Deducibilità premi assicurativi relativi al Tfm dell’amministratore

La sentenza della C.G.T. di secondo grado della Lombardia n. 765/2026 si è pronunciata, fra l’altro, sul tema della presunta sopravvenienza attiva derivante dall’omessa tassazione della polizza collettiva vita/integrativa stipulata nel 2009 a copertura del trattamento di fine mandato. In particolare, la deducibilità era stata disconosciuta sostenendo che la società avrebbe commesso un errore contabile, non avendo iscritto nell’attivo patrimoniale il credito verso la compagnia assicurativa correlato ai premi versati, con conseguente sopravvenuta insussistenza di spese, perdite o oneri dedotti in precedenti esercizi (art. 88 del Tuir) delle somme versate dal 2009. I giudici di prime cure avevano condiviso tale impostazione, richiamando la giurisprudenza della Cassazione sulla sopravvenuta insussistenza di passività.

La Corte di secondo grado, invece, non aderisce a tale ricostruzione e richiama l’orientamento della Suprema Corte (ord., Sez. V, n. 3300/2025 e precedenti ivi citati), secondo cui:

– il Tfm degli amministratori non è assimilabile al Tfr dei dipendenti e non si applica l’art. 2120 c.c.;

– le quote di Tfm sono deducibili per competenza ex artt. 17, c. 1, lett. c) e 105 del Tuir, purché il trattamento risulti da atto scritto con data certa anteriore all’inizio del rapporto e ne siano determinati i criteri e l’ammontare;

– in difetto di tali presupposti opera il principio di cassa ex art. 95, c. 5 del Tuir (deducibilità nel periodo di effettiva corresponsione).

Libro giornale elettronico, il bollo si calcola anno per anno

Con la risposta all’interpello 13.07.2026, n. 144 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di calcolo dell’imposta di bollo sul libro giornale tenuto in modalità informatica, escludendo che le registrazioni di esercizi diversi possano cumularsi fino al raggiungimento della soglia di 2.500 prevista dall’art. 6, c. 3 D.M. 17.06.2014. Il conteggio deve essere effettuato separatamente per ciascun periodo d’imposta: la frazione non utilizzata al termine dell’esercizio non si riporta a quello successivo e il contatore riparte da zero.

Il caso nasceva da un’istanza che riteneva il libro giornale dotato di continuità sostanziale anche ai fini del bollo: con 1.500 registrazioni nel primo esercizio e 800 nel secondo, per un totale progressivo di 2.300, sarebbero dovute restare coperte dal versamento già effettuato per il primo anno. L’Agenzia ha respinto l’impostazione, osservando che l’espressione “ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse” attribuisce autonoma rilevanza anche a un numero di operazioni inferiore alla soglia e che il D.M. 17.06.2014 collega, comunque, il presupposto impositivo ai documenti emessi o utilizzati durante l’anno. Ne deriva che, se un esercizio conta 1.500 operazioni, è dovuta una quota di bollo, e se l’esercizio successivo ne conta 800, è dovuta una nuova quota, senza compensazione tra periodi.

Il risultato è meno favorevole rispetto alla tenuta cartacea, ma discende da una struttura normativa diversa:

 per i libri su carta l’art. 16, lett. a), della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972 assume come parametro le pagine, con imposta dovuta ogni 100 pagine o frazione, pari a 16 euro per le società di capitali che versano forfetariamente la tassa di concessione governativa e a 32 euro per gli altri soggetti. La disciplina riguarda in particolare il libro giornale e il libro degli inventari, con esclusione degli altri registri prescritti dalle norme tributarie;

– per i registri informatici, invece, il parametro è la registrazione, con le stesse misure applicate ogni 2.500 operazioni o frazione. Il versamento va effettuato in un’unica soluzione, con modalità esclusivamente telematica tramite modello F24 e codice tributo 2501, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il termine ordinario cade il 30.04 dell’anno successivo.

