La lettera costituisce un invito alla verifica, non un avviso di accertamento. Se il disallineamento dipende da dati inesatti o da circostanze documentabili, il contribuente può fornire chiarimenti attraverso Civis o gli altri recapiti indicati nella comunicazione, anche tramite il professionista incaricato. La risposta deve collegare ogni spiegazione alle transazioni interessate, evitando giustificazioni generiche. Se emergono invece operazioni non certificate, la regolarizzazione mediante ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 D.Lgs. 472/1997, va ricostruita considerando tutte le violazioni effettivamente commesse. Non basta versare una somma corrispondente allo scarto: occorre valutare documentazione omessa, Iva, interessi, sanzioni e conseguenze sulle imposte sui redditi e sull’Irap, quando dovuta. Anche i forfetari devono verificare i maggiori ricavi e i relativi effetti sul regime applicato.
Termini e modalità vanno ricavati dalla singola comunicazione, senza assumere che esistano scadenze uniformi per ogni campagna. Deve inoltre restare distinto il controllo sui dati 2025 dall’obbligo di collegamento Pos-registratore, operativo dal 1.01.2026 in base alla L. 207/2024. L’abbinamento è logico e si effettua nel portale Fatture e Corrispettivi, secondo il provvedimento 31.10.2025, n. 424470; per gli strumenti attivi a gennaio il termine iniziale era il 20.04.2026. La riconciliazione periodica degli incassi, accompagnata dalla conservazione dei giustificativi, consente di prevenire anomalie e predisporre risposte verificabili. La soglia del 5% deve quindi essere applicata alla specifica irregolarità prevista dalla legge, mantenendo separati conteggio dei pagamenti, importi incassati e corretto assolvimento delle imposte.