Rottamazione dei carichi pendenti ma non per tutti

Con la definizione dei carichi pendenti, i contribuenti possono definire in via agevolata i debiti pendenti con l’Agenzia della riscossione non solo di natura tributaria, ma anche previdenziale e amministrativa.
L’agevolazione consiste nell’estinzione del debito senza pagamento delle somme dovute a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e relativi aggi. Restano in ogni caso dovuti, oltre alla sorte capitale, anche le somme dovute a titolo di rimborso delle spese esecutive e di notifica della cartella.
La definizione si applica ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

In prima battuta va segnalato che, non tutti i debiti possono essere estinti, ma solo quelli derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73 e agli artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/72, o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Per i carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del Codice della strada non sono dovute le somme dovute a titolo di interessi, maggiorazioni, interessi di mora e di rateizzazione e aggi.

Non rientrano nella definizione i carichi affidati all’agente della riscossione attinenti ai versamenti richiesti a seguito di contenzioso.

Qual è il termine per emettere le note di accredito?

In base all’art. 26, cc. 2 e 3-bis D.P.R. 633/1972, se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, ovvero in caso di mancato pagamento del corrispettivo a causa di procedure esecutive infruttuose o dell’avvio di procedure concorsuali, sorge il diritto, ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 633/1972, di portare in detrazione l’Iva corrispondente alla variazione.

L’Amministrazione Finanziaria, con circolare n. 1/E/2018, ha evidenziato che le disposizioni relative alle variazioni in diminuzione devono essere coordinate con quelle inerenti all’esercizio del diritto alla detrazione di cui all’art. 19, c. 1 D.P.R. 633/1972. Pertanto, fatto salvo il termine di un anno previsto espressamente dal legislatore in caso di sopravvenuto accordo tra le parti o errori nella fatturazione (art. 26, c. 3 D.P.R. 633/1972), una nota di accredito, al più tardi, può essere emessa entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

La sezione di Milano dell’AIDC, con la norma di comportamento 11.09.2025, n. 231, contesta il dies ad quem ritenendo che il diritto a detrarre l’imposta sulle fatture ricevute, riguardando un’Iva dovuta e regolarmente assolta dai soggetti passivi coinvolti (cliente e fornitore), non è certamente equiparabile al diritto di diminuire un’Iva non più dovuta. Peraltro, l’imposizione di un termine di decadenza restrittivo e variabile a seconda del momento in cui si verifica il fatto costitutivo (da 4 a 16 mesi) è contrario ai principi di neutralità ed effettività, rendendo conseguentemente difficile, se non impossibile, beneficiare di un legittimo diritto alla detrazione (Corte di Giustizia UE, sent. 8.05.2008, cause C-95/07 e C-96/07).

Quadro RR: quando scatta l’obbligo di iscrizione inps

Come ogni anno in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi del socio lavorante di società di capitali occorre compilare il quadro RR per indicare il reddito figurativo che discende dalla società.

Si ricorda che il socio di S.r.l. con la L. 662/1996 e la L. 133/1997 ha l’obbligo di iscrizione nella Gestione artigiani e commercianti se:

– l’attività della società è organizzata e diretta prevalentemente con il lavoro del/dei socio/i e dei loro familiari;

– il socio/i partecipa all’attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Pertanto, il socio di capitale che non presta la propria opera nell’azienda non deve iscriversi all’Inps. Ciò è stato precisato nella circolare Inps 10.06.2021, n. 84 e le indicazioni hanno trovato applicazione dall’anno d’imposta 2020.

Per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l’obbligo contributivo nella Gestione Inps artigiani/commercianti è quella della partecipazione personale al lavoro aziendale, mentre la sola partecipazione senza lavoro non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti.

Anche la sentenza della Cassazione 27.01.2021, n. 1759 ribadisce che l’obbligo di iscrizione alla Gestione Inps artigiani-commercianti non scatta in automatico per il solo fatto di essere amministratore/socio di S.r.l., perché se il soggetto svolge solo attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda, non è obbligato a iscriversi alla Gestione artigiani/commercianti, bensì alla sola Gestione Separata Inps sul compenso amministratore. La qualifica di socio di società di capitali non può essere di per sé significativa dell’esercizio di diretta attività commerciale nell’azienda.

Scadenze del 30.09.2025

Al rientro dalla pausa estiva le prossime scadenze sono al 30.09.2025. Si parla, in particolare, dell’invio delle LIPE del secondo trimestre 2025 e del pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del primo e secondo trimestre 2025 per i soggetti il cui importo da versare per il primo trimestre non ha superato 5.000 euro, ma sommandosi al secondo trimestre 2025 supera tale soglia. Invece non è più presente la scadenza di fine mese per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per la comunicazione semestrale dei professionisti, che dal 2025 è diventata annuale a opera dell’art. 5 D.Lgs. 12.06.2025, n. 81 e il termine dell’invio verrà stabilito con decreto del MEF (a oggi non ancora pervenuto).

