CPB e circolare n. 8/E/2026

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 6.10.2026, n. 8/E, pubblicata a ridosso del termine del 2.11.2026 per l’adesione al concordato preventivo biennale 2026-2027, ha già ricevuto ampio commento sui profili del rinnovo e della nuova disciplina della decadenza, con la possibilità, introdotta dall’art. 19, c. 3-bis D.Lgs. 13/2024, di regolarizzare errori od omissioni tramite dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso. Meno valorizzati, ma non meno rilevanti per la convenienza dell’istituto, sono 3 ulteriori profili su cui la circolare offre indicazioni puntuali.

Il primo riguarda il regime opzionale di imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato, disciplinato dall’art. 20-bis D.Lgs. 13/2024: i contribuenti possono assoggettare a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, addizionali comprese, la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione che eccede il reddito effettivo del periodo precedente, rettificato secondo gli artt. 15 e 16 del medesimo decreto al netto di plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze e perdite su crediti. L’aliquota è graduata in base al punteggio ISA conseguito nel periodo precedente a quelli di concordato: 10% con punteggio pari o superiore a 8, 12% tra 6 e 8, 15% sotto 6; sulla quota di eccedenza che supera 85.000 euro si applicano invece le aliquote ordinarie piene, il 43% per i soggetti Irpef e il 24% per i soggetti Ires. Il versamento segue le regole del saldo delle imposte sui redditi, con possibilità di differimento di 30 giorni maggiorando l’importo dello 0,40%.

Pos e scontrini: lettere di compliance, limiti della tolleranza del 5%

L’art. 33 D.Lgs. 148/2026, entrato in vigore il 12.08.2026, interviene sulle sanzioni relative ai dati dei pagamenti elettronici. La disposizione confronta il numero delle operazioni regolate elettronicamente, registrate e memorizzate per la trasmissione dei corrispettivi giornalieri, con quello dei pagamenti elettronici accettati. Quando la discrepanza non supera il 5%, esclude le sanzioni interessate dalla modifica, comprese quelle accessorie richiamate dalla norma. Il parametro non è quindi il valore monetario degli incassi. Inoltre, l’esclusione della sanzione pecuniaria si colloca nella disciplina delle irregolarità che non incidono sulla corretta liquidazione dell’imposta, prevista dall’art. 11, c. 2-quinquies D.Lgs. 471/1997. Restano fuori le omissioni sostanziali e il mancato collegamento degli strumenti.

Di conseguenza, una differenza contenuta tra importi Pos e documenti fiscali non diventa automaticamente irrilevante. Allo stesso modo, un divario elevato non dimostra da solo l’esistenza di vendite non certificate. L’intermediario deve anzitutto ricostruire l’origine dello scarto, confrontando gli allegati della comunicazione con i report del gestore, le fatture e i corrispettivi giornalieri. Duplicazioni, storni, rimborsi, cauzioni effettivamente restituibili o incassi relativi a operazioni già documentate possono spiegare l’anomalia. Le differenze temporali richiedono particolare attenzione: il semplice rinvio della fatturazione non giustifica l’incasso di un acconto quando il pagamento determina già l’obbligo di documentare l’operazione. Occorre verificare anche che i terminali e le convenzioni indicati siano correttamente attribuiti all’esercente e ai suoi punti vendita.

Iva al 4% per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Il trattamento Iva è uno degli aspetti rilevanti nella pianificazione dei lavori pubblici di un ente locale. Per investimenti che, in netta prevalenza, sono estranei all’esercizio di un’attività commerciale, cosicché è preclusa la detrazione dell’imposta, la fruibilità o meno di un’aliquota agevolata, in luogo del 22%, significa risparmio di spesa, quindi maggiore disponibilità di risorseha fatto eccezione la portata di un’altra importante agevolazione, quella contenuta nel n. 41-ter, Tab. A, parte II, che concede l’Iva ultraridotta del 4% per la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Prima e determinante peculiarità di questa agevolazione consiste nella limitazione alle prestazioni di servizi, non anche alla mera cessione di beni, diversamente dall’Iva 10% contemplata per le opere di urbanizzazione e gli interventi di recupero (cfr. nn. 127-sexies/terdecies). Ne consegue che l’aggiudicatario è “appaltatore”, cioè deve realizzare opere nel loro insieme atte all’abbattimento delle barriere architettoniche, non mero “fornitore” di beni.

