SRL obbligo di nomina per l’organo di controllo limiti

Accertato l’obbligo, occorre verificare lo statuto. In assenza di previsioni, la legge indica il sindaco unico. Tuttavia, molti statuti datati prevedono ancora il collegio sindacale. In sede di approvazione del bilancio è quindi opportuno valutare una modifica statutaria per adottare la struttura monocratica, più snella e meno onerosa. Se lo statuto impone il collegio e non viene modificato, l’assemblea resta vincolata ai patti sociali e deve nominare 3 membri effettivi e 2 supplenti, anche quando la legge consentirebbe un solo sindaco.

La nomina deve avvenire entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio che certifica il superamento dei limiti per il secondo anno consecutivo. In caso di inerzia, il Registro delle Imprese segnala automaticamente la società inadempiente e il Tribunale può procedere alla nomina d’ufficio, su impulso del conservatore o di qualsiasi soggetto interessato. Ciò priva la società della possibilità di scegliere il proprio professionista e rappresenta un segnale negativo sulla qualità dei controlli interni.

L’omessa nomina assume oggi un rilievo ancora maggiore alla luce del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’organo di controllo è un presidio essenziale per intercettare tempestivamente gli squilibri economico-finanziari. Gli amministratori che non convocano l’assemblea per la nomina possono essere chiamati a rispondere dei danni derivanti dall’assenza di un sistema di vigilanza idoneo a tutelare il patrimonio sociale e i terzi.

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