Accessi fiscali in azienda: regole, limiti e tutele

L’accesso presso la sede dell’impresa rappresenta uno degli strumenti istruttori più incisivi riconosciuti all’Amministrazione Finanziaria e alla Guardia di Finanza nell’ambito dell’attività di controllo fiscale. La disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 52 D.P.R. 633/1972, richiamato dall’art. 33 D.P.R. 600/1973 per le imposte dirette, e attribuisce ai verificatori il potere di accedere nei locali in cui viene esercitata l’attività economica per effettuare ispezioni documentali, controlli, rilevazioni e acquisizioni di elementi utili all’accertamento.

L’accesso deve essere preceduto da apposita autorizzazione del responsabile dell’ufficio o del comandante del reparto competente. La normativa distingue inoltre tra locali destinati esclusivamente all’attività d’impresa, locali a uso promiscuo e abitazioni private, prevedendo per queste ultime garanzie rafforzate e l’intervento dell’autorità giudiziaria.

Uno dei temi più dibattuti riguarda la necessità della presenza del contribuente durante le operazioni ispettive. Sul punto la legge opera una distinzione precisa. L’obbligo della presenza del titolare o di un suo delegato è previsto esclusivamente per gli accessi effettuati presso studi professionali o artistici. Nessuna disposizione analoga è invece prevista per le verifiche svolte presso imprese, società o altri enti collettivi.

La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 10377/2026 ha ulteriormente chiarito tale principio, confermando che la validità dell’accesso presso i locali aziendali non dipende dalla presenza dell’imprenditore o del legale rappresentante. Le operazioni possono essere regolarmente eseguite anche attraverso soggetti che operano nell’organizzazione aziendale e che siano in grado di collaborare con i verificatori nella produzione della documentazione richiesta.

Particolarmente significativo è il chiarimento offerto dalla Suprema Corte in merito alla rappresentanza del contribuente durante la verifica. Secondo i giudici, non è necessario che l’incarico sia formalizzato mediante una procura scritta. La delega può risultare anche da comportamenti concludenti e dall’effettiva partecipazione del soggetto alle attività ispettive.