Proroga versamenti soggetti ISA: ufficiale al 20.07.2026

Non si tratta di una proroga generalizzata. L’art. 6 del decreto riguarda i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi entro il limite previsto dal relativo decreto di approvazione. Per questi soggetti, i pagamenti ordinariamente in scadenza al 30.06.2026 possono essere effettuati entro il 20.07.2026 senza alcuna maggiorazione. La norma concede anche una seconda finestra. Il contribuente può versare entro il trentesimo giorno successivo al 20.07.2026, applicando sulle somme dovute una inedita maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo. Il termine aritmetico del trentesimo giorno cade il 19.08.2026, ma – tenuto conto della sospensione degli adempimenti estivi – il termine effettivo si sposta al 20.08.2026.

Il perimetro soggettivo è ampio, ed è in linea con quanto già avvenuto con una certa costanza negli anni precedenti. Il differimento non riguarda soltanto chi applica materialmente gli indicatori. Si estende anche ai contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli nel regime di vantaggio di cui all’art. 27, c. 1, del D.L. 98/2011, e i contribuenti in regime forfetario disciplinato dall’art. 1, cc. da 54 a 89, della L. 190/2014. Rientrano inoltre i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, purché l’entità partecipata possieda i requisiti previsti dalla disposizione.

Conto energia nei redditi diversi

Il Conto Energia si è sviluppato in varie versioni dalla prima del D.M. 28.07.2005 alla quinta del D.M. 5.07.2012. La necessità di dichiarare gli importi percepiti dal GSE nell’ambito del Conto Energia dipende da tipo di tariffa incentivante, potenza dell’impianto e tipologia del soggetto responsabile (es. persona fisica, condominio, impresa). Si vengono così a delineare 3 diverse situazioni reddituali.

La prima categoria riguarda le persone fisiche e condomini con impianti fino a 20 kW (Conto Energia I-IV senza tariffa omnicomprensiva). Per gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW, il cui soggetto responsabile sia una persona fisica o un condominio e che sono destinati a usi esclusivamente domestici (abitazione o parti comuni), le tariffe incentivanti erogate dal GSE nell’ambito del Conto Energia I, II, III e IV senza tariffa omnicomprensiva non costituiscono reddito imponibile e non devono essere dichiarate.

Nel secondo gruppo ci sono le persone fisiche e condomini con impianti fino a 20 kW incentivati in Conto Energia IV con tariffa omnicomprensiva e in Conto Energia V. La tariffa omnicomprensiva è erogata sull’energia prodotta netta e immessa in rete e prevede il riconoscimento della componente incentivante e della componente derivante dalla vendita dell’energia sul mercato da parte del GSE (cosiddetto “ritiro dell’energia”). 

Rottamazione quinquies per Imu, Tari e multe:domande entro ottobre

 Via libera nella conversione del decreto fiscale alla rottamazione quinquies anche ai carichi degli enti territoriali affidati ad agenzia delle Entrate Riscossione (Ader), con una  tempistica su misura, per permettere agli enti di deliberare l’adesione.

Va precisato, tuttavia, che non si tratta di un’estensione della definizione agevolata prevista dai commi da 82 a 101 della legge di Bilancio, ma si tratta di un’autonoma forma di definizione agevolata completamente disciplinata dalla norma statale e il cui perimetro di applicazione non può essere modificato dal Comune. Pertanto, non occorrerà approvare alcun regolamento, ma solo una delibera consiliare con cui si aderisce alla rottamazione erariale, con le deroghe e integrazioni previste dal decreto fiscale.

Oggetto della rottamazione sono tutti i carichi affidati ad Ader dal 1° gennaio 2000 al31 dicembre 2023 e riguardano debiti tributari come ad esempio quelli per Imu e Tari, patrimoniali (come le rette scolastiche) e sanzioni al Codice della strada.

Regime premiale ISA: soglie confermate e vigenti dal 2025

Il regime premiale ISA entra in una fase più ordinata e molto rilevante sul piano operativo. Con il provvedimento 22.04.2026, n. 123160 l’Agenzia delle Entrate ha fissato i punteggi di affidabilità fiscale necessari per fruire dei benefici previsti dall’art. 9-bis, c. 11 D.L. 24.04.2017, n. 50.

La prima notizia è che non cambia quasi nulla rispetto al periodo d’imposta 2024. Le soglie restano le stesse. Cambia però l’impostazione: il provvedimento non vale solo per il 2025, ma si applica anche ai periodi successivi, fino a un nuovo intervento dell’Amministrazione Finanziaria. Ed è qui che la misura assume un peso diverso.

Per i contribuenti con punteggio almeno pari a 9, riferito al 2025 oppure alla media semplice tra 2024 e 2025, si apre l’accesso pieno ai benefici più rilevanti. Si tratta, in particolare, dell’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva annuali fino a 70.000 euro, dei crediti relativi alle imposte dirette e all’Irap fino a 50.000 euro, nonché dell’esonero dal visto, o dalla garanzia, per i rimborsi Iva entro il medesimo limite di 70.000 euro. Il meccanismo riguarda anche il credito Iva infrannuale dei primi 3 trimestri, con le scansioni temporali previste dal provvedimento.

Per chi non raggiunge quota 9, ma ottiene almeno 8 nel 2025, oppure almeno 8,5 come media biennale, il beneficio non scompare: l’esonero opera fino a 50.000 euro per i crediti Iva e fino a 20.000 euro per imposte dirette e Irap.

Occorre però evitare una lettura troppo comoda. Il punteggio ISA non è solo una chiave per liberare liquidità. È anche un indicatore che incide sul rapporto tra contribuente e Fisco.

Con affidabilità almeno pari a 9, anche calcolata come media semplice tra i 2 periodi, si ottiene, ai sensi dell’art. 9-bis, c. 11, lett. e), l’esclusione dalla disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 L. 23.12.1994, n. 724. Separatamente, la medesima soglia consente anche l’esclusione dall’accertamento sintetico del reddito complessivo ex art. 38, c. 11, lett. f) D.P.R. 29.09.1973, n. 600, purché il reddito accertabile non ecceda di 2/3 quello dichiarato. Si tratta di 2 benefici distinti: il primo opera in modo automatico al raggiungimento del punteggio, il secondo è subordinato alla condizione dei 2/3.