Cripto attività modifiche tassazione fiscali dal 2025

La stagione dichiarativa in corso, relativa al 2024, entra nella sua fase finale dopo il versamento di saldo e acconti, ma per alcuni contribuenti persone fisiche il pensiero va già a quella successiva. È il caso dei titolari di cripto-attività, investitori ormai maturi, come il relativo settore, che a livello globale sta vivendo da alcuni mesi un periodo più che favorevole, spinto anche dalle politiche trumpiane.

Dopo la riforma introdotta dal 2023, anche il 2025 si presta a divenire un anno di svolta. Con l’ultima manovra (legge 207/2024) sono infatti arrivate tre novità: l’abolizione della franchigia sulle plusvalenze; un incremento di aliquota d’imposta applicabile in futuro (dal 2026) e, in contropartita, un’interessante opportunità di rideterminazione dei valori (cosiddetta rivalutazione), ad aliquota agevolata, da esercitare entro il prossimo 30 novembre. Per i crypto-holder italiani, dunque, si apre una finestra temporale limitata.

Vediamo cosa cambia dal 1° gennaio 2025:

soppressione della franchigia: il limite di esenzione di 2mila euro viene cancellata dall’articolo 1, comma 25, della legge di Bilancio citata. Dal 1° gennaio 2025, qualsiasi capital gain, anche modesto , generato da cripto-attività, è imponibile in misura intera;

incremento aliquota impositiva: salvo modifiche, l’anno 2025 potrebbe rappresentare l’ultimo in cui l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi derivanti da cripto-attività resta allineata a quella degli altri redditi finanziari (26%); la legge prevede infatti un incremento al 33% dal 1° gennaio 2026 (articolo 1, comma 24, legge 207/2024).

Ravvedimento speciale bis: torna la sanatoria per il CPB 2025-2026

L’iter parlamentare del D.L. 84/2025 ha portato all’approvazione di un emendamento che riporta in vita la possibilità di sanare le posizioni fiscali attraverso il ravvedimento speciale bis.

Si tratta, nella sostanza, di una riedizione dell’istituto già sperimentato con l’art. 2-quater D.L. 113/2024, ma con alcune modifiche che meritano attenzione. La misura si rivolge ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità per  le annualità dal 2019 al 2023 e che, contestualmente, decidono di aderire al concordato preventivo biennale per il periodo 2025-2026. Resta ferma la scadenza del 30.09.2025 per l’adesione al CPB.

I presupposti soggettivi rimangono rigidi. Occorre che il contribuente abbia applicato gli ISA per i periodi interessati dalla sanatoria, che aderisca al concordato preventivo biennale nei termini previsti e che non ricorra in cause di esclusione dall’applicazione degli indici per le annualità da sanare. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare rileva il periodo in corso al 31.12 di ciascun anno di riferimento.

Il cuore dell’istituto resta il calcolo dell’imposta sostitutiva, parametrato sui voti ISA conseguiti. La base imponibile si determina incrementando il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato mediante coefficienti variabili: 5% per voto 10, fino al 50% per voti inferiori a 3. Per l’Irap si applica un’aliquota sostitutiva fissa del 3,9%, indipendentemente dal voto conseguito. Diverso il discorso per le imposte sui redditi riferite alle annualità 2019, 2022 e 2023: qui l’aliquota varia dal 10% (voti pari o superiori a 8) al 15% (affidabilità inferiore a 6), passando per il 12% per voti compresi tra 6 e 8. Viene prevista inoltre la riduzione del 30% dell’imposta sostitutiva per i periodi 2020 e 2021.

Detrazioni per Ecobonus e Bonus ristrutturazioni

A partire dalle spese sostenute nel 2025, le aliquote delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus), recupero del patrimonio edilizio e Sismabonus subiscono una riduzione rispetto agli anni precedenti.

In particolare:

1) Ecobonus:

  • 36% per le spese 2025;
  • 30% per le spese 2026-2027;
  • 50% (2025) e 36% (2026-2027) per interventi su abitazione principale da parte di proprietari o titolari di diritti reali.

2) Bonus ristrutturazioni (art. 16 TUIR):

  • 36% (2025);
  • 30% (2026-2027);
  • 50% (2025) e 36% (2026-2027) per l’abitazione principale. Il limite massimo di spesa resta di 96.000 euro per unità immobiliare.

3) Sismabonus:

  • 36% (2025);
  • 30% (2026-2027);
  • 50% (2025) e 36% (2026-2027) se l’intervento riguarda l’abitazione principale.

Per tutti gli interventi in corso (avviati entro il 31 dicembre 2024), la detrazione già fruita continuerà a essere valida, ma le nuove spese dovranno adeguarsi ai nuovi limiti e alle nuove aliquote.

2.000 euro di franchigia per le plusvalenze 2023 da criptovalute

Per il calcolo della base imponibile delle plusvalenze da criptovalute realizzate nell’anno di imposta 2023, è riconosciuta una franchigia di 2.000 euro. Se il contribuente non ha potuto tener conto di tale franchigia potrà richiedere il rimborso della maggior imposta sostitutiva versata.

