Affitti brevi: tassazione al 21% per 1° immobile e partita Iva dal 3°

Con la legge di Bilancio 2026, la disciplina degli affitti brevi viene ripensata in modo piuttosto netto. La maggioranza trova un punto di caduta che modifica la tassazione delle locazioni turistiche e, allo stesso tempo, prova a delimitare con maggiore chiarezza il confine tra gestione privata e attività imprenditoriale.

Il primo tassello riguarda l’estensione della cedolare secca al 21% al 1° immobile destinato alle locazioni brevi. Il riferimento resta il D.Lgs. 23/2011, che viene di fatto utilizzato come architrave dell’intervento. La novità sta nel fatto che la prima abitazione data in locazione turistica non rimane più ai margini del perimetro agevolato, se non per ipotesi speciali, ma vi rientra stabilmente. Il legislatore sceglie quindi di applicare un prelievo proporzionale uniforme al 21% anche sul 1° immobile utilizzato per affitti turistici, semplificando la mappa delle aliquote e cercando di chiudere alcune zone grigie emerse nella prassi. La struttura complessiva mantiene però un’aliquota del 26% sulla seconda casa, già vista nelle ultime manovre. Si crea così una distinzione abbastanza netta tra prima e seconda abitazione, su cui si dovrà ragionare di volta in volta, valutando la convenienza della cedolare rispetto al regime Irpef ordinario e verificando le condizioni soggettive del contribuente (residenza, situazione familiare, altri redditi).

Omaggi del professionista: possibile deducibilità e aspetti Iva

Gli omaggi donati da un soggetto lavoratore autonomo soggiacciono al seguente trattamento fiscale, differente a seconda che il bene sia omaggiato a:

– clienti/fornitori. si deve considerare quale spesa di rappresentanza ed è quindi deducibile nel limite dell’1% dei compensi ai sensi dell’art. 54-septies del Tuir. L’Iva è indetraibile se il bene ha un costo unitario superiore a 50 euro, mentre è detraibile se inferiore a tale soglia. Sono deducibili sia ai fini Irpef che ai fini Irap. La cessione gratuita è fuori campo Iva;

– dipendenti. Non può considerarsi una spesa di rappresentanza, ma viene considerato quale spesa per prestazione di lavoro dipendente. L’Iva è indetraibile. La cessione gratuita è fuori campo Iva. Per il dipendente se il bene omaggiato è in natura non è tassabile nel 2025 fino a 1.000 euro o 2.000 se con figli a carico.

La novità 2025 sta nell’obbligo di pagamento tracciabile dell’omaggio, introdotto dall’art. 1, c. 1, lett. e), n. 1) D.L. 17.06.2025, n. 84.

Se invece chi omaggia il bene è un forfetario nessuna spesa è deducibile per il sistema di determinazione forfetario del reddito. Se, invece, è un minimo (regime di vantaggio) gli omaggi se inferiori a 50 euro sono deducibili al 100%, mentre se superiori sono qualificabili come spese di rappresentanza deducibili secondo le regole ordinarie, nel limite dell’1% dei compensi (circ. 34/E/2009, par. 9).

Si ricorda che, per conteggiare la soglia di 50 euro, occorre sommare tutti i prodotti facenti parte il cestino; quindi, per esempio per rimanere sotto la soglia dei 50 euro e fruire della piena deducibilità del costo e detraibilità dell’Iva ogni singolo cesto deve essere formato per esempio da un bottiglia da 30 euro, un panettone da 10 euro e un formaggio da 10 euro.

Per quanto riguarda invece le cene di Natale esclusivamente verso la collettività dei dipendenti, il costo è deducibile nel limite del 75% e nel plafond del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (ex art. 100, c. 1 del Tuir). La relativa Iva è indetraibile.

Mentre se la cena viene organizzata non esclusivamente con i dipendenti, ma anche con clienti/fornitori o soggetti terzi il costo è deducibile nel limite del 75% e nel plafond delle spese di rappresentanza (1% dei compensi annui). L’Iva resta indetraibile.

