Concordato preventivo biennale: impatto sul bilancio 2024

Le imprese interessate al concordato preventivo biennale (CPB), principalmente contribuenti di dimensioni medio-piccole, devono tenere conto di implicazioni specifiche sia nella determinazione dell’onere fiscale sia nella rappresentazione in nota integrativa.

Il meccanismo del CPB si basa sulla determinazione forfettaria e vincolante del reddito imponibile per un biennio, indipendentemente dal risultato contabile dell’esercizio. Questa impostazione genera una naturale disconnessione tra il risultato economico determinato secondo i principi contabili nazionali (civilistico) e l’imponibile fiscale. Questa asimmetria assume una particolare rilevanza in bilancio, in quanto incide su:

– determinazione dell’onere fiscale corrente;

– rappresentazione della fiscalità differita;

– informativa ex art. 2427 c.c. e secondo i criteri del principio contabile OIC 25.

Nel caso in cui il bilancio venga redatto in forma ordinaria, l’OIC 25 (par. 93) impone di presentare una riconciliazione tra l’onere fiscale teorico (applicato al risultato ante imposte) e l’onere fiscale corrente determinato secondo le regole tributarie. Per le imprese che aderiscono al CPB, questa informativa diventa cruciale. Infatti, poiché l’imposta è calcolata su un reddito predefinito e non sul risultato d’esercizio, in questo caso sarà necessario spiegare chiaramente la natura di questa divergenza nella nota integrativa. È opportuno specificare che l’onere fiscale deriva da un’imposizione presuntiva concordata e non dalla base imponibile ordinaria.

Perdite fiscali, vale la norma in vigore quando si compensano

Con l’ordinanza 30.04.2025, n. 10919 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su una questione cruciale nella gestione delle perdite fiscali pregresse: quale disciplina applicare quando le perdite, formatesi sotto un determinato regime normativo, vengono utilizzate in compensazione in un periodo successivo caratterizzato da regole diverse.

La vicenda nasce dal tentativo di una società di compensare nel 2011 perdite generate nel triennio 2005-2007. Si tratta di un caso emblematico che mette in luce le complessità derivanti dalla stratificazione normativa che ha caratterizzato la materia negli ultimi vent’anni.

L’Amministrazione Finanziaria, sulla base delle indicazioni contenute nella circolare 21.12.2011, n. 53/E, aveva sostenuto l’applicabilità del regime introdotto dal D.L. 98/2011, quello che prevede il limite quantitativo dell’80% del reddito imponibile, mentre il contribuente invocava il più favorevole regime previgente. La materia del riporto delle perdite ha infatti conosciuto una profonda trasformazione con l’intervento del legislatore nel 2011, che ha abrogato il previgente limite temporale quinquennale introducendo però una soglia quantitativa alla compensazione. È interessante notare come, nella prassi operativa, questa modifica abbia creato inizialmente non poche perplessità interpretative, proprio in relazione al trattamento delle perdite pregresse.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, emergeva un ulteriore profilo di complessità: le perdite derivavano dall’acquisizione di un ramo d’azienda, circostanza che secondo l’Agenzia delle Entrate escludeva la qualificazione come “perdite da start-up”. Va ricordato che la disciplina del 2005 consentiva il riporto illimitato delle perdite realizzate nei primi 3 esercizi di attività, purché relative a nuova attività produttiva.

Bonus elettrodomestici

Il comma 3-bis, aggiunto dalla Camera, interviene sull’iter di attuazione del cd. bonus elettrodomestici, previsto dalla legge di bilancio 2025, eliminando il riferimento alla nuova classe energetica B come soglia minima di efficienza per l’acquisto (e quindi per l’erogazione del contributo) e rinviando a un decreto interministeriale l’individuazione degli elettrodomestici ad elevata efficienza energetica ai fini del corrispondente smaltimento dell’elettrodomestico sostituito di classe energetica inferiore a quello nuovo. Si prevede inoltre che la gestione dei contributi avverrà tramite la piattaforma informatica gestita da PagoPa, mentre le attività istruttorie, di verifica e controllo, saranno svolte da Invitalia: tali costi gestionali graveranno sui 50 milioni disponibili ai sensi della citata legge di bilancio, entro il limite del 3,8%. Il bonus elettrodomestici, fino a 200 euro, sarà erogato con sconto in fattura, verrà applicato direttamente al momento dell’acquisto e si potrà ottenere per i dispositivi di tutte le classi energetiche, a condizione che siano stati prodotti all’interno dell’UE. L’acquirente potrà giovare dell’agevolazione fiscale nei limiti del 30% del costo di acquisto del bene, per un importo non superiore ai 100 euro per ciascun prodotto. Tale limite viene innalzato a 200 euro se il nucleo familiare del compratore ha un ISEE inferiore ai 25.000 euro

