Pertanto, se nel 2025 un soggetto in regime forfetario percepisce un reddito da lavoro dipendente o assimilato inferiore a 35.000 euro (lordi) non uscirà dal regime nel 2026 fermo restando il rispetto degli altri requisiti. Per esempio, un pensionato che abbia percepito nel 2024 una pensione di 32.000 euro sarà rimasto nel regime forfetario nel 2025 e se nel 2025 ha percepito una pensione di 32.200 potrà restare nel regime agevolato anche per il 2026.
La soglia, infatti, si deve verificare nel corso dell’anno precedente rispetto a quello di applicazione o mantenimento del regime, pertanto nel 2025 per l’applicazione/mantenimento nel 2026.
Invece gli altri requisiti sono rimasti invariati rispetto al 2025, pertanto:
– la soglia dei ricavi/compensi percepiti nell’anno precedente, ove per tale quest’anno si intende 2025, deve sempre essere non superiore a 85.000 (da ragguagliare ad anno, a differenza della soglia del lavoro dipendente/assimilato che invece non è da ragguagliare ad anno);
– la soglia dei ricavi compensi percepiti: se > a 100.000 euro determina la fuoriuscita dal regime forfetario nell’anno stesso
– la soglia delle spese per lavoro accessorio, dipendente, collaboratori, lavoratori a progetto, associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, tirocinanti estivi deve essere non superiore a 20.000 euro lordi.
Sempre con riferimento all’innalzata soglia da lavoro dipendente giova ricordare che la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 102/2020, nonché con la risoluzione 11.02.2020, n. 7/E hanno chiarito che vengono considerati, ai fini del superamento della soglia dei precedenti 30.000 euro, ora 35.000 euro, solo i redditi percepiti in via ordinaria e non arretrati o altri emolumenti soggetti a tassazione separata.