Rimborsi chilometrici dei professionisti: chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 23.10.2025, n. 270, ha chiarito in modo puntuale il nuovo regime dei rimborsi spese di artisti e professionisti, in seguito alle modifiche apportate all’art. 54 D.P.R. 917/1986 dall’art. 5, c. 1, lett. b) D.Lgs. 192/2024, modifiche che entreranno in vigore a partire dal periodo d’imposta 2025 (dunque con impatto sul modello Redditi 2026).
Secondo la nuova disciplina, che recepisce il principio di onnicomprensività dei redditi professionali, non concorrono alla formazione del reddito le somme percepite a titolo di rimborso per spese sostenute nell’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente. Tali spese, tuttavia, non saranno deducibili dal reddito del professionista, salvo i casi di insolvenza del committente disciplinati dall’art. 54-ter, cc. 2-5 del Tuir.
Il legislatore ha così inteso superare la precedente criticità derivante dall’assoggettamento a ritenuta d’acconto di somme che non rappresentano un reale compenso, ma il semplice recupero di costi sostenuti per conto del cliente

Perché un rimborso possa essere escluso dal reddito imponibile, deve rispettare precisi requisiti: le spese devono essere effettivamente sostenute in relazione diretta all’incarico, indicate in fattura separatamente dai compensi e supportate da documentazione completa, da cui risulti la tipologia di spesa, il suo importo e la connessione con l’attività professionale. Solo in presenza di tali condizioni l’addebito può considerarsi analitico e, quindi, fiscalmente irrilevante. La norma richiede inoltre che i pagamenti avvengano con strumenti tracciabili, quali bonifici, carte di credito o debito, assegni o altre modalità previste dall’art. 23 D.Lgs. 241/1997. In mancanza di tracciabilità, le somme percepite saranno sempre imponibili.


La risposta ha fornito un’interpretazione approfondita della nozione di “spese addebitate analiticamente al committente”, chiarendo che tale requisito è soddisfatto solo se il professionista è in grado di dimostrare, con adeguata documentazione, che le spese sono state realmente sostenute per l’incarico e non costituiscono una forma indiretta di compenso.

Assegnazioni e trasformazioni agevolate: proroga anche nel 2026

L’art. 14 del disegno alla legge di Bilancio 2026, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17.10.20025 riporta in auge per l’ennesima volta la disciplina relativa all’assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci, nonché la trasformazione agevolata in società semplice e l’estromissione agevolata degli immobili strumentali dagli imprenditori individuali. La normativa del disegno di legge ricalca fedelmente la formulazione delle precedenti versioni (L. 208/2015, L. 197/2022 e L. 207/2024), limitandosi a un aggiornamento delle scadenze operative. Si conferma così un impianto normativo già collaudato, che gode di consolidata prassi interpretativa e applicativa (in tal senso si vedano le circolari dell’Agenzia delle Entrate nn. 26/E/2016 e 37/E/2016). La misura consente a società di persone e di capitali di assegnare o cedere, entro il 30.09.2026, beni immobili non strumentali e beni mobili registrati non utilizzati nell’attività d’impresa, applicando un’imposta sostitutiva dell’8% (ovvero del 10,5% per le società di comodo in almeno 2 dei 3 esercizi precedenti), calcolata sulla differenza tra il valore normale del bene e il suo costo fiscalmente riconosciuto

Rottamazione dei carichi pendenti ma non per tutti

Con la definizione dei carichi pendenti, i contribuenti possono definire in via agevolata i debiti pendenti con l’Agenzia della riscossione non solo di natura tributaria, ma anche previdenziale e amministrativa.
L’agevolazione consiste nell’estinzione del debito senza pagamento delle somme dovute a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e relativi aggi. Restano in ogni caso dovuti, oltre alla sorte capitale, anche le somme dovute a titolo di rimborso delle spese esecutive e di notifica della cartella.
La definizione si applica ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

In prima battuta va segnalato che, non tutti i debiti possono essere estinti, ma solo quelli derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73 e agli artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/72, o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Per i carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del Codice della strada non sono dovute le somme dovute a titolo di interessi, maggiorazioni, interessi di mora e di rateizzazione e aggi.

Non rientrano nella definizione i carichi affidati all’agente della riscossione attinenti ai versamenti richiesti a seguito di contenzioso.