La valutazione fiscale delle criptovalute

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 21.03.2025, n. 78, ha ribadito che le componenti positive o negative, derivanti dalla valutazione di fine anno delle cripto-attività, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa ai fini fiscali. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’art. 110, c. 3-­bis del Tuir, introdotto dall’art. 1, c. 131 della legge di Bilancio 2023, stabilisce che: ”In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall’imputazione al conto economico”. Ne deriva che il citato c. 3-bis dell’art. 110 del Tuir costituisce una deroga in toto all’applicazione della disciplina contenuta nell’art. 92 del Tuir.

Infatti, come precisato nel paragrafo 3.5 della circolare 30/E/2023, ”per ragioni di ordine logico-sistematico, i fenomeni di valutazione o di quantificazione concernenti le cripto-­attività devono essere oggetto di apposite variazioni ­ a seconda dei casi ­ in aumento o in diminuzione, nelle ipotesi in cui tali asset siano rilevati in bilancio come:

– beni immateriali, in relazione agli eventuali ammortamenti relativi al maggiore valore non riconosciuto ai fini fiscali rispetto al valore di iscrizione;

– rimanenze di beni materiali o di attività finanziarie classificate nell’attivo circolante, con riferimento alle variazioni di cui all’articolo 92 e 94 del Tuir;

– attività finanziarie immobilizzate, in relazione alle rettifiche di valore di cui agli articoli 94 e 110 del Tuir”.

Criptoattività, plusvalenze tassate solo se superano l’importo di 2mila euro

Le plusvalenze fiscalmente rilevanti realizzate nel periodo d’imposta 2024 in  relazione alle criptoattività, se superiori all’importo di 2mila euro su base annua,  sono tassabili solo per la quota che eccede tale franchigia e non per l’intero  ammontare. È questa l’importante novità che emerge dalle istruzioni definitive al  quadro RT del modello Redditi 2025, che segnano un importante cambio di rotta  rispetto alle istruzioni pubblicate lo scorso anno, in base alle quali l’ammontare di  2mila euro era stato considerato una soglia, anziché una franchigia. L’ulteriore  novità dei modelli dichiarativi che trova applicazione con riferimento ai redditi del  2024 è rappresentata dal fatto che quest’anno tali plusvalenze potranno essere  dichiarate anche nella sezione V del modello 730. Di conseguenza, un contribuente  che a titolo di esempio abbia realizzato nel corso del 2024 plusvalenze dalla  cessione o permuta di criptoattività pari a 10mila euro, dovrà sottoporre a  tassazione solo l’importo di 8mila euro, in quanto la franchigia di 2mila opera come  una vera e propria deduzione dalla base imponibile.  In base alle istruzioni fornite lo scorso anno e le specifiche tecniche dei software  dichiarativi (si veda Il Sole 24 Ore del 9 luglio 2024) a fronte di una plusvalenza di  10mila il contribuente avrebbe dovuto tassare l’intero ammontare in quanto le  istruzioni delle Entrate qualificavano i 2mila euro come soglia e non come  franchigia.  

Fringe benefit fabbricato in locazione, uso o comodato al lavoratore

Il fabbricato concesso in locazione, uso o comodato al lavoratore subordinato costituisce un elemento retributivo in natura. Occorre quantificare il benefit concesso determinandone il valore normale del bene, in questo caso, o comunque del servizio in quanto costituisce un reddito per il lavoratore. Il valore normale è il prezzo o corrispettivo mediamente praticati per i beni e servi della stessa specie o similari, in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Nel momento i cui si attribuisce l’alloggio o l’abitazione occorre determinare:

– l’incidenza sugli elementi retributivi come il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso: per l’incidenza su altri elementi retributivi occorre far riferimento a quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda;

– l’incidenza sulla base imponibile contributiva.

