Il secondo profilo riguarda il pacchetto di ulteriori benefici riservato a chi rinnova il concordato, introdotto dal nuovo c. 1-bis dell’art. 14 D.Lgs. 13/2024 in sostituzione delle agevolazioni ordinarie di cui all’art. 9-bis, c. 11, lett. a), b) ed e) D.L. 50/2017: l’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti sale a 100.000 euro annui per l’Iva e a 70.000 euro per dirette e Irap, contro le soglie ordinarie di 70.000 euro e 50.000 euro; l’esonero dal visto o dalla garanzia per i rimborsi Iva arriva fino a 100.000 euro, in luogo dei 70.000 generali; i termini di decadenza per l’accertamento di imposte dirette e Iva sono anticipati di 2 periodi d’imposta, e non di uno solo come per la generalità degli aderenti. Il c. 1-ter aggiunge la possibilità, per chi rinnova, di rateizzare senza interessi, in deroga all’art. 20 D.Lgs. 241/1997, le somme dovute a saldo e acconto per i periodi concordati.
Il terzo profilo riguarda l’architettura di controllo e sanzione dell’istituto: per gli aderenti, l’art. 34, c. 1 limita i poteri di accertamento analitico-induttivo (ex art. 39 D.P.R. 600/1973), salvo cause di decadenza; il c. 2 prevede invece che verso chi non aderisce o decade sia intensificata l’attività di controllo di Agenzia e Guardia di Finanza, incrociando tutte le banche dati disponibili, inclusa l’Anagrafe dei conti finanziari.
A completare il quadro, l’art. 2-ter D.L. 113/2024 dimezza le soglie per le sanzioni accessorie di cui all’art. 12 D.Lgs. 471/1997 verso chi, destinatario di una proposta, non vi abbia aderito o sia decaduto per inosservanza degli obblighi, con analoga regola per chi, per le annualità 2018-2022, non si sia avvalso del ravvedimento speciale.
Questi 3 elementi compongono un quadro che va oltre il mero confronto tra il reddito concordato e quello atteso: la tassazione agevolata dell’eccedenza, i vantaggi procedurali e finanziari riservati proprio a chi rinnova e lo scudo dai poteri di accertamento ordinario, a fronte di un regime sanzionatorio più severo per chi resta fuori, rendono la simulazione di convenienza un esercizio più ampio di quello incentrato sui soli dati reddituali, da illustrare con attenzione ai contribuenti in vista della scadenza del prossimo 2.11.