Qual è il termine per emettere le note di accredito?

In base all’art. 26, cc. 2 e 3-bis D.P.R. 633/1972, se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, ovvero in caso di mancato pagamento del corrispettivo a causa di procedure esecutive infruttuose o dell’avvio di procedure concorsuali, sorge il diritto, ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 633/1972, di portare in detrazione l’Iva corrispondente alla variazione.

L’Amministrazione Finanziaria, con circolare n. 1/E/2018, ha evidenziato che le disposizioni relative alle variazioni in diminuzione devono essere coordinate con quelle inerenti all’esercizio del diritto alla detrazione di cui all’art. 19, c. 1 D.P.R. 633/1972. Pertanto, fatto salvo il termine di un anno previsto espressamente dal legislatore in caso di sopravvenuto accordo tra le parti o errori nella fatturazione (art. 26, c. 3 D.P.R. 633/1972), una nota di accredito, al più tardi, può essere emessa entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

La sezione di Milano dell’AIDC, con la norma di comportamento 11.09.2025, n. 231, contesta il dies ad quem ritenendo che il diritto a detrarre l’imposta sulle fatture ricevute, riguardando un’Iva dovuta e regolarmente assolta dai soggetti passivi coinvolti (cliente e fornitore), non è certamente equiparabile al diritto di diminuire un’Iva non più dovuta. Peraltro, l’imposizione di un termine di decadenza restrittivo e variabile a seconda del momento in cui si verifica il fatto costitutivo (da 4 a 16 mesi) è contrario ai principi di neutralità ed effettività, rendendo conseguentemente difficile, se non impossibile, beneficiare di un legittimo diritto alla detrazione (Corte di Giustizia UE, sent. 8.05.2008, cause C-95/07 e C-96/07).

Quadro RR: quando scatta l’obbligo di iscrizione inps

Come ogni anno in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi del socio lavorante di società di capitali occorre compilare il quadro RR per indicare il reddito figurativo che discende dalla società.

Si ricorda che il socio di S.r.l. con la L. 662/1996 e la L. 133/1997 ha l’obbligo di iscrizione nella Gestione artigiani e commercianti se:

– l’attività della società è organizzata e diretta prevalentemente con il lavoro del/dei socio/i e dei loro familiari;

– il socio/i partecipa all’attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Pertanto, il socio di capitale che non presta la propria opera nell’azienda non deve iscriversi all’Inps. Ciò è stato precisato nella circolare Inps 10.06.2021, n. 84 e le indicazioni hanno trovato applicazione dall’anno d’imposta 2020.

Per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l’obbligo contributivo nella Gestione Inps artigiani/commercianti è quella della partecipazione personale al lavoro aziendale, mentre la sola partecipazione senza lavoro non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti.

Anche la sentenza della Cassazione 27.01.2021, n. 1759 ribadisce che l’obbligo di iscrizione alla Gestione Inps artigiani-commercianti non scatta in automatico per il solo fatto di essere amministratore/socio di S.r.l., perché se il soggetto svolge solo attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda, non è obbligato a iscriversi alla Gestione artigiani/commercianti, bensì alla sola Gestione Separata Inps sul compenso amministratore. La qualifica di socio di società di capitali non può essere di per sé significativa dell’esercizio di diretta attività commerciale nell’azienda.

Scadenze del 30.09.2025

Al rientro dalla pausa estiva le prossime scadenze sono al 30.09.2025. Si parla, in particolare, dell’invio delle LIPE del secondo trimestre 2025 e del pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del primo e secondo trimestre 2025 per i soggetti il cui importo da versare per il primo trimestre non ha superato 5.000 euro, ma sommandosi al secondo trimestre 2025 supera tale soglia. Invece non è più presente la scadenza di fine mese per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per la comunicazione semestrale dei professionisti, che dal 2025 è diventata annuale a opera dell’art. 5 D.Lgs. 12.06.2025, n. 81 e il termine dell’invio verrà stabilito con decreto del MEF (a oggi non ancora pervenuto).

Per quanto riguarda il versamento dell’imposta di bollo, si ricorda che con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica l’art. 6 D.M. 17.06.2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento. L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando “SI” nel campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato della fattura elettronica.