Ristoranti, documento commerciale sintetico e fattura rigorosa

quanto deve essere dettagliata la descrizione riportata nei documenti commerciali del ristorante? La risposta, almeno sul piano fiscale, è meno rigida di quanto spesso si pensi. Il ristoratore non è tenuto a riportare ogni portata con il nome esatto presente nel menù. Non serve, quindi, indicare “spaghetti alle vongole”, “filetto al pepe verde” o “tiramisù della casa”. Può bastare una descrizione più essenziale, purché idonea a identificare il servizio reso. È qui che si gioca la differenza, sottile ma importante, tra sintesi e genericità.

La somministrazione di alimenti e bevande rientra tra le attività di commercio al minuto e assimilate. Il riferimento è l’art. 22 D.P.R. 633/1972, secondo cui la fattura non è obbligatoria, salvo richiesta del cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Questo non significa che l’operazione resti priva di certificazione fiscale. Il ristorante deve memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. A valle di questa procedura viene rilasciato il documento commerciale, salvo il caso in cui sia emessa fattura ordinaria o semplificata. Il D.M. 7.12.2016 stabilisce gli elementi minimi del documento commerciale: data e ora di emissione, numero progressivo, dati dell’emittente, partita Iva, ubicazione dell’esercizio, ammontare pagato e, soprattutto, descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi. È proprio questa formula ad aver creato, nella prassi, qualche dubbio operativo. Un ristorante con menù variabile, piatti del giorno e degustazioni può davvero codificare tutto in modo analitico? In teoria sì. Nella pratica, sarebbe un aggravio poco coerente con i tempi del servizio.

Accessi fiscali in azienda: regole, limiti e tutele

L’accesso presso la sede dell’impresa rappresenta uno degli strumenti istruttori più incisivi riconosciuti all’Amministrazione Finanziaria e alla Guardia di Finanza nell’ambito dell’attività di controllo fiscale. La disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 52 D.P.R. 633/1972, richiamato dall’art. 33 D.P.R. 600/1973 per le imposte dirette, e attribuisce ai verificatori il potere di accedere nei locali in cui viene esercitata l’attività economica per effettuare ispezioni documentali, controlli, rilevazioni e acquisizioni di elementi utili all’accertamento.

L’accesso deve essere preceduto da apposita autorizzazione del responsabile dell’ufficio o del comandante del reparto competente. La normativa distingue inoltre tra locali destinati esclusivamente all’attività d’impresa, locali a uso promiscuo e abitazioni private, prevedendo per queste ultime garanzie rafforzate e l’intervento dell’autorità giudiziaria.

Uno dei temi più dibattuti riguarda la necessità della presenza del contribuente durante le operazioni ispettive. Sul punto la legge opera una distinzione precisa. L’obbligo della presenza del titolare o di un suo delegato è previsto esclusivamente per gli accessi effettuati presso studi professionali o artistici. Nessuna disposizione analoga è invece prevista per le verifiche svolte presso imprese, società o altri enti collettivi.

La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 10377/2026 ha ulteriormente chiarito tale principio, confermando che la validità dell’accesso presso i locali aziendali non dipende dalla presenza dell’imprenditore o del legale rappresentante. Le operazioni possono essere regolarmente eseguite anche attraverso soggetti che operano nell’organizzazione aziendale e che siano in grado di collaborare con i verificatori nella produzione della documentazione richiesta.

Particolarmente significativo è il chiarimento offerto dalla Suprema Corte in merito alla rappresentanza del contribuente durante la verifica. Secondo i giudici, non è necessario che l’incarico sia formalizzato mediante una procura scritta. La delega può risultare anche da comportamenti concludenti e dall’effettiva partecipazione del soggetto alle attività ispettive.

Spese di ospitalità: deducibilità per clienti, terzi e dipendenti

La catalogazione fiscale della spesa di ospitalità nel caso all’evento con esposizione dei prodotti commercializzati dall’impresa siano invitati a partecipare clienti e categorie terze di soggetti, quali fornitori, giornalisti, fotografi, dipendenti e amministratori, richiede un’indagine parcellizzata a seconda della categoria degli invitati. Ai fini dell’esame sull’effettiva portata del rappresentato distinguo di soggetti, l’esame deve venire ricongiunto al combinato disposto normativo di cui all’art. 1, cc. 1 e 5 D.M. 19.11.2008. Si riportano i dati normativi di riferimento:

– comma 1) “Agli effetti dell’applicazione dell’art. 108, c. 2, secondo periodo del Tuir, si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore…”;

– comma 5) “Non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal presente decreto, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa”.

