SRL obbligo di nomina per l’organo di controllo limiti

È un vero check-up della governance, necessario per verificare la sussistenza dell’obbligo di nominare l’organo di controllo o il revisore legale ai sensi dell’art. 2477 c.c. Una valutazione superficiale espone la società a interventi del Tribunale e gli amministratori a responsabilità significative.

L’obbligo scatta quando, per 2 esercizi consecutivi, la società supera almeno 1 dei 3 limiti previsti dalla norma:

– attivo patrimoniale superiore a 4 milioni di euro;

– ricavi delle vendite e prestazioni superiori a 4 milioni di euro;

– numero medio dei dipendenti pari o superiore a 20 unità.

Al contrario, l’obbligo cessa se, per 2 esercizi consecutivi, nessuno dei parametri viene superato. La logica della “finestra biennale” è evitare che oscillazioni occasionali costringano le imprese a dotarsi di assetti di controllo non proporzionati.

Il parametro più complesso è quello occupazionale. La prassi ministeriale e gli orientamenti del Cndcec confermano che non rileva la fotografia al 31.12, ma la media annua calcolata in ULA. I lavoratori full-time valgono un’unità; i part-time si computano in proporzione alle ore contrattuali rispetto al Ccnl applicato. Vanno inclusi i lavoratori stagionali (pro quota) e i somministrati stabilmente impiegati presso l’utilizzatore. Sono invece esclusi tirocinanti, co.co.co. e apprendisti, salvo discipline settoriali diverse. Un errore nel calcolo può portare a conclusioni fuorvianti, con omissioni o nomine non necessarie.