Le modalità di tassazione dei proventi conseguiti dalla compravendita di cripto-attività sono definite dall’art. 1, cc. da 126 a 139 L. 197/2022, che sono state trasfuse nell’ambito degli artt. 67 e 68 D.P.R. 22.12.1986, n. 917. Puntuali indicazioni in merito a tale disciplina sono fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 27.10.2023 n. 30/E e, da ultimo, con la risposta all’interpello del 19.05.2025, n. 135, cui si rinvia per gli opportuni approfondimenti.

In particolare, a norma dell’art. 67, c. 1, lett. c-sexies del Tuir, si assumono quali redditi diversi “… se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente … le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate …”.

Le plusvalenze sono costituite, ex art. 68, c. 1, lett. 9-bis, del Tuir dalla differenza dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate il valore di acquisto, documentato adeguatamente dal contribuente, la cui determinazione va operata utilizzando il costo medio ponderato per ogni categoria omogenea di asset con la stessa denominazione. La tassazione è prevista con la stessa aliquota applicabile alle attività finanziarie pari al 26%, a titolo di imposta sostitutiva

Detrazioni Irpef sugli affitti: vantaggi e requisiti per il 730/2025

Le detrazioni fiscali per gli affitti supportano inquilini, lavoratori trasferiti, giovani e studenti fuori sede a recuperare parte del canone corrisposto. L’importo varia in base al reddito e al tipo di contratto. Non sono, inoltre, cumulabili con il contributo fondo affitti.

I soggetti che vivono in una casa in affitto possono usufruire di alcune importanti detrazioni Irpef nel 730/2025 sui canoni di locazioni corrisposti. I benefici si rivolgono principalmente a chi vive in affitto nella propria abitazione principale, indipendentemente dal tipo di contratto (libero o concordato). Tali agevolazioni sono pensate anche per i lavoratori dipendenti che si trasferiscono per esigenze professionali, per i giovani tra i 20 e i 31 anni e per gli studenti fuori sede. Va evidenziato che, tali detrazioni non determinano alcuna riduzione del canone di affitto da corrispondere al locatore, ma attraverso tali strumenti l’inquilino può recuperarne una parte. Affitti su abitazione principale in caso di contratto a canone libero – La normativa fiscale prevede una detrazione per chi ha un contratto di locazione a canone libero, stipulato o rinnovato secondo la L. 431/1998.

L’agevolazione varia in base al reddito complessivo: 300 euro per chi ha un reddito fino a 15.493,71 euro (incluso quello soggetto a cedolare secca); 150 euro per chi ha un reddito tra 15.493,71 euro e i 30.987,41 euro (sempre includendo la cedolare secca). Affitti su abitazione principale in caso di contratto a canone concordato – La normativa fiscale prevede una detrazione per gli inquilini che vivono in un immobile destinato ad abitazione principale e hanno un contratto di locazione a canone concordato, in base alla L. 431/1998. L’importo varia in funzione del reddito complessivo: 495,80 euro per chi ha un reddito fino a 15.493,71 euro (compreso quello soggetto a cedolare secca); 247,90 euro per chi ha un reddito tra 15.493,71 euro e i 30.987,41 euro (sempre includendo la cedolare secca).

Concordato preventivo biennale: impatto sul bilancio 2024

Le imprese interessate al concordato preventivo biennale (CPB), principalmente contribuenti di dimensioni medio-piccole, devono tenere conto di implicazioni specifiche sia nella determinazione dell’onere fiscale sia nella rappresentazione in nota integrativa.

Il meccanismo del CPB si basa sulla determinazione forfettaria e vincolante del reddito imponibile per un biennio, indipendentemente dal risultato contabile dell’esercizio. Questa impostazione genera una naturale disconnessione tra il risultato economico determinato secondo i principi contabili nazionali (civilistico) e l’imponibile fiscale. Questa asimmetria assume una particolare rilevanza in bilancio, in quanto incide su:

– determinazione dell’onere fiscale corrente;

– rappresentazione della fiscalità differita;

– informativa ex art. 2427 c.c. e secondo i criteri del principio contabile OIC 25.

Nel caso in cui il bilancio venga redatto in forma ordinaria, l’OIC 25 (par. 93) impone di presentare una riconciliazione tra l’onere fiscale teorico (applicato al risultato ante imposte) e l’onere fiscale corrente determinato secondo le regole tributarie. Per le imprese che aderiscono al CPB, questa informativa diventa cruciale. Infatti, poiché l’imposta è calcolata su un reddito predefinito e non sul risultato d’esercizio, in questo caso sarà necessario spiegare chiaramente la natura di questa divergenza nella nota integrativa. È opportuno specificare che l’onere fiscale deriva da un’imposizione presuntiva concordata e non dalla base imponibile ordinaria.

