Rottamazione-quinquies, fino a 54 rate bimestrali

La legge di Bilancio 2026 (L. 199.2025), all’art. 1, cc. 82-110, ha introdotto la rottamazione-quinquies. Come le precedenti anche questa rottamazione prevede la possibilità di estinguere il debito senza pagare sanzioni, interessi, interessi di mora, somme aggiuntive, somme maturate a titolo di aggio.

I debiti che vi rientrano sono i carichi affidati all’Agente di riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2023 e riguardano:

– imposte dirette e Iva risultanti da dichiarazioni annuali e controlli automatizzati e formali (artt. 36-bis, 36-ter, 54-bis e 54-ter);

– contributi previdenziali (esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento).

La domanda andrà presentata entro il prossimo 30.04.2026; in seguito l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà entro il 30.06.2026 gli importi dovuti, le eventuali rate e le scadenze. A tal proposito sarà possibile optare per il pagamento in un’unica soluzione entro il 31.07.2026 oppure fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (con un importo minimo di 100 euro a rata) con interessi del 3% annuo a decorrere dal 1.08.2026, le rate avranno le seguenti scadenze:

– 1° 31.07.2026, 2° 30.09.2026, 3° 30.11.2026;

– dalla 4° alla 51° il 31.01 – 31.03 – 31.05 – 31.07 – 30.09-30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2027;

– 52° 31.01.2035, 53° 31.03.2035, 54° 31.05.2035.

Rottamazione dei carichi pendenti ma non per tutti

Con la definizione dei carichi pendenti, i contribuenti possono definire in via agevolata i debiti pendenti con l’Agenzia della riscossione non solo di natura tributaria, ma anche previdenziale e amministrativa.
L’agevolazione consiste nell’estinzione del debito senza pagamento delle somme dovute a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e relativi aggi. Restano in ogni caso dovuti, oltre alla sorte capitale, anche le somme dovute a titolo di rimborso delle spese esecutive e di notifica della cartella.
La definizione si applica ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

In prima battuta va segnalato che, non tutti i debiti possono essere estinti, ma solo quelli derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73 e agli artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/72, o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Per i carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del Codice della strada non sono dovute le somme dovute a titolo di interessi, maggiorazioni, interessi di mora e di rateizzazione e aggi.

Non rientrano nella definizione i carichi affidati all’agente della riscossione attinenti ai versamenti richiesti a seguito di contenzioso.