Appare evidente il rapporto di preclusione definitoria alla stregua di spese di rappresentanza che il c. 5 instaura, con superiore rango normativo gerarchico, rispetto al principio generale del c. 1 nel caso i partecipanti all’evento siano i clienti. 

Rottamazione quinquies per Imu, Tari e multe:domande entro ottobre

 Via libera nella conversione del decreto fiscale alla rottamazione quinquies anche ai carichi degli enti territoriali affidati ad agenzia delle Entrate Riscossione (Ader), con una  tempistica su misura, per permettere agli enti di deliberare l’adesione.

Va precisato, tuttavia, che non si tratta di un’estensione della definizione agevolata prevista dai commi da 82 a 101 della legge di Bilancio, ma si tratta di un’autonoma forma di definizione agevolata completamente disciplinata dalla norma statale e il cui perimetro di applicazione non può essere modificato dal Comune. Pertanto, non occorrerà approvare alcun regolamento, ma solo una delibera consiliare con cui si aderisce alla rottamazione erariale, con le deroghe e integrazioni previste dal decreto fiscale.

Oggetto della rottamazione sono tutti i carichi affidati ad Ader dal 1° gennaio 2000 al31 dicembre 2023 e riguardano debiti tributari come ad esempio quelli per Imu e Tari, patrimoniali (come le rette scolastiche) e sanzioni al Codice della strada.

Cassazione: requisiti per la deducibilità sponsorizzazioni sportive

La Cassazione torna sul nodo della deducibilità delle sponsorizzazioni sportive e detta, con l’ordinanza n. 8650/2026, una griglia di 4 requisiti cumulativi che l’impresa erogante deve rispettare per beneficiare del trattamento fiscale agevolato. Il principio di fondo, già consolidato in precedenti pronunce, è che i corrispettivi erogati, in denaro o in natura, a un ente sportivo dilettantistico si qualificano come spese pubblicitarie e risultano integralmente deducibili nell’esercizio di competenza sino alla soglia annua di 200.000 euro. Un’impostazione che, tuttavia, non opera in modo automatico: la Suprema Corte chiede riscontri concreti.

La controversia esaminata nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2012, emesso dalla Direzione provinciale di Avellino nei confronti di una società operante nel settore edile. L’Ufficio contestava maggiori Ires e Iva, oltre sanzioni, per una pretesa superiore ai 20.000 euro, ritenendo non provata la natura pubblicitaria delle somme corrisposte a una compagine dilettantistica. La Corte di giustizia tributaria di primo grado aveva dato torto al Fisco; in secondo grado il verdetto si capovolgeva, sul presupposto che mancasse la dimostrazione di un’effettiva attività promozionale riconducibile all’anno di imputazione.

Sul piano sistematico, la pronuncia ricostruisce con nitidezza la distinzione fra le 2 categorie di spesa:

– le spese di pubblicità, per l’art. 108, c. 2, del Tuir, perseguono una finalità commerciale diretta e sono deducibili per intero nell’esercizio in cui vengono sostenute, con Iva detraibile senza particolari vincoli;

– le spese di rappresentanza, al contrario, mirano ad accrescere il prestigio dell’impresa senza una controprestazione specifica; la loro deducibilità è soggetta ai parametri di inerenza e congruità fissati dal D.M. 19.11.2008, con plafond percentuali ancorati ai ricavi della gestione caratteristica.

Bonus mobili 2026

l bonus mobili, o detto anche bonus arredo, introdotto con l’art. 16 D.L. 63/2013, è stato prorogato con la legge di Bilancio 2026 (art. 1, c. 22 L. 199/2025) per le spese sostenute anche nel 2026.