Per quanto riguarda il versamento dell’imposta di bollo, si ricorda che con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica l’art. 6 D.M. 17.06.2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento. L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando “SI” nel campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato della fattura elettronica.

Al 30.09.2025 devono provvedere a versarla coloro che nel primo e nel secondo trimestre 2025 (ossia la somma dei 2) hanno superato la soglia di 5.000 euro. Diversamente, se l’importo da versare è inferiore a 5.000 euro il versamento dei primi 3 trimestri può avvenire direttamente entro il 30.11.2025 (1.12.2025 dato che il 30.11 cade di domenica).

I codici tributo sono:

– 1° trimestre: codice tributo 2521, anno 2025;

– 2° trimestre: codice tributo 2522, anno 2025.

Codice EORI 

EORI è l’acronimo di “Registrazione e identificazione degli operatori economici” – Economic Operator Registration and Identification. Si tratta di un codice obbligatorio per lo sdoganamento nel territorio doganale dell’Unione Europea. Ciò riguarda tutti i tipi di operazioni doganali, come esportazione, importazione e transito, quindi operazione che hanno a che fare con la movimentazione delle merci da o verso paesi non unionali.

Il codice inoltre è richiesto per beneficiare delle agevolazioni associate all’autorizzazione AEO rilasciata nell’UE o nella domanda di autorizzazione AEO (Operatore economico autorizzato).

L’EORI identifica in modo univoco gli operatori economici e le altre persone. A ogni persona può essere assegnato un solo codice EORI valido. Gli operatori economici devono comunicare tale codice alle autorità doganali degli Stati membri per le operazioni doganali poste in essere. Nel DAE (Documento di accompagnamento all’esportazione) il codice EORI è riportato nella casella 2 dello  Speditore/Esportatore.

Non è invece obbligatorio per i soggetti che non svolgono tali attività. Un fornitore stabilito nell’Unione europea che non interviene in attività contemplate dalla normativa doganale e fornisce materie prime già in libera pratica a un produttore stabilito nell’Unione europea, non è tenuto a chiedere l’assegnazione di un codice EORI. Analogamente, un trasportatore che non interviene in attività contemplate dalla normativa doganale di uno Stato membro e che provvede soltanto al trasporto di merci in libera pratica all’interno del territorio doganale dell’Unione, non è tenuto ad avere un codice EORI.

Agosto, anche il fisco va in ferie

Dal 1° al 31 agosto 2025, l’AE sospende l’invio di avvisi bonari, lettere di compliance e comunicazioni di esito dei controlli, come previsto dal D.çgs 1/2024. Migliora la gestione rispetto al 2024, quando molti atti erano stati anticipati a giugno e luglio. Le richieste ex art. 36-ter recapitate a fine giugno/luglio saranno accettate anche se risposte oltre 30 giorni. La sospensione non si applica in casi urgenti (es. rischio riscossione o fallimenti). Bloccati anche i termini di pagamento e invio documenti dal 1° agosto al 4 settembre, secondo quanto previsto dal Dl 193/2016 e dal Dl 223/2006, con eccezioni per accessi, ispezioni e rimborsi IVA.

Ravvedimento speciale bis: torna la sanatoria per il CPB 2025-2026

L’iter parlamentare del D.L. 84/2025 ha portato all’approvazione di un emendamento che riporta in vita la possibilità di sanare le posizioni fiscali attraverso il ravvedimento speciale bis.

Si tratta, nella sostanza, di una riedizione dell’istituto già sperimentato con l’art. 2-quater D.L. 113/2024, ma con alcune modifiche che meritano attenzione. La misura si rivolge ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità per  le annualità dal 2019 al 2023 e che, contestualmente, decidono di aderire al concordato preventivo biennale per il periodo 2025-2026. Resta ferma la scadenza del 30.09.2025 per l’adesione al CPB.

I presupposti soggettivi rimangono rigidi. Occorre che il contribuente abbia applicato gli ISA per i periodi interessati dalla sanatoria, che aderisca al concordato preventivo biennale nei termini previsti e che non ricorra in cause di esclusione dall’applicazione degli indici per le annualità da sanare. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare rileva il periodo in corso al 31.12 di ciascun anno di riferimento.

