Dall’incrocio disciplinare degli artt. 51, c. 1 e 95, c. 1 del Tuir si rinviene che qualsiasi gratificazione economica in denaro o in natura, anche se solo occasionata dall’esistenza del rapporto di lavoro, concorre a determinare la busta paga imponibile del dipendente (e per similitudine dell’amministratore e del collaboratore coordinato e continuativo) e, in virtù delle prerogative di simmetria del rapporto fiscale, l’art. 95, c. 1 del Tuir riconosce l’integrale diritto di detrazione nei confronti del datore di lavoro (della società amministrata) allo scopo di evitare la distorsione impositiva della doppia tassazione procurata dallo stesso presupposto d’imposta (vietata dall’art. 163 del Tuir). Ne deriva che in ordine alle spese di ospitalità di lavoratori dipendenti e amministratori, perde di rilevanza lo scopo dell’evento, essendo il relativo regime fiscale sopravanzato dalla specialità disciplinare delle norme sopra riportate.
Ai fini del diritto di deduzione fiscale in esame non sembra neppure essere determinante il fatto che l’ammontare dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti non sopravanzi nel periodo d’imposta l’importo complessivo di 258,23 euro, con conseguente esonero impositivo nei confronti dei medesimi ai sensi dell’art. 51, c. 3, u.p. del Tuir. Tale asimmetria fiscale partecipa delle scelte del legislatore, ma non riversa influenza nella determinazione del reddito imponibile del datore di lavoro ex art. 95, c. 1 del Tuir.