Deducibilità dei contributi previdenziali versati all’estero

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 5/2026, chiarisce le modalità di deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali versati all’estero da un lavoratore dipendente residente fiscalmente in Italia.

Il quesito trae origine dal caso di un lavoratore dipendente che lavora all’estero in modo continuativo per più di 183 giorni nell’arco dei 12 mesi e che risulta comunque residente fiscalmente in Italia.

Nel caso di specie, la retribuzione viene determinata ai sensi dell’art. 51, c. 8-bis del Tuir sulla base delle retribuzioni convenzionali, assumendo come base imponibile tale retribuzione e senza tener conto di quella effettivamente corrisposta al lavoratore. Si pone il problema della deducibilità dei contributi previdenziali versati all’estero, poiché il regime delle retribuzioni convenzionali è un sistema “forfettario” omnicomprensivo che non consente la deduzione dal reddito di lavoro dipendente dei contributi previdenziali e assistenziali.

Nel quesito, in particolare, il contribuente chiede se tali contributi possano essere in qualche modo recuperati in sede di dichiarazione dei redditi da presentare in Italia.

Rottamazione-quinquies, fino a 54 rate bimestrali

La legge di Bilancio 2026 (L. 199.2025), all’art. 1, cc. 82-110, ha introdotto la rottamazione-quinquies. Come le precedenti anche questa rottamazione prevede la possibilità di estinguere il debito senza pagare sanzioni, interessi, interessi di mora, somme aggiuntive, somme maturate a titolo di aggio.

I debiti che vi rientrano sono i carichi affidati all’Agente di riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2023 e riguardano:

– imposte dirette e Iva risultanti da dichiarazioni annuali e controlli automatizzati e formali (artt. 36-bis, 36-ter, 54-bis e 54-ter);

– contributi previdenziali (esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento).

La domanda andrà presentata entro il prossimo 30.04.2026; in seguito l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà entro il 30.06.2026 gli importi dovuti, le eventuali rate e le scadenze. A tal proposito sarà possibile optare per il pagamento in un’unica soluzione entro il 31.07.2026 oppure fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (con un importo minimo di 100 euro a rata) con interessi del 3% annuo a decorrere dal 1.08.2026, le rate avranno le seguenti scadenze:

– 1° 31.07.2026, 2° 30.09.2026, 3° 30.11.2026;

– dalla 4° alla 51° il 31.01 – 31.03 – 31.05 – 31.07 – 30.09-30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2027;

– 52° 31.01.2035, 53° 31.03.2035, 54° 31.05.2035.

Regime forfetario 2026: ancora 35.000 euro soglia di lavoro dipendente

L’unica modifica al regime forfetario per il 2026 (così come è stato per il 2025) ad opera della recente legge di Bilancio 2026 (art. 1, c. 27 L. 30.12.2025, n. 199) sta nella conferma dell’aumento della soglia per la percezione di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 49 e 50 del Tuir), come per esempio la pensione, che permettono di mantenere il regime forfetario.

Tale soglia viene confermata a 35.000 euro come l’anno scorso, quindi 5.000 euro in più rispetto alla soglia originaria di 30.000; pertanto, la formulazione della frase di cui all’art. 1, c. 57, lett. d-ter) L. 190/2014 è la seguente: “Non possono avvalersi del regime forfetario” […] “i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir, eccedenti l’importo di 35.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”.

L’innalzamento della soglia a 35.000 euro era avvenuto l’anno scorso ad opera della legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 12 L. 30.12.2024, n. 207); pertanto, è stato modificato proprio il c. 12 disponendo che “per gli anni 2025 e 2026” il limite di cui all’art. 1, c. 57, lett. d-ter) L. 23.12.2014, n. 190, è elevato a 35.000 euro. Si ricorda che la verifica di tale soglia (sia 30.000 che 35.000) è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.