Rottamazione-quinquies, fino a 54 rate bimestrali

Una volta presentata la domanda, per i carichi oggetto della rottamazione sono sospesi i termini di prescrizione/decadenza e gli obblighi di pagamento di precedenti dilazioni in essere; inoltre, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche o avviare nuove azioni o proseguire procedure esecutive precedentemente avviate (a meno che non ci sia stato il primo incanto con esito positivo) e il debitore sarà considerato “in bonis”, ossia non inadempiente e potrà avere un DURC positivo (in caso di rottamazione dei debiti contributivi).

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione mette a disposizione sulla propria pagina web nell’area riservata i dati necessari per individuare i carichi definibili.

Il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato mediante: domiciliazione; moduli precompilati; sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Nella disposizione non è stata riportata la tolleranza dei 5 giorni, ossia la previsione, concessa nella precedente rottamazione-quater, che in caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risultava inefficace e i versamenti effettuati erano considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto (ex art. 1, c. 244 della legge di Bilancio 2023).

Infine, la definizione non produce effetti se non viene versata:

– l’unica rata;

– 2 rate anche non consecutive;

– l’ultima rata.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.