Per determinare la retribuzione imponibile occorre verificare la tipologia e la destinazione d’uso dell’immobile:

1. alloggio ad uso strumentale allo svolgimento dell’attività lavorativa con obbligo, in capo al dipendente, di dimorarvi come ad esempio accade ai custodi o ai portieri;

2. alloggio ad uso non strumentale ovvero senza obbligo di dimora in capo al lavoratore.

OBBLIGO PEC PER GLI AMMINISTRATORI SOCIETA’

 Il MIMIT ha diffuso la nota n 43836 del 12 marzo 2025 con i primi chiarimenti relativi all’obbligo di PEC per gli amministratori di società introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio.

Tra i chiarimenti, la Nota evidenzia che le imprese già costituite al 1° gennaio possono provvedere all’adeguamento al nuovo adempimento entro il 30 giugno 2025

Ogni amministratore, indipendentemente dal ruolo specifico ricoperto all’interno della società, dovrà dotarsi di una PEC e comunicare il relativo indirizzo al Registro delle Imprese territorialmente competente, affinché il dato possa essere inserito nella visura camerale della società di cui fa parte. Nelle società governate da un amministratore unico è sufficiente che l’unico amministratore attivi una casella PEC personale mentre per le società con organi amministrativi collegiali, tutti i membri del consiglio, inclusi il presidente e i consiglieri, dovranno dotarsi di una PEC personale

Presentazione domanda di ammissione alla rottamazione-quater

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con comunicato stampa del 11.03.2025, ha reso nota l’approvazione e la messa a disposizione dell’applicativo telematico per chiedere la riammissione alla definizione agevolata (rottamazione-quater). Si ricorda che i contribuenti, che al 31.12.2024 avevano piani di pagamento decaduti dalla definizione agevolata, possono presentare la domanda di riammissione esclusivamente online entro il 30.04.2025.

Ristrutturazioni edilizie, chiarimenti sui condomini

Si specifica che i condomìni minimi con amministratore devono comunicare i dati relativi agli interventi, mentre quelli senza amministratore non sono tenuti a farlo. Ulteriori Faq trattano casistiche particolari come pertinenze, sismabonus, posti auto e supercondomìni. Infine, l’Agenzia mette a disposizione un software specifico per la compilazione e il controllo dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione.

Quali sono gli obblighi di comunicazione per gli amministratori nei lavori condominiali:

Gli amministratori di condominio hanno degli obblighi di comunicazione relativi agli interventi edilizi effettuati sulle parti comuni degli edifici. Ecco quali sono questi obblighi:

– comunicazione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico: l’amministratore è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali entro il 16.03 dell’anno successivo. Per l’invio di questi dati, l’Agenzia mette a disposizione un apposito software per la compilazione e il controllo;

Vincite da casinò extra-UE imponibili in Italia

Nel periodo d’imposta oggetto di esame (2010), la normativa italiana (ex art. 67, c. 1, lett. d) e art. 30 D.P.R. 600/1973) prevedeva l’imponibilità ai fini Irpef delle vincite ottenute nelle case da gioco estere e, viceversa, l’esenzione delle vincite realizzate nei casinò italiani, in quanto già assoggettati all’imposta sugli intrattenimenti (D.Lgs. 60/1999). Di conseguenza, i residenti italiani che conseguivano vincite nei casinò esteri erano tenuti a dichiararle ai fini della determinazione della base imponibile. Successivamente:

– nella sentenza 22.10.2014 (cause C-344/13 e C-367/13), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha riconosciuto la natura discriminatoria della normativa italiana, in quanto in grado di penalizzare le vincite conseguite nei casinò di altri Stati membri rispetto a quelle ottenute in Italia, in ciò limitando la libera prestazione dei servizi (in particolare, il diverso trattamento fiscale per i giocatori di poker professionisti è stato giudicato in contrasto con il diritto europeo);

– a seguito di questa sentenza, l’art. 6 L. 122/2016 ha modificato la disciplina fiscale, assimilando la tassazione delle vincite nei casinò dell’UE e dello Spazio Economico Europeo (SEE) a quella dei casinò italiani (in tal senso, infatti, il nuovo c. 1-bis dell’art. 69 del Tuir ha previsto l’esenzione delle vincite conseguite in case da gioco situate in Italia, nell’UE e nel SEE);

– nell’ordinanza 14.05.2021, n. 13038 la Corte di Cassazione ha ribadito la necessità di escludere dai redditi diversi le vincite dei casinò degli Stati membri dell’UE.