività è continua, abituale e organizzata (lavoro principale), o se gestisci almeno 3 appartamenti (dal 2026). È necessaria per emettere fatture, applicare l’IVA (solitamente 22%) e accedere al regime forfettario (imposta sostitutiva 5% o 15% fino a 85.000€)

PROPRIETARIO IMMOBILE

Dal 1° gennaio 2026, chi loca in affitto breve almeno 3 appartamenti sarà considerato imprenditore a tutti gli effetti.

👉 Obbligo di apertura della Partita IVA, uscita dalla gestione “privata” e applicazione delle regole fiscali e previdenziali dell’attività d’impresa.

Quando l’affitto breve diventa attività imprenditoriale

La regola chiave

  • 1 o 2 appartamenti → attività non imprenditoriale (salvo organizzazione complessa)
  • 3 o più appartamenti → attività imprenditoriale obbligatoria

Non conta:

  • la piattaforma utilizzata (Airbnb, Booking, ecc.)
  • la durata dei soggiorni
  • il fatto che gli immobili siano nello stesso Comune o meno

Conta il numero degli immobili locati con affitti brevi.

CONCLUSIONI

Dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di Partita IVA per gli host di Airbnb e affitti brevi in Italia scatta quando si destinano più di due immobili alla locazione turistica. Con il terzo immobile (o più), l’attività si presume imprenditoriale, eliminando la gestione come “privato” e obbligando all’apertura della P.IVA, con la necessità di dichiarare i redditi in modo diverso

I benefici dell’istanza di rottamazione Rottamazione-quinquies

L’adesione alla “Rottamazione-quinquies”, disciplinata dall’art. 1, cc. 82-101 L. 30.12.2025, n. 199, attiva interessanti aspetti a tutela del contribuente: riguardanti le procedure di riscossione coattiva, gli aspetti processuali afferenti alle controversie in corso nonché lo status di regolarità fiscale e contributiva.

Per quanto concerne il versante delle procedure cautelari ed esecutive, l’art. 1, c. 91, stabilisce che la semplice presentazione della domanda di adesione, da effettuarsi entro il 30.04.2026, produce un immediato effetto inibitorio sull’attività dell’Agente della riscossione. Da quel momento, infatti, scatta il divieto assoluto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, così come è preclusa la possibilità di avviare nuove procedure esecutive.

Tuttavia, è essenziale chiarire la sorte delle misure già in essere alla data di presentazione: i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti non vengono cancellati, ma restano a garanzia del credito fino alla definitiva estinzione del debito, pur senza poter essere seguiti da ulteriori azioni aggressive. Relativamente alle procedure esecutive già avviate, queste vengono sospese, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo. Il quadro muta radicalmente alla data del 31.07.2026, termine fissato per il versamento dell’unica soluzione o della prima rata. Il pagamento tempestivo di tale importo non si limita a confermare la volontà del debitore, ma produce, ai sensi del c. 94, l’estinzione giuridica delle procedure esecutive precedentemente avviate e sospese, sempre fatto salvo il caso dell’incanto già aggiudicato.