Deducibilità dei contributi previdenziali versati all’estero

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 5/2026, chiarisce le modalità di deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali versati all’estero da un lavoratore dipendente residente fiscalmente in Italia.

Il quesito trae origine dal caso di un lavoratore dipendente che lavora all’estero in modo continuativo per più di 183 giorni nell’arco dei 12 mesi e che risulta comunque residente fiscalmente in Italia.

Nel caso di specie, la retribuzione viene determinata ai sensi dell’art. 51, c. 8-bis del Tuir sulla base delle retribuzioni convenzionali, assumendo come base imponibile tale retribuzione e senza tener conto di quella effettivamente corrisposta al lavoratore. Si pone il problema della deducibilità dei contributi previdenziali versati all’estero, poiché il regime delle retribuzioni convenzionali è un sistema “forfettario” omnicomprensivo che non consente la deduzione dal reddito di lavoro dipendente dei contributi previdenziali e assistenziali.

Nel quesito, in particolare, il contribuente chiede se tali contributi possano essere in qualche modo recuperati in sede di dichiarazione dei redditi da presentare in Italia.

Rottamazione-quinquies, fino a 54 rate bimestrali

La legge di Bilancio 2026 (L. 199.2025), all’art. 1, cc. 82-110, ha introdotto la rottamazione-quinquies. Come le precedenti anche questa rottamazione prevede la possibilità di estinguere il debito senza pagare sanzioni, interessi, interessi di mora, somme aggiuntive, somme maturate a titolo di aggio.

I debiti che vi rientrano sono i carichi affidati all’Agente di riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2023 e riguardano:

– imposte dirette e Iva risultanti da dichiarazioni annuali e controlli automatizzati e formali (artt. 36-bis, 36-ter, 54-bis e 54-ter);

– contributi previdenziali (esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento).

La domanda andrà presentata entro il prossimo 30.04.2026; in seguito l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà entro il 30.06.2026 gli importi dovuti, le eventuali rate e le scadenze. A tal proposito sarà possibile optare per il pagamento in un’unica soluzione entro il 31.07.2026 oppure fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (con un importo minimo di 100 euro a rata) con interessi del 3% annuo a decorrere dal 1.08.2026, le rate avranno le seguenti scadenze:

– 1° 31.07.2026, 2° 30.09.2026, 3° 30.11.2026;

– dalla 4° alla 51° il 31.01 – 31.03 – 31.05 – 31.07 – 30.09-30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2027;

– 52° 31.01.2035, 53° 31.03.2035, 54° 31.05.2035.

Regime forfetario 2026: ancora 35.000 euro soglia di lavoro dipendente

L’unica modifica al regime forfetario per il 2026 (così come è stato per il 2025) ad opera della recente legge di Bilancio 2026 (art. 1, c. 27 L. 30.12.2025, n. 199) sta nella conferma dell’aumento della soglia per la percezione di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 49 e 50 del Tuir), come per esempio la pensione, che permettono di mantenere il regime forfetario.

Tale soglia viene confermata a 35.000 euro come l’anno scorso, quindi 5.000 euro in più rispetto alla soglia originaria di 30.000; pertanto, la formulazione della frase di cui all’art. 1, c. 57, lett. d-ter) L. 190/2014 è la seguente: “Non possono avvalersi del regime forfetario” […] “i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir, eccedenti l’importo di 35.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”.

L’innalzamento della soglia a 35.000 euro era avvenuto l’anno scorso ad opera della legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 12 L. 30.12.2024, n. 207); pertanto, è stato modificato proprio il c. 12 disponendo che “per gli anni 2025 e 2026” il limite di cui all’art. 1, c. 57, lett. d-ter) L. 23.12.2014, n. 190, è elevato a 35.000 euro. Si ricorda che la verifica di tale soglia (sia 30.000 che 35.000) è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Cena aziendale: requisiti di esenzione e ricadute retributive

Natura e funzione – La cena aziendale, di regola legata a festività o ricorrenze, ha una vocazione eminentemente ricreativa: favorisce socialità, rafforza l’appartenenza e migliora il clima interno. Pur costituendo un’utilità per il dipendente, non è automaticamente imponibile, poiché l’ordinamento prevede un regime di favore che, a condizioni definite, tutela la funzione sociale dell’erogazione senza trasformarla in retribuzione.

Regola generale ed eccezioni – In primo luogo, vige il principio di armonizzazione fiscale-previdenziale: l’art. 51, c. 1 del Tuir adotta un criterio onnicomprensivo del reddito di lavoro dipendente, includendo ogni somma o valore percepito in relazione al rapporto, in denaro o in natura. Tuttavia, a questa regola si affiancano deroghe tassative nei commi successivi dello stesso articolo. Trattandosi di norme agevolative, la loro applicazione richiede il rigoroso rispetto dei requisiti, da pianificare e attuare con coerenza per assicurare stabilità interpretativa.