Al 30.09.2025 devono provvedere a versarla coloro che nel primo e nel secondo trimestre 2025 (ossia la somma dei 2) hanno superato la soglia di 5.000 euro. Diversamente, se l’importo da versare è inferiore a 5.000 euro il versamento dei primi 3 trimestri può avvenire direttamente entro il 30.11.2025 (1.12.2025 dato che il 30.11 cade di domenica).

I codici tributo sono:

– 1° trimestre: codice tributo 2521, anno 2025;

– 2° trimestre: codice tributo 2522, anno 2025.

Detrazioni figli a carico dopo i 30 anni: regole e adempimenti

La detrazione per figli tra 21 e 30 anni non esclude, al compimento del 30° anno, la possibilità di considerarli fiscalmente a carico. Analisi tecnica della risposta all’interpello n. 243/2025 e degli obblighi per il sostituto d’imposta.

Figli a carico e limiti d’età: cosa cambia dopo la legge di Bilancio 2025 – La legge di Bilancio 2025 ha introdotto modifiche significative all’art. 12 del Tuir, ridefinendo l’ambito soggettivo di applicazione delle detrazioni per figli a carico. In particolare, viene fissato un limite anagrafico oltre il quale il beneficio non è più riconosciuto, salvo in presenza di disabilità. Questo nuovo assetto ha generato numerosi dubbi operativi per i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, e per i consulenti del lavoro incaricati della corretta applicazione in busta paga. Il nodo centrale riguarda la possibilità di continuare a considerare fiscalmente a carico un figlio che abbia compiuto 30 anni, ai fini della fruizione delle detrazioni e deduzioni per oneri e spese sostenuti nel suo interesse. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 243/2025, ha fornito chiarimenti puntuali che sciolgono le principali incertezze interpretative.

Detrazione per figli tra 21 e 30 anni: nuova formulazione dell’art. 12 – Il testo novellato dell’art. 12, c. 1, lett. c) del Tuir prevede che la detrazione di 950 euro per ciascun figlio spetti esclusivamente per quelli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per i figli con disabilità accertata, anche oltre tale soglia. Si tratta, quindi, di una restrizione rispetto al regime previgente, che riconosceva il beneficio a tutti i figli di età superiore a 21 anni senza ulteriori limiti anagrafici. Conseguentemente, il sostituto d’imposta deve cessare l’applicazione del beneficio a decorrere dalla mensilità in cui il figlio compie 30 anni, salvo che lo stesso presenti una disabilità ai sensi della L. 104/1992.

Codice EORI 

EORI è l’acronimo di “Registrazione e identificazione degli operatori economici” – Economic Operator Registration and Identification. Si tratta di un codice obbligatorio per lo sdoganamento nel territorio doganale dell’Unione Europea. Ciò riguarda tutti i tipi di operazioni doganali, come esportazione, importazione e transito, quindi operazione che hanno a che fare con la movimentazione delle merci da o verso paesi non unionali.

Il codice inoltre è richiesto per beneficiare delle agevolazioni associate all’autorizzazione AEO rilasciata nell’UE o nella domanda di autorizzazione AEO (Operatore economico autorizzato).

L’EORI identifica in modo univoco gli operatori economici e le altre persone. A ogni persona può essere assegnato un solo codice EORI valido. Gli operatori economici devono comunicare tale codice alle autorità doganali degli Stati membri per le operazioni doganali poste in essere. Nel DAE (Documento di accompagnamento all’esportazione) il codice EORI è riportato nella casella 2 dello  Speditore/Esportatore.

Non è invece obbligatorio per i soggetti che non svolgono tali attività. Un fornitore stabilito nell’Unione europea che non interviene in attività contemplate dalla normativa doganale e fornisce materie prime già in libera pratica a un produttore stabilito nell’Unione europea, non è tenuto a chiedere l’assegnazione di un codice EORI. Analogamente, un trasportatore che non interviene in attività contemplate dalla normativa doganale di uno Stato membro e che provvede soltanto al trasporto di merci in libera pratica all’interno del territorio doganale dell’Unione, non è tenuto ad avere un codice EORI.