Cosa fare con il registratore telematico durante le ferie

Con l’approssimarsi delle ferie estive, molti esercenti si pongono una domanda pratica: durante il periodo di chiusura dell’attività è necessario effettuare qualche adempimento sul registratore telematico, oppure è sufficiente riaccenderlo alla riapertura? Il dubbio aumenta confrontando superficialmente le diverse indicazioni fornite dalla stessa Agenzia delle Entrate, che solo all’apparenza sono contrastanti. La pagina istituzionale dedicata ai termini e alle modalità di trasmissione dei corrispettivi giornalieri afferma chiaramente che in relazione ai periodi di chiusura dell’esercizio commerciale, l’esercente non deve effettuare alcuna operazione sul registratore telematico.

Alla prima trasmissione dei corrispettivi della giornata di riapertura, sarà lo stesso dispositivo a comunicare automaticamente le giornate di chiusura. A sua volta, la guida: “Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi” della collana tematica “L’Agenzia Informa” aggiornata a marzo 2025 afferma che, qualora l’interruzione dell’attività superi i 12 giorni, oppure sia impossibile determinarne preventivamente la durata di inattività, è necessario informare l’Agenzia delle Entrate impostando il registratore telematico nello stato “Fuori servizio”, utilizzando il codice evento 608 (magazzino/periodo di inattività). In tal caso il registratore tornerà automaticamente “In servizio” alla prima trasmissione utile. La terminologia utilizzata è significativa e non casuale: l’Agenzia parla di una possibilità e non di un obbligo; quindi, le 2 informative alla lettura attenta sono perfettamente allineate.

Sospensione feriale fiscale 2026: cosa slitta ad agosto e cosa resta

Agosto rallenta tutto e per una volta anche il Fisco si adegua. Ma rallentare non vuol dire spegnersi. La sospensione feriale fiscale 2026 non cancella le scadenze, le sposta soltanto. E lo fa a macchia di leopardo.

Partiamo dai versamenti. Gli F24 in scadenza tra il 1.08.2026 e il 20.08.2026 possono essere pagati entro il 20, senza maggiorazioni. Lo prevede l’art. 37, c. 11-bis, del D.L. 223/2006, norma ormai storica ma sempre viva, valida anche per le rate ex art. 20, c. 4, del D.Lgs. 241/1997. Chi ha un F24 al 16.08.2026 guadagna 4 giorni: pochi, ma comodi con lo studio chiuso.

Diverso il binario delle richieste documentali. Il termine per trasmettere documenti all’Agenzia delle Entrate resta congelato dal 1.08.2026 al 4.09.2026, per effetto del 2° periodo dello stesso c. 11-bis, rafforzato dall’art. 7-quater, c. 16 D.L. 193/2016. Restano fuori le richieste avanzate durante accessi, ispezioni e verifiche, e quelle sui rimborsi Iva: lì il Fisco lavora comunque.

Sugli avvisi bonari la faccenda si fa delicata, perché in ballo c’è lo sconto sulle sanzioni. La sospensione fino al 4.09.2026 all’art. 7-quater c. 17 copre l’unica soluzione e la prima rata; le successive scadono secondo il piano originario. Per le comunicazioni elaborate dal 1.01.2025 il termine ordinario, esteso dal correttivo del D.Lgs. 1/2024, è di 60 giorni, che salgono a 90 quando l’esito arriva all’intermediario in via telematica.

Deducibilità premi assicurativi relativi al Tfm dell’amministratore

La sentenza della C.G.T. di secondo grado della Lombardia n. 765/2026 si è pronunciata, fra l’altro, sul tema della presunta sopravvenienza attiva derivante dall’omessa tassazione della polizza collettiva vita/integrativa stipulata nel 2009 a copertura del trattamento di fine mandato. In particolare, la deducibilità era stata disconosciuta sostenendo che la società avrebbe commesso un errore contabile, non avendo iscritto nell’attivo patrimoniale il credito verso la compagnia assicurativa correlato ai premi versati, con conseguente sopravvenuta insussistenza di spese, perdite o oneri dedotti in precedenti esercizi (art. 88 del Tuir) delle somme versate dal 2009. I giudici di prime cure avevano condiviso tale impostazione, richiamando la giurisprudenza della Cassazione sulla sopravvenuta insussistenza di passività.

La Corte di secondo grado, invece, non aderisce a tale ricostruzione e richiama l’orientamento della Suprema Corte (ord., Sez. V, n. 3300/2025 e precedenti ivi citati), secondo cui:

– il Tfm degli amministratori non è assimilabile al Tfr dei dipendenti e non si applica l’art. 2120 c.c.;

– le quote di Tfm sono deducibili per competenza ex artt. 17, c. 1, lett. c) e 105 del Tuir, purché il trattamento risulti da atto scritto con data certa anteriore all’inizio del rapporto e ne siano determinati i criteri e l’ammontare;

– in difetto di tali presupposti opera il principio di cassa ex art. 95, c. 5 del Tuir (deducibilità nel periodo di effettiva corresponsione).

Libro giornale elettronico, il bollo si calcola anno per anno

Con la risposta all’interpello 13.07.2026, n. 144 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di calcolo dell’imposta di bollo sul libro giornale tenuto in modalità informatica, escludendo che le registrazioni di esercizi diversi possano cumularsi fino al raggiungimento della soglia di 2.500 prevista dall’art. 6, c. 3 D.M. 17.06.2014. Il conteggio deve essere effettuato separatamente per ciascun periodo d’imposta: la frazione non utilizzata al termine dell’esercizio non si riporta a quello successivo e il contatore riparte da zero.

Il caso nasceva da un’istanza che riteneva il libro giornale dotato di continuità sostanziale anche ai fini del bollo: con 1.500 registrazioni nel primo esercizio e 800 nel secondo, per un totale progressivo di 2.300, sarebbero dovute restare coperte dal versamento già effettuato per il primo anno. L’Agenzia ha respinto l’impostazione, osservando che l’espressione “ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse” attribuisce autonoma rilevanza anche a un numero di operazioni inferiore alla soglia e che il D.M. 17.06.2014 collega, comunque, il presupposto impositivo ai documenti emessi o utilizzati durante l’anno. Ne deriva che, se un esercizio conta 1.500 operazioni, è dovuta una quota di bollo, e se l’esercizio successivo ne conta 800, è dovuta una nuova quota, senza compensazione tra periodi.

Il risultato è meno favorevole rispetto alla tenuta cartacea, ma discende da una struttura normativa diversa:

 per i libri su carta l’art. 16, lett. a), della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972 assume come parametro le pagine, con imposta dovuta ogni 100 pagine o frazione, pari a 16 euro per le società di capitali che versano forfetariamente la tassa di concessione governativa e a 32 euro per gli altri soggetti. La disciplina riguarda in particolare il libro giornale e il libro degli inventari, con esclusione degli altri registri prescritti dalle norme tributarie;

– per i registri informatici, invece, il parametro è la registrazione, con le stesse misure applicate ogni 2.500 operazioni o frazione. Il versamento va effettuato in un’unica soluzione, con modalità esclusivamente telematica tramite modello F24 e codice tributo 2501, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il termine ordinario cade il 30.04 dell’anno successivo.