Quando diventa imponibile – Per contro, se l’iniziativa assume un taglio selettivo o premiale, l’esclusione non opera. Ciò avviene, ad esempio, quando la cena è collegata alla performance individuale o di specifici team e prevale la funzione retributiva. In tali casi l’utilità perde la natura di liberalità a valenza sociale e si qualifica come compenso in natura, soggetto al regime ordinario e ai relativi limiti.
Riflessi su Tfr e altri istituti – La ricorrenza della cena, specie nel periodo natalizio, può assumere rilievo retributivo. Ai fini del Tfr, concorrono gli elementi non occasionali: un evento programmato e reiterato tende a perdere l’occasionalità e, in linea teorica, il valore pro quota può concorrere al Tfr (Cass. Civ., Sez. Lav., 16.09.2024 n. 24801), salva diversa disciplina collettiva.
Quanto agli altri istituti, prevalgono le regole contrattuali: le mensilità aggiuntive si determinano su voci stabili e continuative (Cass. Civ., Sez. Lav., 30.12.2022, n. 38172); la retribuzione feriale comprende solo componenti intrinsecamente connesse alle mansioni (Cass. Civ., Sez. Lav., 16.05.2025, n. 13042); l’indennità sostitutiva del preavviso riflette la retribuzione “normalmente spettante” e include solo voci continuative, non liberalità episodiche (Cass. 22.06.2000, n. 8496).
Ne discende che un benefit ricreativo annuale, privo di continuità e di nesso funzionale con la prestazione, resta, di regola, fuori dalle basi di computo.
Conclusione operativa – In definitiva, la cena aziendale richiede scelte chiare, coerenti e documentate: se strutturata come welfare ricreativo, aperto alla generalità o a categorie omogenee, accede all’esenzione fiscale e contributiva; se, invece, presenta connotati selettivi o premiali, va trattata come compenso in natura, con applicazione del regime ordinario. Pertanto, mantenere allineate finalità dichiarate e modalità operative consente di prevenire riqualificazioni e contenziosi, trasformando un gesto di convivialità in una leva di governance efficace e sostenibile.