Da notare che la “cessione con posa” non costituisce, secondo costanti indirizzi giurisprudenziali e di prassi, prestazione di servizi ma cessione di beni. L’esempio è offerto dalla Corte di Giustizia 29.03.2007, causa C-111/05, la quale evidenzia la necessità di verificare se i servizi resi dal fornitore si limitino alla semplice posa in opera del bene, senza che lo stesso subisca alcuna alterazione, ovvero, se siano diretti a modificare la natura del bene e/o ad adattarlo alle esigenze specifiche del cliente. Soltanto in questo secondo caso, si tratta di servizio e non cessione. L’Agenzia delle Entrate ha enunciato recentemente quanto stabilito dal giudice comunitario, negando l’applicazione del citato n. 41-ter per il fatto che, nel caso trattato, “l’incidenza del corrispettivo della posa in opera si aggira in media intorno al 26% del corrispettivo totale, mentre la parte prevalente del corrispettivo è rappresentata dal valore degli infissi”.

Registro allo 0,5% nell’aumento di capitale con compensazione

Con l’ordinanza 7.09.2026, n. 25106, la Cassazione ha analizzato la tassazione, ai fini dell’imposta di registro, della delibera con cui l’assemblea straordinaria di una società per azioni, a fronte di perdite per oltre 4,7 milioni di euro, azzera il capitale sociale di 3 milioni e lo ricostituisce contestualmente allo stesso importo delle perdite, mediante compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dai soci verso la società. Nel caso specifico il notaio rogante aveva autoliquidato l’imposta fissa di 200 euro (ex art. 4, lett. a), n. 5) della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, che tassa in misura fissa gli aumenti di capitale in denaro. Viceversa, l’Agenzia delle Entrate aveva riliquidato l’imposta proporzionale nella misura dello 0,50% (ex art. 6 della stessa Tariffa) valorizzando la compensazione enunciata nell’atto. I giudici di merito, in entrambi i gradi, avevano dato ragione al contribuente, ritenendo le compensazioni “chiaramente ed indissolubilmente funzionali” alla sottoscrizione dell’aumento e prive di autonomia rispetto a un vero finanziamento soci, mancando termine di restituzione e interessi.

Panoramica dei bonus edilizi 2027

Verso un ulteriore ridimensionamento delle detrazioni: 36% per l’abitazione principale e 30% per gli altri immobili. Centrale la data del pagamento entro il 31.12.2026.

Il 2027 si presenta come un anno di ulteriore riduzione delle principali agevolazioni fiscali riconosciute per gli interventi edilizi. Salvo modifiche che potrebbero essere introdotte dal legislatore con i prossimi provvedimenti di finanza pubblica, il quadro già delineato dalla normativa prevede, infatti, un ridimensionamento delle aliquote rispetto a quelle applicabili nel 2026. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica e per il sismabonus, la disciplina attualmente vigente distingue tra immobili adibiti ad abitazione principale e altre unità immobiliari. Nel 2026 la detrazione è riconosciuta nella misura del 50% per le spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento quando gli interventi riguardano l’abitazione principale. Per gli altri immobili l’aliquota ordinaria è invece pari al 36%.

Dal 2027 il beneficio sarà meno favorevole. La detrazione per interventi sull’abitazione principale scenderà dal 50% al 36%, per gli immobili diversi dall’abitazione principale dal 36% al 30%. Il limite massimo di spesa resta nel 2026 e nel 2027 pari a 96.000 euro per unità immobiliare. La riduzione interessa anche gli interventi di efficientamento energetico: per il triennio 2025-2027 è previsto un sistema di aliquote differenziate e nel 2027, anche per questa tipologia di interventi, il riferimento sarà quindi al 36% per l’abitazione principale e al 30% negli altri casi.

Cosa fare con il registratore telematico durante le ferie

Con l’approssimarsi delle ferie estive, molti esercenti si pongono una domanda pratica: durante il periodo di chiusura dell’attività è necessario effettuare qualche adempimento sul registratore telematico, oppure è sufficiente riaccenderlo alla riapertura? Il dubbio aumenta confrontando superficialmente le diverse indicazioni fornite dalla stessa Agenzia delle Entrate, che solo all’apparenza sono contrastanti. La pagina istituzionale dedicata ai termini e alle modalità di trasmissione dei corrispettivi giornalieri afferma chiaramente che in relazione ai periodi di chiusura dell’esercizio commerciale, l’esercente non deve effettuare alcuna operazione sul registratore telematico.

