CPB e circolare n. 8/E/2026

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 6.10.2026, n. 8/E, pubblicata a ridosso del termine del 2.11.2026 per l’adesione al concordato preventivo biennale 2026-2027, ha già ricevuto ampio commento sui profili del rinnovo e della nuova disciplina della decadenza, con la possibilità, introdotta dall’art. 19, c. 3-bis D.Lgs. 13/2024, di regolarizzare errori od omissioni tramite dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso. Meno valorizzati, ma non meno rilevanti per la convenienza dell’istituto, sono 3 ulteriori profili su cui la circolare offre indicazioni puntuali.

Il primo riguarda il regime opzionale di imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato, disciplinato dall’art. 20-bis D.Lgs. 13/2024: i contribuenti possono assoggettare a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, addizionali comprese, la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione che eccede il reddito effettivo del periodo precedente, rettificato secondo gli artt. 15 e 16 del medesimo decreto al netto di plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze e perdite su crediti. L’aliquota è graduata in base al punteggio ISA conseguito nel periodo precedente a quelli di concordato: 10% con punteggio pari o superiore a 8, 12% tra 6 e 8, 15% sotto 6; sulla quota di eccedenza che supera 85.000 euro si applicano invece le aliquote ordinarie piene, il 43% per i soggetti Irpef e il 24% per i soggetti Ires. Il versamento segue le regole del saldo delle imposte sui redditi, con possibilità di differimento di 30 giorni maggiorando l’importo dello 0,40%.

Pos e scontrini: lettere di compliance, limiti della tolleranza del 5%

L’art. 33 D.Lgs. 148/2026, entrato in vigore il 12.08.2026, interviene sulle sanzioni relative ai dati dei pagamenti elettronici. La disposizione confronta il numero delle operazioni regolate elettronicamente, registrate e memorizzate per la trasmissione dei corrispettivi giornalieri, con quello dei pagamenti elettronici accettati. Quando la discrepanza non supera il 5%, esclude le sanzioni interessate dalla modifica, comprese quelle accessorie richiamate dalla norma. Il parametro non è quindi il valore monetario degli incassi. Inoltre, l’esclusione della sanzione pecuniaria si colloca nella disciplina delle irregolarità che non incidono sulla corretta liquidazione dell’imposta, prevista dall’art. 11, c. 2-quinquies D.Lgs. 471/1997. Restano fuori le omissioni sostanziali e il mancato collegamento degli strumenti.

Di conseguenza, una differenza contenuta tra importi Pos e documenti fiscali non diventa automaticamente irrilevante. Allo stesso modo, un divario elevato non dimostra da solo l’esistenza di vendite non certificate. L’intermediario deve anzitutto ricostruire l’origine dello scarto, confrontando gli allegati della comunicazione con i report del gestore, le fatture e i corrispettivi giornalieri. Duplicazioni, storni, rimborsi, cauzioni effettivamente restituibili o incassi relativi a operazioni già documentate possono spiegare l’anomalia. Le differenze temporali richiedono particolare attenzione: il semplice rinvio della fatturazione non giustifica l’incasso di un acconto quando il pagamento determina già l’obbligo di documentare l’operazione. Occorre verificare anche che i terminali e le convenzioni indicati siano correttamente attribuiti all’esercente e ai suoi punti vendita.