Bonus mobili 2026

La detrazione collegata al bonus mobili 2026, confermata dalla Manovra 2026, spetta solo se il contribuente ha effettivamente avviato lavori di recupero del patrimonio edilizio, come manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, e viene recuperata in 10 quote annuali di pari importo tramite la dichiarazione dei redditi. È fondamentale che la data di avvio dei lavori risulti anteriore a quella in cui vengono comprati mobili ed elettrodomestici, poiché la sequenza temporale costituisce un requisito imprescindibile per non perdere il diritto alla detrazione: prima si apre il cantiere, tramite titolo abilitativo (CILA, SCIA, permesso di costruire o comunicazione di inizio lavori), e solo in seguito si procede con gli acquisti agevolati.

Soggetti beneficiari – Possono beneficiarne i proprietari di abitazioni principali e seconde case, così come i titolari di immobili locati o semplicemente tenuti a disposizione, a condizione che si tratti sempre di unità residenziali per le quali sia stato aperto un cantiere edilizio entro il 31.12.2026. Non è ammessa alcuna detrazione se si acquistano esclusivamente arredi o elettrodomestici senza l’esecuzione di interventi edilizi: i beni devono risultare strettamente collegati a lavori di recupero dell’immobile, con il rispetto di specifiche condizioni temporali (data di inizio lavori antecedente alla spesa per mobili) e l’obbligo di effettuare pagamenti con strumenti tracciabili.

Bonus edilizio 2026: misure e requisiti per gli interventi del 2026.

Il bonus Edilizio, detto anche bonus ristrutturazioni, è stato prorogato anche per il 2026 con le medesime misure previste per il 2025, ossia:

– detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute nel 2026 dal titolare del diritto di proprietà/diritto reale di godimento sull’abitazione;

– detrazione nella misura del 36% per gli altri casi (es. il familiare convivente).

La riduzione delle misure di detrazione a 36% – 30% è stata differita al 2027.

Il limite massimo di spesa è di 96.000 euro, la detrazione spetta sempre in 10 anni. L’importo riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze.

Si ricorda che la detrazione spetta per gli interventi di: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria (solo per le parti comuni dei condomini) e per le altre spese correlate, quali spese per progettazione e altre prestazioni professionali, spese per messa in regola, relazione di conformità, acquisto di materiali, Iva (al 10% per manutenzioni), oneri urbanizzazione. Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano state pagate mediante l’apposito bonifico dedicato, da cui risulti:

– la causale del versamento da cui si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione. Può andare bene anche il bonifico apposito per la riqualificazione energetica;

– il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

– il numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato

Se per mero errore il beneficiario non utilizzi il bonifico dedicato, ma effettui un normale bonifico, che quindi non abbia comportato l’applicazione della ritenuta d’acconto dell’8% da parte della banca e non possa essere ripetuto è necessario che il contribuente si faccia rilasciare dall’impresa che ha eseguito i lavori una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’impresa attesti che i corrispettivi che ha ricevuto sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.

Decreto Carburanti 2026: taglio accise e stretta anti-speculazione

Il Consiglio dei Ministri ha varato il D.L. 18.03.2026, n. 33, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 64 dello stesso giorno ed entrato in vigore il 19.03.2026. Il provvedimento, del valore complessivo di 527 milioni di euro, è una risposta d’emergenza all’impennata dei prezzi alla pompa scatenata dalle tensioni in Medio Oriente e si muove su 3 fronti: taglio temporaneo delle accise, sostegno alle imprese più esposte al caro-gasolio, stretta contro chi lucra sul rincaro del greggio.

Il cuore del provvedimento sta nella rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa su benzina, gasolio e GPL, disciplinate dal Testo unico accise (D.Lgs. 504/1995, Allegato I). Per 20 giorni dall’entrata in vigore, il prezzo finale alla pompa scende di circa 25 centesimi al litro per benzina e diesel, di circa 12 centesimi al chilogrammo per il GPL. L’onere per le casse pubbliche è stimato in 417,4 milioni di euro per il 2026, con copertura assicurata dall’art. 5 del decreto tramite riduzioni degli stanziamenti ministeriali. Si tratta di una misura universale che ha di fatto assorbito l’ipotesi, presente nelle bozze del pomeriggio del 18.03.2026, di potenziare la social card carburanti con 130 milioni aggiuntivi.

Parallelo al taglio delle accise, il decreto introduce un doppio regime di vigilanza sulla filiera distributiva. Per 3 mesi dall’entrata in vigore, le compagnie petrolifere e i soggetti che riforniscono la rete di vendita devono trasmettere ogni giorno al Ministero delle Imprese e del Made in Italy i prezzi consigliati ai clienti finali: chi non adempie rischia una sanzione pari allo 0,1% del fatturato, una cifra tutt’altro che simbolica per gli operatori di grandi dimensioni.

Frontalieri: nuovo regime tra Italia e Svizzera e regole dal 2026

Negli ultimi anni il regime dei lavoratori frontalieri ha subito profonde modifiche normative, in particolare con riferimento ai rapporti di lavoro tra Italia e Svizzera. Il nuovo assetto normativo deriva dall’Accordo tra i 2 Stati firmato nel 2020 e successivamente ratificato dall’Italia, la cui disciplina è stata ulteriormente aggiornata con la L. 29.12.2025, n. 217, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19.01.2026. Tale legge ha ratificato il Protocollo di modifica dell’accordo bilaterale sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, introducendo una serie di novità rilevanti sia sotto il profilo fiscale sia sotto quello organizzativo del rapporto di lavoro.