Bonus elettrodomestici

Il comma 3-bis, aggiunto dalla Camera, interviene sull’iter di attuazione del cd. bonus elettrodomestici, previsto dalla legge di bilancio 2025, eliminando il riferimento alla nuova classe energetica B come soglia minima di efficienza per l’acquisto (e quindi per l’erogazione del contributo) e rinviando a un decreto interministeriale l’individuazione degli elettrodomestici ad elevata efficienza energetica ai fini del corrispondente smaltimento dell’elettrodomestico sostituito di classe energetica inferiore a quello nuovo. Si prevede inoltre che la gestione dei contributi avverrà tramite la piattaforma informatica gestita da PagoPa, mentre le attività istruttorie, di verifica e controllo, saranno svolte da Invitalia: tali costi gestionali graveranno sui 50 milioni disponibili ai sensi della citata legge di bilancio, entro il limite del 3,8%. Il bonus elettrodomestici, fino a 200 euro, sarà erogato con sconto in fattura, verrà applicato direttamente al momento dell’acquisto e si potrà ottenere per i dispositivi di tutte le classi energetiche, a condizione che siano stati prodotti all’interno dell’UE. L’acquirente potrà giovare dell’agevolazione fiscale nei limiti del 30% del costo di acquisto del bene, per un importo non superiore ai 100 euro per ciascun prodotto. Tale limite viene innalzato a 200 euro se il nucleo familiare del compratore ha un ISEE inferiore ai 25.000 euro

Superbollo 2025

I possessori di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a una determinata soglia devono versare un’addizionale erariale sulle tasse automobilistiche. I parametri del tributo, originariamente introdotto dall’art. 23, c. 21 D.L. 6.07.2011, n. 98, sono stati modificati dall’art. 16, c. 1 D.L. 201/2011.

L’addizionale è pari:

– a 10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225 kw per il 2011;

– a 20 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 185 kw a partire dal 2012.

L’addizionale è ridotta dopo 5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione del veicolo (che salvo prova contraria coincide con la data di immatricolazione), rispettivamente, al 60%, al 30% e al 15%, e non è più dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione.

Tali periodi sono calcolati a decorrere dal 1.01 dell’anno successivo a quello di costruzione. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello “F24 elementi identificativi”.

Ateco 2025: le indicazioni del Fisco e del Registro delle Imprese

Dal 1.04.2025 è ufficialmente entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2025, con implicazioni dirette su dichiarazioni fiscali e pratiche amministrative.

Con la risoluzione 8.04.2025 n. 24/E, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato gli effetti operativi della transizione dal punto di vista degli adempimenti di natura fiscale: come prima cosa, viene precisato che non è necessario presentare alcuna dichiarazione di variazione dati Iva ai sensi degli artt. 35 e 35-ter D.P.R. 633/1972, né ai sensi dell’art. 7, c. 8 D.P.R. 605/1973. Inoltre, viene precisato che i contribuenti possono verificare in autonomia il codice Ateco “aggiornato”, accedendo alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate (Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica).

Dal 1.04.2025, ogni atto o dichiarazione fiscale deve riportare obbligatoriamente il nuovo codice Ateco 2025. Pertanto, i soggetti che presentano una prima dichiarazione di inizio, variazione o cessazione dell’attività dovranno utilizzare fin da subito i nuovi codici. Questo vale anche per specifici adempimenti legati a normative settoriali, come nel caso della comunicazione per accedere al credito d’imposta ZES unica.

Diverso è il canale da utilizzare a seconda della tipologia di contribuente: le imprese iscritte al Registro delle Imprese devono trasmettere la variazione attraverso la piattaforma ComUnica di Unioncamere, mentre tutti gli altri operatori devono avvalersi dei modelli dichiarativi messi a disposizione dall’Agenzia (AA5/6, AA7/10, AA9/12 o ANR/3 a seconda dei casi).

La valutazione fiscale delle criptovalute

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 21.03.2025, n. 78, ha ribadito che le componenti positive o negative, derivanti dalla valutazione di fine anno delle cripto-attività, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa ai fini fiscali. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’art. 110, c. 3-­bis del Tuir, introdotto dall’art. 1, c. 131 della legge di Bilancio 2023, stabilisce che: ”In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall’imputazione al conto economico”. Ne deriva che il citato c. 3-bis dell’art. 110 del Tuir costituisce una deroga in toto all’applicazione della disciplina contenuta nell’art. 92 del Tuir.

Infatti, come precisato nel paragrafo 3.5 della circolare 30/E/2023, ”per ragioni di ordine logico-sistematico, i fenomeni di valutazione o di quantificazione concernenti le cripto-­attività devono essere oggetto di apposite variazioni ­ a seconda dei casi ­ in aumento o in diminuzione, nelle ipotesi in cui tali asset siano rilevati in bilancio come:

– beni immateriali, in relazione agli eventuali ammortamenti relativi al maggiore valore non riconosciuto ai fini fiscali rispetto al valore di iscrizione;

– rimanenze di beni materiali o di attività finanziarie classificate nell’attivo circolante, con riferimento alle variazioni di cui all’articolo 92 e 94 del Tuir;

– attività finanziarie immobilizzate, in relazione alle rettifiche di valore di cui agli articoli 94 e 110 del Tuir”.