Esclusione dal reddito e condizioni – In particolare, la cena aziendale rientra tra le opere e i servizi esclusi dal reddito ai sensi dell’art. 51, c. 2, lett. f) del Tuir, quando è messa a disposizione dal datore di lavoro (anche tramite accordi o regolamenti) ed è offerta alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee per finalità ricreative (accanto a educazione, istruzione, assistenza sociale e sanitaria, culto).

In questa prospettiva, non remunera la prestazione, bensì genera coesione e partecipazione, con riflessi positivi su benessere e produttività. L’esenzione opera se ricorrono congiuntamente: una finalità chiaramente ricreativa, normalmente agganciata a ricorrenze o festività; una platea ampia e non discriminatoria, definita per generalità o categorie omogenee (sede, reparto, qualifica) secondo criteri trasparenti e verificabili.

Affitti brevi: tassazione al 21% per 1° immobile e partita Iva dal 3°

Con la legge di Bilancio 2026, la disciplina degli affitti brevi viene ripensata in modo piuttosto netto. La maggioranza trova un punto di caduta che modifica la tassazione delle locazioni turistiche e, allo stesso tempo, prova a delimitare con maggiore chiarezza il confine tra gestione privata e attività imprenditoriale.

Il primo tassello riguarda l’estensione della cedolare secca al 21% al 1° immobile destinato alle locazioni brevi. Il riferimento resta il D.Lgs. 23/2011, che viene di fatto utilizzato come architrave dell’intervento. La novità sta nel fatto che la prima abitazione data in locazione turistica non rimane più ai margini del perimetro agevolato, se non per ipotesi speciali, ma vi rientra stabilmente. Il legislatore sceglie quindi di applicare un prelievo proporzionale uniforme al 21% anche sul 1° immobile utilizzato per affitti turistici, semplificando la mappa delle aliquote e cercando di chiudere alcune zone grigie emerse nella prassi. La struttura complessiva mantiene però un’aliquota del 26% sulla seconda casa, già vista nelle ultime manovre. Si crea così una distinzione abbastanza netta tra prima e seconda abitazione, su cui si dovrà ragionare di volta in volta, valutando la convenienza della cedolare rispetto al regime Irpef ordinario e verificando le condizioni soggettive del contribuente (residenza, situazione familiare, altri redditi).

Omaggi del professionista: possibile deducibilità e aspetti Iva

Gli omaggi donati da un soggetto lavoratore autonomo soggiacciono al seguente trattamento fiscale, differente a seconda che il bene sia omaggiato a:

– clienti/fornitori. si deve considerare quale spesa di rappresentanza ed è quindi deducibile nel limite dell’1% dei compensi ai sensi dell’art. 54-septies del Tuir. L’Iva è indetraibile se il bene ha un costo unitario superiore a 50 euro, mentre è detraibile se inferiore a tale soglia. Sono deducibili sia ai fini Irpef che ai fini Irap. La cessione gratuita è fuori campo Iva;

– dipendenti. Non può considerarsi una spesa di rappresentanza, ma viene considerato quale spesa per prestazione di lavoro dipendente. L’Iva è indetraibile. La cessione gratuita è fuori campo Iva. Per il dipendente se il bene omaggiato è in natura non è tassabile nel 2025 fino a 1.000 euro o 2.000 se con figli a carico.

La novità 2025 sta nell’obbligo di pagamento tracciabile dell’omaggio, introdotto dall’art. 1, c. 1, lett. e), n. 1) D.L. 17.06.2025, n. 84.

Se invece chi omaggia il bene è un forfetario nessuna spesa è deducibile per il sistema di determinazione forfetario del reddito. Se, invece, è un minimo (regime di vantaggio) gli omaggi se inferiori a 50 euro sono deducibili al 100%, mentre se superiori sono qualificabili come spese di rappresentanza deducibili secondo le regole ordinarie, nel limite dell’1% dei compensi (circ. 34/E/2009, par. 9).

Si ricorda che, per conteggiare la soglia di 50 euro, occorre sommare tutti i prodotti facenti parte il cestino; quindi, per esempio per rimanere sotto la soglia dei 50 euro e fruire della piena deducibilità del costo e detraibilità dell’Iva ogni singolo cesto deve essere formato per esempio da un bottiglia da 30 euro, un panettone da 10 euro e un formaggio da 10 euro.

Per quanto riguarda invece le cene di Natale esclusivamente verso la collettività dei dipendenti, il costo è deducibile nel limite del 75% e nel plafond del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (ex art. 100, c. 1 del Tuir). La relativa Iva è indetraibile.

Mentre se la cena viene organizzata non esclusivamente con i dipendenti, ma anche con clienti/fornitori o soggetti terzi il costo è deducibile nel limite del 75% e nel plafond delle spese di rappresentanza (1% dei compensi annui). L’Iva resta indetraibile.