Alla prima trasmissione dei corrispettivi della giornata di riapertura, sarà lo stesso dispositivo a comunicare automaticamente le giornate di chiusura. A sua volta, la guida: “Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi” della collana tematica “L’Agenzia Informa” aggiornata a marzo 2025 afferma che, qualora l’interruzione dell’attività superi i 12 giorni, oppure sia impossibile determinarne preventivamente la durata di inattività, è necessario informare l’Agenzia delle Entrate impostando il registratore telematico nello stato “Fuori servizio”, utilizzando il codice evento 608 (magazzino/periodo di inattività). In tal caso il registratore tornerà automaticamente “In servizio” alla prima trasmissione utile. La terminologia utilizzata è significativa e non casuale: l’Agenzia parla di una possibilità e non di un obbligo; quindi, le 2 informative alla lettura attenta sono perfettamente allineate.

Deducibilità premi assicurativi relativi al Tfm dell’amministratore

La sentenza della C.G.T. di secondo grado della Lombardia n. 765/2026 si è pronunciata, fra l’altro, sul tema della presunta sopravvenienza attiva derivante dall’omessa tassazione della polizza collettiva vita/integrativa stipulata nel 2009 a copertura del trattamento di fine mandato. In particolare, la deducibilità era stata disconosciuta sostenendo che la società avrebbe commesso un errore contabile, non avendo iscritto nell’attivo patrimoniale il credito verso la compagnia assicurativa correlato ai premi versati, con conseguente sopravvenuta insussistenza di spese, perdite o oneri dedotti in precedenti esercizi (art. 88 del Tuir) delle somme versate dal 2009. I giudici di prime cure avevano condiviso tale impostazione, richiamando la giurisprudenza della Cassazione sulla sopravvenuta insussistenza di passività.

La Corte di secondo grado, invece, non aderisce a tale ricostruzione e richiama l’orientamento della Suprema Corte (ord., Sez. V, n. 3300/2025 e precedenti ivi citati), secondo cui:

– il Tfm degli amministratori non è assimilabile al Tfr dei dipendenti e non si applica l’art. 2120 c.c.;

– le quote di Tfm sono deducibili per competenza ex artt. 17, c. 1, lett. c) e 105 del Tuir, purché il trattamento risulti da atto scritto con data certa anteriore all’inizio del rapporto e ne siano determinati i criteri e l’ammontare;

– in difetto di tali presupposti opera il principio di cassa ex art. 95, c. 5 del Tuir (deducibilità nel periodo di effettiva corresponsione).

Libro giornale elettronico, il bollo si calcola anno per anno

Con la risposta all’interpello 13.07.2026, n. 144 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di calcolo dell’imposta di bollo sul libro giornale tenuto in modalità informatica, escludendo che le registrazioni di esercizi diversi possano cumularsi fino al raggiungimento della soglia di 2.500 prevista dall’art. 6, c. 3 D.M. 17.06.2014. Il conteggio deve essere effettuato separatamente per ciascun periodo d’imposta: la frazione non utilizzata al termine dell’esercizio non si riporta a quello successivo e il contatore riparte da zero.

Il caso nasceva da un’istanza che riteneva il libro giornale dotato di continuità sostanziale anche ai fini del bollo: con 1.500 registrazioni nel primo esercizio e 800 nel secondo, per un totale progressivo di 2.300, sarebbero dovute restare coperte dal versamento già effettuato per il primo anno. L’Agenzia ha respinto l’impostazione, osservando che l’espressione “ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse” attribuisce autonoma rilevanza anche a un numero di operazioni inferiore alla soglia e che il D.M. 17.06.2014 collega, comunque, il presupposto impositivo ai documenti emessi o utilizzati durante l’anno. Ne deriva che, se un esercizio conta 1.500 operazioni, è dovuta una quota di bollo, e se l’esercizio successivo ne conta 800, è dovuta una nuova quota, senza compensazione tra periodi.

