Deducibilità premi assicurativi relativi al Tfm dell’amministratore

Nel caso concreto lo statuto sociale prevedeva espressamente la stipula di una polizza a copertura dell’indennità di fine mandato dell’amministratore; altresì, il contratto assicurativo indicava irrevocabilmente l’amministratore quale beneficiario diretto, con rinuncia da parte della società alla facoltà di revoca del beneficio ai sensi dell’art. 1411 c.c. Per quanto riguarda i premi, i relativi importi erano stati regolarmente dedotti, anno per anno, in coerenza con tale disciplina.

In tale contesto, la Corte evidenzia che la società non consegue alcun arricchimento all’atto della liquidazione della polizza, in quanto il capitale maturato è pagato direttamente al terzo beneficiario (amministratore). Contestualmente, non si configura alcuna sopravvenienza attiva in capo alla società, né insussistenza di passività o oneri precedentemente dedotti: i premi, infatti, sono costi effettivi, sostenuti in esecuzione di un obbligo legittimo e fiscalmente riconosciuto.

Per quanto precede, l’impostazione dell’Ufficio, volta a far emergere una sopravvenienza ex art. 88 del Tuir, è quindi giuridicamente errata e, per l’effetto, il rilievo è stato integralmente annullato.

In sintesi, un’enunciazione di principio condivisibile, poiché la sostanza, nel caso di specie, deve necessariamente prevalere sulla forma.

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