Cassazione: requisiti per la deducibilità sponsorizzazioni sportive

Secondo la Cassazione, per sfruttare la presunzione di pubblicità devono ricorrere 4 presupposti cumulativi: il soggetto sponsorizzato deve essere un ente sportivo dilettantistico (ASD o SSD) iscritto al RASD; il limite quantitativo di 200.000 euro annui deve essere rispettato; la sponsorizzazione deve essere finalizzata a promuovere l’immagine o i prodotti dello sponsor; infine, il beneficiario deve avere effettivamente posto in essere un’attività promozionale tangibile, come l’apposizione del marchio sulle divise, l’esposizione di striscioni o tabelloni sul campo da gioco, o altre forme equivalenti di visibilità.

Ed è proprio il 4° requisito a pesare nella pratica. Senza prova documentale dell’effettiva esecuzione delle prestazioni promesse, la presunzione legale non si attiva e la spesa rischia di essere riqualificata come rappresentanza, con ben più stringenti limitazioni alla deducibilità. Occorre dunque curare il contenuto dell’accordo, rendere verificabile l’attività promozionale svolta, conservare materiali fotografici, evidenze degli eventi, tracciabilità dei pagamenti e ogni elemento utile a dimostrare che la sponsorizzazione non è rimasta sulla carta.

L’ordinanza n. 8650/2026 torna a ricordare pertanto un principio che imprese, ASD e SSD dovrebbero tenere ben fermo: non conta il pregiudizio fiscale, conta la serietà dell’operazione. Quando la sponsorizzazione è reale, coerente e adeguatamente documentata, la contestazione non può trasformarsi in una censura astratta sulla convenienza economica dell’investimento. Le imprese che investono nella visibilità del proprio marchio e le realtà sportive che ricevono tali risorse hanno bisogno, prima ancora che di soluzioni standard, di un’impostazione corretta e consapevole. La giurisprudenza, ancora una volta, dice che la sostanza conta.

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