In tale prospettiva assume rilievo centrale il processo verbale di constatazione. L’art. 52 D.P.R. 633/1972 prevede che ogni accesso debba essere documentato mediante verbale contenente le attività svolte, le richieste formulate dai verificatori e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta, con indicazione delle ragioni dell’eventuale mancata sottoscrizione.
La Cassazione ha ritenuto che la sottoscrizione del verbale finale da parte di un soggetto individuato dal contribuente possa costituire valida conferma dei poteri rappresentativi esercitati durante la verifica, anche quando tali poteri non siano stati formalmente attribuiti all’inizio delle operazioni. Ciò consente di evitare che l’assenza temporanea del titolare o del legale rappresentante possa compromettere la regolarità dell’attività ispettiva.
I poteri dell’Amministrazione Finanziaria trovano comunque un limite nelle garanzie riconosciute al contribuente. Lo Statuto dei diritti del contribuente impone il rispetto dei principi di collaborazione, buona fede e trasparenza. Il soggetto verificato ha diritto a conoscere le ragioni del controllo, a farsi assistere da un professionista di fiducia, a ricevere copia dei verbali redatti nel corso delle operazioni e a formulare osservazioni sul processo verbale conclusivo. Salve specifiche eccezioni, l’avviso di accertamento non può essere emanato prima del decorso di 60 giorni dalla consegna del PVC.
La pronuncia della Cassazione conferma dunque un orientamento ormai consolidato: nelle verifiche presso i locali dell’impresa prevale l’effettività della rappresentanza rispetto ai formalismi, fermo restando il necessario rispetto delle garanzie procedimentali poste a tutela del contribuente.