Registro allo 0,5% nell’aumento di capitale con compensazione

La Cassazione, riformando sul punto, ha accolto il ricorso dell’Agenzia e, decidendo nel merito, ha confermato la tassazione proporzionale. Il primo profilo ha riguardato l’enunciazione (ex art. 22 D.P.R. 131/1986). La Corte ha ribadito, senza novità rispetto ai precedenti (Cass. nn. 3841/2023 e 18640/2026), che la coincidenza di parti tra atto enunciante e atto enunciato è integrata anche quando la delibera riguarda la società mentre l’atto enunciato, la compensazione, coinvolge anche i singoli soci. Viceversa, il punto innovativo riguarda l’oggetto dell’enunciazione. Al riguardo i giudici hanno:

– da un lato, escluso l’esistenza di un finanziamento soci enunciato (effetto che avrebbe comportato l’aliquota del 3% – ex art. 9 della Tariffa – secondo lo schema già seguito da Cass. n. 15585/2010);

– dall’altro, qualificato l’atto come compensazione (ex art. 1241 c.c.), o in alternativa come remissione parziale del credito del socio, entrambe soggette all’imposta dello 0,50% (ex art. 6 della Tariffa).

Il cuore della decisione è l’esclusione dell’operazione dall’art. 4, lett. a) che si applica solo agli “atti propri della società”, espressione della volontà assembleare: richiamando la Cass. n. 4754/2024 sulla rinuncia al finanziamento soci e le Sezioni Unite n. 14432/2023 (secondo cui la norma disciplina il genus degli “atti societari” e non ogni operazione a essi collegata), la Corte ha evidenziato che l’aumento resta un atto della società, ma la compensazione (o la remissione) è un atto del singolo socio, e che il collegamento funzionale tra i 2 negozi non ne elimina l’autonomia giuridica né, quindi, l’autonoma tassabilità.

Si tratta di un orientamento privo di precedenti specifici e non in linea con la prassi finora seguita che, al contrario, ha valorizzato l’inscindibilità economica dell’operazione per attrarre l’intera delibera nella tassazione fissa riservata agli atti societari. Resta da chiarire come vada gestita l’enunciazione quando il credito derivi da rapporti extrasociali diversi, ad esempio forniture o rapporti risarcitori: si tratta di ipotesi non affrontate direttamente, ma che il principio espresso è destinato a riguardare. Per notai e professionisti che assistono il ripianamento di perdite mediante compensazione dei crediti soci, la pronuncia impone una rivalutazione delle prassi di autoliquidazione: occorrerà considerare, oltre all’imposta fissa sulla delibera, l’eventuale 0,50% sulla compensazione enunciata nello stesso atto, con rischio di successivi avvisi di liquidazione, salvo un consolidamento dell’indirizzo o un chiarimento di prassi dell’Amministrazione Finanziaria.

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