L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 21.02.2020, n. 3/E, ha adottato una lettura ragionevole: la descrizione può essere sintetica, ma deve restare sufficiente a individuare il bene o il servizio. Nel caso della ristorazione sono ritenute adeguate formule come “primo”, “secondo”, “dolce” oppure “pasto completo”. Il ristoratore non deve trasformare il documento commerciale in una replica del menù, ma deve evitare causali eccessivamente indistinte. Scrivere soltanto “somministrazione”, senza ulteriori elementi, rischia di non bastare. La descrizione deve far capire cosa è stato acquistato, almeno per categoria: “pasto completo” è accettabile perché richiama un servizio strutturato, mentre causali prive di contenuto effettivo espongono a contestazioni.
Più delicato è il discorso della fattura. Qui entra in gioco l’art. 21, c. 2, lett. g) D.P.R. 633/1972, che impone di indicare natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione. Anche la direttiva 2006/112/CE, all’art. 226, richiede indicazioni sull’entità e sulla natura dei servizi resi. La tolleranza verso descrizioni vaghe si riduce sensibilmente rispetto al documento commerciale.
La giurisprudenza di legittimità lo ha chiarito più volte. La Cassazione, con l’ordinanza n. 9912/2020, ha ritenuto irregolare il documento vago e non collocabile con precisione. Con l’ordinanza n. 32369/2022 ha precisato, tuttavia, che l’Amministrazione Finanziaria deve valutare anche i documenti integrativi forniti dal contribuente: contratti, preventivi, ordini di servizio. Non basta quindi una formula sbagliata per chiudere ogni discorso, ma il rischio concreto resta.
La soluzione più prudente è distinguere i 2 piani: per il documento commerciale si possono usare descrizioni sintetiche per categoria, come “primo”, “secondo”, “bevande”, “pasto completo”; per la fattura è opportuno adottare una descrizione più robusta, ad esempio “servizio di ristorazione per pranzo aziendale”, con quantità, data e importo coerenti. Il punto critico, spesso sottovalutato, non è il documento commerciale, dove la prassi ammette descrizioni sintetiche, ma la fattura richiesta dal cliente: se compilata con formule troppo generiche, la contestazione sulla detrazione Iva può spostarsi dal ristoratore al soggetto che porta il costo in contabilità.