Il risultato è meno favorevole rispetto alla tenuta cartacea, ma discende da una struttura normativa diversa:

– per i libri su carta l’art. 16, lett. a), della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972 assume come parametro le pagine, con imposta dovuta ogni 100 pagine o frazione, pari a 16 euro per le società di capitali che versano forfetariamente la tassa di concessione governativa e a 32 euro per gli altri soggetti. La disciplina riguarda in particolare il libro giornale e il libro degli inventari, con esclusione degli altri registri prescritti dalle norme tributarie;

– per i registri informatici, invece, il parametro è la registrazione, con le stesse misure applicate ogni 2.500 operazioni o frazione. Il versamento va effettuato in un’unica soluzione, con modalità esclusivamente telematica tramite modello F24 e codice tributo 2501, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il termine ordinario cade il 30.04 dell’anno successivo.

Ristoranti, documento commerciale sintetico e fattura rigorosa

: quanto deve essere dettagliata la descrizione riportata nei documenti commerciali del ristorante? La risposta, almeno sul piano fiscale, è meno rigida di quanto spesso si pensi. Il ristoratore non è tenuto a riportare ogni portata con il nome esatto presente nel menù. Non serve, quindi, indicare “spaghetti alle vongole”, “filetto al pepe verde” o “tiramisù della casa”. Può bastare una descrizione più essenziale, purché idonea a identificare il servizio reso. È qui che si gioca la differenza, sottile ma importante, tra sintesi e genericità.

La somministrazione di alimenti e bevande rientra tra le attività di commercio al minuto e assimilate. Il riferimento è l’art. 22 D.P.R. 633/1972, secondo cui la fattura non è obbligatoria, salvo richiesta del cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Questo non significa che l’operazione resti priva di certificazione fiscale. Il ristorante deve memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. A valle di questa procedura viene rilasciato il documento commerciale, salvo il caso in cui sia emessa fattura ordinaria o semplificata. Il D.M. 7.12.2016 stabilisce gli elementi minimi del documento commerciale: data e ora di emissione, numero progressivo, dati dell’emittente, partita Iva, ubicazione dell’esercizio, ammontare pagato e, soprattutto, descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi. È proprio questa formula ad aver creato, nella prassi, qualche dubbio operativo. Un ristorante con menù variabile, piatti del giorno e degustazioni può davvero codificare tutto in modo analitico? In teoria sì. Nella pratica, sarebbe un aggravio poco coerente con i tempi del servizio.

Accessi fiscali in azienda: regole, limiti e tutele

L’accesso presso la sede dell’impresa rappresenta uno degli strumenti istruttori più incisivi riconosciuti all’Amministrazione Finanziaria e alla Guardia di Finanza nell’ambito dell’attività di controllo fiscale. La disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 52 D.P.R. 633/1972, richiamato dall’art. 33 D.P.R. 600/1973 per le imposte dirette, e attribuisce ai verificatori il potere di accedere nei locali in cui viene esercitata l’attività economica per effettuare ispezioni documentali, controlli, rilevazioni e acquisizioni di elementi utili all’accertamento.

L’accesso deve essere preceduto da apposita autorizzazione del responsabile dell’ufficio o del comandante del reparto competente. La normativa distingue inoltre tra locali destinati esclusivamente all’attività d’impresa, locali a uso promiscuo e abitazioni private, prevedendo per queste ultime garanzie rafforzate e l’intervento dell’autorità giudiziaria.

Uno dei temi più dibattuti riguarda la necessità della presenza del contribuente durante le operazioni ispettive. Sul punto la legge opera una distinzione precisa. L’obbligo della presenza del titolare o di un suo delegato è previsto esclusivamente per gli accessi effettuati presso studi professionali o artistici. Nessuna disposizione analoga è invece prevista per le verifiche svolte presso imprese, società o altri enti collettivi.

La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 10377/2026 ha ulteriormente chiarito tale principio, confermando che la validità dell’accesso presso i locali aziendali non dipende dalla presenza dell’imprenditore o del legale rappresentante. Le operazioni possono essere regolarmente eseguite anche attraverso soggetti che operano nell’organizzazione aziendale e che siano in grado di collaborare con i verificatori nella produzione della documentazione richiesta.

Particolarmente significativo è il chiarimento offerto dalla Suprema Corte in merito alla rappresentanza del contribuente durante la verifica. Secondo i giudici, non è necessario che l’incarico sia formalizzato mediante una procura scritta. La delega può risultare anche da comportamenti concludenti e dall’effettiva partecipazione del soggetto alle attività ispettive.