Per il 2026, come per il 2025, spetta nella misura massima di spese pari a 5.000 euro; pertanto, la detrazione massima fruibile sarà di 2.500 euro (il 50% di 5.000), da ripartire in 10 quote annuali pari a 250 euro l’una.

Per fruire del bonus mobili 2026 è necessario:

– avere iniziato ad eseguire un intervento di recupero edilizio a partire dallo scorso 1.01.2025;

– aver sostenuto le spese per l’intervento edilizio (anche solo una parte delle spese – circ. n. 19/E/2020 – e non necessariamente le spese per l’intervento edilizio devono essere più alte di quelle per l’acquisto dell’arredo);

– aver sostenuto la spesa per arredo soltanto dopo l’inizio dei lavori edilizi.

Se nel 2025 per ipotesi si è già fruito di 1.000 euro per acquistare mobili per la casa in ristrutturazione (iniziata per esempio il 1.06.2025) quest’anno, 2026, sono ancora disponibili 4.000 per l’acquisto di ulteriori mobili/elettrodomestici per l’arredo della casa in questione.

SRL obbligo di nomina per l’organo di controllo limiti

È un vero check-up della governance, necessario per verificare la sussistenza dell’obbligo di nominare l’organo di controllo o il revisore legale ai sensi dell’art. 2477 c.c. Una valutazione superficiale espone la società a interventi del Tribunale e gli amministratori a responsabilità significative.

L’obbligo scatta quando, per 2 esercizi consecutivi, la società supera almeno 1 dei 3 limiti previsti dalla norma:

– attivo patrimoniale superiore a 4 milioni di euro;

– ricavi delle vendite e prestazioni superiori a 4 milioni di euro;

– numero medio dei dipendenti pari o superiore a 20 unità.

Al contrario, l’obbligo cessa se, per 2 esercizi consecutivi, nessuno dei parametri viene superato. La logica della “finestra biennale” è evitare che oscillazioni occasionali costringano le imprese a dotarsi di assetti di controllo non proporzionati.

Il parametro più complesso è quello occupazionale. La prassi ministeriale e gli orientamenti del Cndcec confermano che non rileva la fotografia al 31.12, ma la media annua calcolata in ULA. I lavoratori full-time valgono un’unità; i part-time si computano in proporzione alle ore contrattuali rispetto al Ccnl applicato. Vanno inclusi i lavoratori stagionali (pro quota) e i somministrati stabilmente impiegati presso l’utilizzatore. Sono invece esclusi tirocinanti, co.co.co. e apprendisti, salvo discipline settoriali diverse. Un errore nel calcolo può portare a conclusioni fuorvianti, con omissioni o nomine non necessarie.

Bonus mobili 2026

La detrazione collegata al bonus mobili 2026, confermata dalla Manovra 2026, spetta solo se il contribuente ha effettivamente avviato lavori di recupero del patrimonio edilizio, come manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, e viene recuperata in 10 quote annuali di pari importo tramite la dichiarazione dei redditi. È fondamentale che la data di avvio dei lavori risulti anteriore a quella in cui vengono comprati mobili ed elettrodomestici, poiché la sequenza temporale costituisce un requisito imprescindibile per non perdere il diritto alla detrazione: prima si apre il cantiere, tramite titolo abilitativo (CILA, SCIA, permesso di costruire o comunicazione di inizio lavori), e solo in seguito si procede con gli acquisti agevolati.

Soggetti beneficiari – Possono beneficiarne i proprietari di abitazioni principali e seconde case, così come i titolari di immobili locati o semplicemente tenuti a disposizione, a condizione che si tratti sempre di unità residenziali per le quali sia stato aperto un cantiere edilizio entro il 31.12.2026. Non è ammessa alcuna detrazione se si acquistano esclusivamente arredi o elettrodomestici senza l’esecuzione di interventi edilizi: i beni devono risultare strettamente collegati a lavori di recupero dell’immobile, con il rispetto di specifiche condizioni temporali (data di inizio lavori antecedente alla spesa per mobili) e l’obbligo di effettuare pagamenti con strumenti tracciabili.