Affitti brevi, 21% per una casa

La manovra 2026 punta su nuove entrate: per gli affitti brevi aliquota al 21% per una casa e 26% dalla seconda, con qualifica d’impresa da tre immobili. Confermata la “tassa sui pacchi” dalla Cina (2 euro a collo), possibile aumento della tassazione sulle transazioni finanziarie e revisione dei dividendi, con soglia di partecipazione che scende dal 10% al 5%. In valutazione rivalutazione oro, bollo sul contante e modifica delle regole su plusvalenze PEX (cessione tassabile dopo un anno). Si lavora anche alla revisione della stretta sulle compensazioni, mantenendo però la soglia anti-evasione ridotta a 50mila euro. Destinata a cambiare la norma interpretativa sui contributi Covid. Accordo politico già raggiunto su affitti brevi, esenzione ISEE prima casa e compensazioni contributive. Previsti ritocchi alla rivalutazione dei beni d’impresa (aliquota dal 18% al 21%) e norme più rigide sulla trasparenza delle farmacie con obbligo di “Chinese walls

Omaggi natalizi a clienti e dipendenti

Con l’approssimarsi del periodo natalizio, molte imprese si preparano a distribuire omaggi a clienti, fornitori e dipendenti. La disciplina fiscale applicabile presenta una novità rilevante poiché, a partire dall’esercizio 2025, ai fini della deducibilità delle spese relative agli omaggi, il pagamento deve avvenire necessariamente con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi tracciabili di pagamento (art. 23 D.Lgs. 241/1997). La disposizione si applica sia alle spese di rappresentanza che agli omaggi veri e propri e il pagamento in contanti, anche per importi modesti, preclude la deducibilità della spesa. È quanto previsto dall’art. 108, c. 2, ultimo periodo del Tuir, inserito dall’art. 1, c. 81, lett. d) L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025).

Attenzione anche al valore unitario di 50 euro che rappresenta il confine tra 2 regimi fiscali differenti. Gli omaggi di valore pari o inferiore a questa soglia beneficiano della deducibilità integrale, mentre quelli di importo superiore rientrano nella categoria delle spese di rappresentanza, soggette a limiti più stringenti. Per determinare il valore unitario occorre considerare l’omaggio nella sua interezza. Ad esempio, il classico cesto natalizio composto da più articoli, ciascuno di valore inferiore a 50 euro, deve essere valutato complessivamente; quindi, se il totale supera tale limite, l’intero omaggio seguirà il regime delle spese di rappresentanza.

Quando l’impresa dona beni della propria produzione, la valutazione diventa più articolata. Il valore di mercato determina se l’omaggio rientri o meno nel regime agevolato, ma ai fini del calcolo della deducibilità rileva sempre il costo di produzione effettivo. Ipotizziamo un prodotto con valore di mercato pari a 70 euro, ma costo di produzione di 45 euro: trattandosi di spesa di rappresentanza (per superamento della soglia), sarà quest’ultimo importo a concorrere al plafond di deducibilità.

Assegnazioni e trasformazioni agevolate: proroga anche nel 2026

L’art. 14 del disegno alla legge di Bilancio 2026, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17.10.20025 riporta in auge per l’ennesima volta la disciplina relativa all’assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci, nonché la trasformazione agevolata in società semplice e l’estromissione agevolata degli immobili strumentali dagli imprenditori individuali. La normativa del disegno di legge ricalca fedelmente la formulazione delle precedenti versioni (L. 208/2015, L. 197/2022 e L. 207/2024), limitandosi a un aggiornamento delle scadenze operative. Si conferma così un impianto normativo già collaudato, che gode di consolidata prassi interpretativa e applicativa (in tal senso si vedano le circolari dell’Agenzia delle Entrate nn. 26/E/2016 e 37/E/2016). La misura consente a società di persone e di capitali di assegnare o cedere, entro il 30.09.2026, beni immobili non strumentali e beni mobili registrati non utilizzati nell’attività d’impresa, applicando un’imposta sostitutiva dell’8% (ovvero del 10,5% per le società di comodo in almeno 2 dei 3 esercizi precedenti), calcolata sulla differenza tra il valore normale del bene e il suo costo fiscalmente riconosciuto

Rottamazione dei carichi pendenti ma non per tutti

Con la definizione dei carichi pendenti, i contribuenti possono definire in via agevolata i debiti pendenti con l’Agenzia della riscossione non solo di natura tributaria, ma anche previdenziale e amministrativa.
L’agevolazione consiste nell’estinzione del debito senza pagamento delle somme dovute a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e relativi aggi. Restano in ogni caso dovuti, oltre alla sorte capitale, anche le somme dovute a titolo di rimborso delle spese esecutive e di notifica della cartella.
La definizione si applica ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

In prima battuta va segnalato che, non tutti i debiti possono essere estinti, ma solo quelli derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73 e agli artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/72, o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Per i carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del Codice della strada non sono dovute le somme dovute a titolo di interessi, maggiorazioni, interessi di mora e di rateizzazione e aggi.

Non rientrano nella definizione i carichi affidati all’agente della riscossione attinenti ai versamenti richiesti a seguito di contenzioso.