Le categorie interessate comprendono i compensi che sono considerati redditi da lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 53, c. 1 del Tuir, e riguardano le seguenti attività:
– Medici di Medicina Generale (MMG);
– Medici di Continuità Assistenziale (MCA) a tempo determinato;
– Pediatri di Libera Scelta (PLS).
La ragione di questa esclusione è di natura informativa e documentale. Infatti, le prestazioni di questi professionisti sono confermate mediante un foglio di liquidazione dei corrispettivi (ai sensi del D.M. 31.10.1974), che funge da fattura, ma non transita nel Sistema di Interscambio (SdI). Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate non può acquisire automaticamente i dati reddituali, rendendo indispensabile l’invio della CU per garantire la correttezza della dichiarazione precompilata.
Le istruzioni per la CU 2026, approvate con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15.01.2026, prevedono codici specifici al campo 6 per le eccezioni forfetarie per i casi in cui non si applica l’art. 4, c. 6-septies D.P.R. 322/1998. In particolare, il codice 24 identifica le somme erogate ai medici di medicina generale (MMG), medici di continuità assistenziale (MCA) con rapporto a tempo determinato e pediatri di libera scelta (PLS) in regime forfetario, non soggette a ritenuta d’acconto e documentate tramite foglio di liquidazione.
L’obbligo di rilascio della CU permane anche per le indennità non assoggettate a ritenuta d’acconto qualora esse siano corrisposte a soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 L. 190/2014 e successive modificazioni. In tali ipotesi non trova applicazione l’esonero previsto dall’art. 4, c. 6-septies D.P.R. 322/1998, come nel caso, a titolo esemplificativo, delle indennità di maternità. In questo contesto, l’utilizzo del codice 25, insieme alla compilazione dell’importo nel quadro 7 della Certificazione Unica, consente di identificare correttamente le somme che rientrano nelle specifiche eccezioni previste.
Infine, per quanto riguarda l’invio telematico, è possibile individuare una tripartizione dei termini che i professionisti devono monitorare con attenzione:
– entro il 16.03.2026 devono essere trasmesse le CU relative a redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo occasionale, redditi diversi e locazioni brevi ed entro la stessa data la CU deve essere consegnata al percettore;
– entro il 30.04.2026 vanno trasmesse le CU riferite ai compensi di lavoro autonomo abituale e alle provvigioni non occasionali percepite da soggetti in regime forfetario;
– entro il 2.11.2026 devono essere inviate esclusivamente le CU contenenti redditi esenti o non rilevanti ai fini della dichiarazione precompilata.