Iva al 4% per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Emblematico è il caso del c.d. “parco giochi inclusivo”, che definisce l’area verde attrezzata progettata per consentire a tutti i bambini, con o senza disabilità (motorie, sensoriali o cognitive), di giocare e socializzare insieme senza barriere architettoniche, intervento che lodevolmente è sempre più diffuso nella programmazione dei Comuni.

Ammesso che i giochi e le attrezzature a questi connessi possano ricondursi all’abbattimento di barriere architettoniche (non risultano pronunciamenti specifici a riguardo), secondo le prescrizioni del D.M. 236/1989, a cui l’Agenzia delle Entrate rimanda ricorrentemente (con l’eccezione della risposta all’interpello n. 267/2024), la mera fornitura non può beneficiare dell’agevolazione 4% se non quale complemento di un appalto di lavori pubblici affidato allo stesso soggetto.

Da notare, tuttavia, che un parco giochi inclusivo è pur sempre uno spazio di verde attrezzato o, in ogni caso, un’area verde di quartiere e, come tale, opera di urbanizzazione primaria o secondaria ex art. 4 L. 847/1964. Da ciò consegue l’agevolazione Iva 10% per la fornitura di prodotti finiti (quali i giochi) per la realizzazione ex novo ai sensi del n. 127-sexies, Tab. A, parte III del D.P.R. 633/1972 o per l’esecuzione di interventi di recupero eccedenti la manutenzione straordinaria su opere già esistenti. Tale ultima situazione comporterebbe (almeno) l’agevolazione 10% prevista, sempre estesa alla mera fornitura di beni finiti (i giochi) che si incorporano al suolo, dal n. 127-terdecies della citata Tab. A.

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