Il primo elemento centrale del nuovo sistema è la distinzione tra “vecchi frontalieri” e “nuovi frontalieri”. I lavoratori che già svolgevano attività transfrontaliera prima del 17.07.2023 continuano ad applicare il regime previgente, che prevede la tassazione esclusiva in Svizzera del reddito da lavoro dipendente prodotto nel territorio elvetico. Questo regime transitorio rimane valido fino alla cessazione del rapporto di lavoro, garantendo quindi una certa stabilità fiscale per i lavoratori già occupati prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.

Diversa è invece la situazione dei cosiddetti nuovi frontalieri, ossia dei lavoratori che hanno iniziato l’attività transfrontaliera dal 18.07.2023. Per questa categoria si applica un sistema di tassazione concorrente tra i 2 Stati. In particolare, il reddito da lavoro è tassato alla fonte in Svizzera, ma con un limite massimo pari all’80% dell’imposta ordinaria prevista nello Stato di lavoro. Successivamente il reddito deve essere dichiarato anche in Italia, dove viene assoggettato all’Irpef con il riconoscimento di un credito d’imposta per quanto già pagato in Svizzera al fine di evitare la doppia imposizione. Inoltre, è prevista una franchigia di 10.000 euro annui sul reddito percepito, che riduce l’imponibile soggetto a tassazione italiana.

Nella precompilata i redditi dei frontalieri italo-svizzeri

Da quest’anno la precompilata si arricchisce dei dati reddituali dei lavoratori frontalieri italo-svizzeri. Dal 2026, infatti, si sfrutta il nuovo Accordo Italia-Svizzera, firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato con la legge83/2023, operativo dall’anno d’imposta 2024.

Superando l’Accordo del 1974 basato sulla tassazione esclusiva nello Stato della fonte, il nuovo sistema si fonda sulla tassazione concorrente tra lo Stato in cui il reddito è prodotto e lo Stato di residenza e prevede lo scambio di amministrativo di dati e informazioni tra Italia e Svizzera, regolato dall’articolo 7 del nuovo testo.

Le informazioni trasmesse dalla Confederazione elvetica sono funzionali allo Stato italiano (e alle Entrate) non solo per le verifiche fiscali, ma anche per precompilare la dichiarazione dei redditi dei contribuenti residenti.

Cosa dice il nuovo accordo

L’Accordo prevede all’articolo 9:

1 uno specifico regime transitorio, applicabile a chi svolge o ha svolto attività di lavoro dipendente in Svizzera per un datore di lavoro elvetico tra il 31 dicembre2018 e la data di entrata in vigore del nuovo Accordo (17 luglio 2023). Continueranno a essere assoggettati a imposizione esclusivamente in Svizzera;

2 un regime ordinario, applicabile a coloro che, invece, sono stati o saranno assunti dopo il nuovo Accordo. L’imposta che la Svizzera applicherà sul reddito di lavoro dipendente per i «nuovi frontalieri» passerà all’80%, mentre l’Italia potrà assoggettare a sua volta a imposizione l’intero reddito (con esclusione della nuova franchigia di 10mila euro), riconoscendo ai frontalieri un credito per l’imposta pagata in Svizzera.

Affitti brevi e/o host : dal 2026 con 3 appartamenti scatta l’obbligo di Partita IVA

GESTIONE PER HOST

La Partita IVA per host Airbnb in Italia è obbligatoria se l’attività è continua, abituale e organizzata (lavoro principale), o se gestisci almeno 3 appartamenti (dal 2026). È necessaria per emettere fatture, applicare l’IVA (solitamente 22%) e accedere al regime forfettario (imposta sostitutiva 5% o 15% fino a 85.000€)

PROPRIETARIO IMMOBILE

Dal 1° gennaio 2026, chi loca in affitto breve almeno 3 appartamenti sarà considerato imprenditore a tutti gli effetti.

👉 Obbligo di apertura della Partita IVA, uscita dalla gestione “privata” e applicazione delle regole fiscali e previdenziali dell’attività d’impresa.

Quando l’affitto breve diventa attività imprenditoriale

La regola chiave

  • 1 o 2 appartamenti → attività non imprenditoriale (salvo organizzazione complessa)
  • 3 o più appartamenti → attività imprenditoriale obbligatoria

Non conta:

  • la piattaforma utilizzata (Airbnb, Booking, ecc.)
  • la durata dei soggiorni
  • il fatto che gli immobili siano nello stesso Comune o meno

Conta il numero degli immobili locati con affitti brevi.

CONCLUSIONI

Dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di Partita IVA per gli host di Airbnb e affitti brevi in Italia scatta quando si destinano più di due immobili alla locazione turistica. Con il terzo immobile (o più), l’attività si presume imprenditoriale, eliminando la gestione come “privato” e obbligando all’apertura della P.IVA, con la necessità di dichiarare i redditi in modo diverso