Il cuore dell’istituto resta il calcolo dell’imposta sostitutiva, parametrato sui voti ISA conseguiti. La base imponibile si determina incrementando il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato mediante coefficienti variabili: 5% per voto 10, fino al 50% per voti inferiori a 3. Per l’Irap si applica un’aliquota sostitutiva fissa del 3,9%, indipendentemente dal voto conseguito. Diverso il discorso per le imposte sui redditi riferite alle annualità 2019, 2022 e 2023: qui l’aliquota varia dal 10% (voti pari o superiori a 8) al 15% (affidabilità inferiore a 6), passando per il 12% per voti compresi tra 6 e 8. Viene prevista inoltre la riduzione del 30% dell’imposta sostitutiva per i periodi 2020 e 2021.

Detrazioni per Ecobonus e Bonus ristrutturazioni

A partire dalle spese sostenute nel 2025, le aliquote delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus), recupero del patrimonio edilizio e Sismabonus subiscono una riduzione rispetto agli anni precedenti.

In particolare:

1) Ecobonus:

  • 36% per le spese 2025;
  • 30% per le spese 2026-2027;
  • 50% (2025) e 36% (2026-2027) per interventi su abitazione principale da parte di proprietari o titolari di diritti reali.

2) Bonus ristrutturazioni (art. 16 TUIR):

  • 36% (2025);
  • 30% (2026-2027);
  • 50% (2025) e 36% (2026-2027) per l’abitazione principale. Il limite massimo di spesa resta di 96.000 euro per unità immobiliare.

3) Sismabonus:

  • 36% (2025);
  • 30% (2026-2027);
  • 50% (2025) e 36% (2026-2027) se l’intervento riguarda l’abitazione principale.

Per tutti gli interventi in corso (avviati entro il 31 dicembre 2024), la detrazione già fruita continuerà a essere valida, ma le nuove spese dovranno adeguarsi ai nuovi limiti e alle nuove aliquote.

2.000 euro di franchigia per le plusvalenze 2023 da criptovalute

Per il calcolo della base imponibile delle plusvalenze da criptovalute realizzate nell’anno di imposta 2023, è riconosciuta una franchigia di 2.000 euro. Se il contribuente non ha potuto tener conto di tale franchigia potrà richiedere il rimborso della maggior imposta sostitutiva versata.

Le modalità di tassazione dei proventi conseguiti dalla compravendita di cripto-attività sono definite dall’art. 1, cc. da 126 a 139 L. 197/2022, che sono state trasfuse nell’ambito degli artt. 67 e 68 D.P.R. 22.12.1986, n. 917. Puntuali indicazioni in merito a tale disciplina sono fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 27.10.2023 n. 30/E e, da ultimo, con la risposta all’interpello del 19.05.2025, n. 135, cui si rinvia per gli opportuni approfondimenti.

In particolare, a norma dell’art. 67, c. 1, lett. c-sexies del Tuir, si assumono quali redditi diversi “… se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente … le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate …”.

Le plusvalenze sono costituite, ex art. 68, c. 1, lett. 9-bis, del Tuir dalla differenza dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate il valore di acquisto, documentato adeguatamente dal contribuente, la cui determinazione va operata utilizzando il costo medio ponderato per ogni categoria omogenea di asset con la stessa denominazione. La tassazione è prevista con la stessa aliquota applicabile alle attività finanziarie pari al 26%, a titolo di imposta sostitutiva

Entro il 30.06 la fruizione delle ferie non godute

Con l’approssimarsi del 30.06.2025, lavoratori e datori di lavoro devono prestare particolare attenzione alla gestione delle ferie maturate. La normativa vigente stabilisce infatti che i giorni di ferie devono essere fruiti entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione. Ciò significa che entro la fine del mese corrente i lavoratori dovranno fruire delle ferie maturate nel corso del 2023 e rimaste fino a oggi inutilizzate. Le ferie trovano fondamento nell’art. 36 Cost. che configura tale diritto come irrinunciabile e finalizzato a garantire il necessario ristoro psico-fisico del lavoratore.

Sul piano civilistico, l’art. 2109 c.c. disciplina le modalità di esercizio del diritto, stabilendo che il periodo di godimento deve essere possibilmente continuativo e il momento di fruizione viene determinato dal datore di lavoro bilanciando le esigenze dell’impresa con gli interessi del dipendente. La disciplina specifica è contenuta nell’art. 10 D.Lgs. 66/2003, che ha recepito le direttive europee 93/104/CE e 2000/34/CE sull’organizzazione dell’orario di lavoro.

Tale norma garantisce a tutti i lavoratori un periodo minimo di 4 settimane di ferie annuali retribuite, da utilizzarsi secondo una ripartizione temporale precisa: 2 settimane devono essere godute necessariamente durante l’anno di maturazione, mentre le restanti 2 settimane possono essere fruite anche in modo frazionato, purché entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno in cui sono maturate. Questa disposizione comporta che i datori di lavoro debbano verificare, entro il 30.06 di ogni anno, il corretto smaltimento del monte ferie accumulato.