Iva al 4% per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Il trattamento Iva è uno degli aspetti rilevanti nella pianificazione dei lavori pubblici di un ente locale. Per investimenti che, in netta prevalenza, sono estranei all’esercizio di un’attività commerciale, cosicché è preclusa la detrazione dell’imposta, la fruibilità o meno di un’aliquota agevolata, in luogo del 22%, significa risparmio di spesa, quindi maggiore disponibilità di risorseha fatto eccezione la portata di un’altra importante agevolazione, quella contenuta nel n. 41-ter, Tab. A, parte II, che concede l’Iva ultraridotta del 4% per la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Prima e determinante peculiarità di questa agevolazione consiste nella limitazione alle prestazioni di servizi, non anche alla mera cessione di beni, diversamente dall’Iva 10% contemplata per le opere di urbanizzazione e gli interventi di recupero (cfr. nn. 127-sexies/terdecies). Ne consegue che l’aggiudicatario è “appaltatore”, cioè deve realizzare opere nel loro insieme atte all’abbattimento delle barriere architettoniche, non mero “fornitore” di beni.

Da notare che la “cessione con posa” non costituisce, secondo costanti indirizzi giurisprudenziali e di prassi, prestazione di servizi ma cessione di beni. L’esempio è offerto dalla Corte di Giustizia 29.03.2007, causa C-111/05, la quale evidenzia la necessità di verificare se i servizi resi dal fornitore si limitino alla semplice posa in opera del bene, senza che lo stesso subisca alcuna alterazione, ovvero, se siano diretti a modificare la natura del bene e/o ad adattarlo alle esigenze specifiche del cliente. Soltanto in questo secondo caso, si tratta di servizio e non cessione. L’Agenzia delle Entrate ha enunciato recentemente quanto stabilito dal giudice comunitario, negando l’applicazione del citato n. 41-ter per il fatto che, nel caso trattato, “l’incidenza del corrispettivo della posa in opera si aggira in media intorno al 26% del corrispettivo totale, mentre la parte prevalente del corrispettivo è rappresentata dal valore degli infissi”.

Registro allo 0,5% nell’aumento di capitale con compensazione

Con l’ordinanza 7.09.2026, n. 25106, la Cassazione ha analizzato la tassazione, ai fini dell’imposta di registro, della delibera con cui l’assemblea straordinaria di una società per azioni, a fronte di perdite per oltre 4,7 milioni di euro, azzera il capitale sociale di 3 milioni e lo ricostituisce contestualmente allo stesso importo delle perdite, mediante compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dai soci verso la società. Nel caso specifico il notaio rogante aveva autoliquidato l’imposta fissa di 200 euro (ex art. 4, lett. a), n. 5) della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, che tassa in misura fissa gli aumenti di capitale in denaro. Viceversa, l’Agenzia delle Entrate aveva riliquidato l’imposta proporzionale nella misura dello 0,50% (ex art. 6 della stessa Tariffa) valorizzando la compensazione enunciata nell’atto. I giudici di merito, in entrambi i gradi, avevano dato ragione al contribuente, ritenendo le compensazioni “chiaramente ed indissolubilmente funzionali” alla sottoscrizione dell’aumento e prive di autonomia rispetto a un vero finanziamento soci, mancando termine di restituzione e interessi.

Panoramica dei bonus edilizi 2027

Verso un ulteriore ridimensionamento delle detrazioni: 36% per l’abitazione principale e 30% per gli altri immobili. Centrale la data del pagamento entro il 31.12.2026.

Il 2027 si presenta come un anno di ulteriore riduzione delle principali agevolazioni fiscali riconosciute per gli interventi edilizi. Salvo modifiche che potrebbero essere introdotte dal legislatore con i prossimi provvedimenti di finanza pubblica, il quadro già delineato dalla normativa prevede, infatti, un ridimensionamento delle aliquote rispetto a quelle applicabili nel 2026. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica e per il sismabonus, la disciplina attualmente vigente distingue tra immobili adibiti ad abitazione principale e altre unità immobiliari. Nel 2026 la detrazione è riconosciuta nella misura del 50% per le spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento quando gli interventi riguardano l’abitazione principale. Per gli altri immobili l’aliquota ordinaria è invece pari al 36%.

Dal 2027 il beneficio sarà meno favorevole. La detrazione per interventi sull’abitazione principale scenderà dal 50% al 36%, per gli immobili diversi dall’abitazione principale dal 36% al 30%. Il limite massimo di spesa resta nel 2026 e nel 2027 pari a 96.000 euro per unità immobiliare. La riduzione interessa anche gli interventi di efficientamento energetico: per il triennio 2025-2027 è previsto un sistema di aliquote differenziate e nel 2027, anche per questa tipologia di interventi, il riferimento sarà quindi al 36% per l’abitazione principale e al 30% negli altri casi.