Deducibilità dei contributi previdenziali versati all’estero

L’Agenzia delle Entrate fa presente, in via preliminare, che nella circolare 16.11.2000, n. 207 sono stati forniti chiarimenti in merito all’applicazione del predetto regime. Ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 10 c. 1, lett. e) del Tuir, si deducono dal reddito complessivo, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Il tema, peraltro, è stato oggetto di un’interrogazione parlamentare (30.11.2001) che ha riconosciuto, in via interpretativa e contrariamente all’interpretazione strettamente letterale del citato c. 8-bis, la possibilità di deduzione dei contributi obbligatori per legge, disciplinati dall’art. 51, c. 2, lett. a) del Tuir, anche in fase di sostituzione d’imposta, dalle retribuzioni convenzionali, sulla considerazione che tali contributi sarebbero comunque deducibili per il lavoratore in sede dichiarativa. Tale circostanza veniva ribadita a più riprese anche dalla Corte di Cassazione (sent. nn. 17747/2024, 9092/2025 e 9446/2025). La Suprema Corte afferma che tra le norme che disciplinano la determinazione delle singole categorie di reddito e le norme che disciplinano la determinazione del reddito complessivo esiste un rapporto di specialità reciproca, con la conseguenza che laddove vi siano norme che escludono la deducibilità di oneri ai fini della singola categoria reddituale, non per questo si determina automaticamente l’esclusione della deduzione dal reddito complessivo.

Ne consegue, pertanto, che ai contributi previdenziali e assistenziali versati all’estero e oggetto dell’istanza, pur in presenza di una norma che ne esclude la deduzione (art. 51, c. 8-bis del Tuir) dal reddito di lavoro dipendente “convenzionale”, deve in ogni caso essere riconosciuta la possibilità di deduzione dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, c. 1, lett. e) del Tuir, in sede di dichiarazione dei redditi (Rigo E21 del modello 730/2025 o RP21 del modello Redditi/2025).

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