Detrazioni figli a carico dopo i 30 anni: regole e adempimenti

La detrazione per figli tra 21 e 30 anni non esclude, al compimento del 30° anno, la possibilità di considerarli fiscalmente a carico. Analisi tecnica della risposta all’interpello n. 243/2025 e degli obblighi per il sostituto d’imposta.

Figli a carico e limiti d’età: cosa cambia dopo la legge di Bilancio 2025 – La legge di Bilancio 2025 ha introdotto modifiche significative all’art. 12 del Tuir, ridefinendo l’ambito soggettivo di applicazione delle detrazioni per figli a carico. In particolare, viene fissato un limite anagrafico oltre il quale il beneficio non è più riconosciuto, salvo in presenza di disabilità. Questo nuovo assetto ha generato numerosi dubbi operativi per i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, e per i consulenti del lavoro incaricati della corretta applicazione in busta paga. Il nodo centrale riguarda la possibilità di continuare a considerare fiscalmente a carico un figlio che abbia compiuto 30 anni, ai fini della fruizione delle detrazioni e deduzioni per oneri e spese sostenuti nel suo interesse. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 243/2025, ha fornito chiarimenti puntuali che sciolgono le principali incertezze interpretative.

Detrazione per figli tra 21 e 30 anni: nuova formulazione dell’art. 12 – Il testo novellato dell’art. 12, c. 1, lett. c) del Tuir prevede che la detrazione di 950 euro per ciascun figlio spetti esclusivamente per quelli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per i figli con disabilità accertata, anche oltre tale soglia. Si tratta, quindi, di una restrizione rispetto al regime previgente, che riconosceva il beneficio a tutti i figli di età superiore a 21 anni senza ulteriori limiti anagrafici. Conseguentemente, il sostituto d’imposta deve cessare l’applicazione del beneficio a decorrere dalla mensilità in cui il figlio compie 30 anni, salvo che lo stesso presenti una disabilità ai sensi della L. 104/1992.

Codice EORI 

EORI è l’acronimo di “Registrazione e identificazione degli operatori economici” – Economic Operator Registration and Identification. Si tratta di un codice obbligatorio per lo sdoganamento nel territorio doganale dell’Unione Europea. Ciò riguarda tutti i tipi di operazioni doganali, come esportazione, importazione e transito, quindi operazione che hanno a che fare con la movimentazione delle merci da o verso paesi non unionali.

Il codice inoltre è richiesto per beneficiare delle agevolazioni associate all’autorizzazione AEO rilasciata nell’UE o nella domanda di autorizzazione AEO (Operatore economico autorizzato).

L’EORI identifica in modo univoco gli operatori economici e le altre persone. A ogni persona può essere assegnato un solo codice EORI valido. Gli operatori economici devono comunicare tale codice alle autorità doganali degli Stati membri per le operazioni doganali poste in essere. Nel DAE (Documento di accompagnamento all’esportazione) il codice EORI è riportato nella casella 2 dello  Speditore/Esportatore.

Non è invece obbligatorio per i soggetti che non svolgono tali attività. Un fornitore stabilito nell’Unione europea che non interviene in attività contemplate dalla normativa doganale e fornisce materie prime già in libera pratica a un produttore stabilito nell’Unione europea, non è tenuto a chiedere l’assegnazione di un codice EORI. Analogamente, un trasportatore che non interviene in attività contemplate dalla normativa doganale di uno Stato membro e che provvede soltanto al trasporto di merci in libera pratica all’interno del territorio doganale dell’Unione, non è tenuto ad avere un codice EORI.

Agosto, anche il fisco va in ferie

Dal 1° al 31 agosto 2025, l’AE sospende l’invio di avvisi bonari, lettere di compliance e comunicazioni di esito dei controlli, come previsto dal D.çgs 1/2024. Migliora la gestione rispetto al 2024, quando molti atti erano stati anticipati a giugno e luglio. Le richieste ex art. 36-ter recapitate a fine giugno/luglio saranno accettate anche se risposte oltre 30 giorni. La sospensione non si applica in casi urgenti (es. rischio riscossione o fallimenti). Bloccati anche i termini di pagamento e invio documenti dal 1° agosto al 4 settembre, secondo quanto previsto dal Dl 193/2016 e dal Dl 223/2006, con eccezioni per accessi, ispezioni e rimborsi IVA.

Entro il 30.06 la fruizione delle ferie non godute

Con l’approssimarsi del 30.06.2025, lavoratori e datori di lavoro devono prestare particolare attenzione alla gestione delle ferie maturate. La normativa vigente stabilisce infatti che i giorni di ferie devono essere fruiti entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione. Ciò significa che entro la fine del mese corrente i lavoratori dovranno fruire delle ferie maturate nel corso del 2023 e rimaste fino a oggi inutilizzate. Le ferie trovano fondamento nell’art. 36 Cost. che configura tale diritto come irrinunciabile e finalizzato a garantire il necessario ristoro psico-fisico del lavoratore.

Sul piano civilistico, l’art. 2109 c.c. disciplina le modalità di esercizio del diritto, stabilendo che il periodo di godimento deve essere possibilmente continuativo e il momento di fruizione viene determinato dal datore di lavoro bilanciando le esigenze dell’impresa con gli interessi del dipendente. La disciplina specifica è contenuta nell’art. 10 D.Lgs. 66/2003, che ha recepito le direttive europee 93/104/CE e 2000/34/CE sull’organizzazione dell’orario di lavoro.

Tale norma garantisce a tutti i lavoratori un periodo minimo di 4 settimane di ferie annuali retribuite, da utilizzarsi secondo una ripartizione temporale precisa: 2 settimane devono essere godute necessariamente durante l’anno di maturazione, mentre le restanti 2 settimane possono essere fruite anche in modo frazionato, purché entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno in cui sono maturate. Questa disposizione comporta che i datori di lavoro debbano verificare, entro il 30.06 di ogni anno, il corretto smaltimento del monte ferie accumulato.

Perdite fiscali, vale la norma in vigore quando si compensano

Con l’ordinanza 30.04.2025, n. 10919 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su una questione cruciale nella gestione delle perdite fiscali pregresse: quale disciplina applicare quando le perdite, formatesi sotto un determinato regime normativo, vengono utilizzate in compensazione in un periodo successivo caratterizzato da regole diverse.

La vicenda nasce dal tentativo di una società di compensare nel 2011 perdite generate nel triennio 2005-2007. Si tratta di un caso emblematico che mette in luce le complessità derivanti dalla stratificazione normativa che ha caratterizzato la materia negli ultimi vent’anni.

L’Amministrazione Finanziaria, sulla base delle indicazioni contenute nella circolare 21.12.2011, n. 53/E, aveva sostenuto l’applicabilità del regime introdotto dal D.L. 98/2011, quello che prevede il limite quantitativo dell’80% del reddito imponibile, mentre il contribuente invocava il più favorevole regime previgente. La materia del riporto delle perdite ha infatti conosciuto una profonda trasformazione con l’intervento del legislatore nel 2011, che ha abrogato il previgente limite temporale quinquennale introducendo però una soglia quantitativa alla compensazione. È interessante notare come, nella prassi operativa, questa modifica abbia creato inizialmente non poche perplessità interpretative, proprio in relazione al trattamento delle perdite pregresse.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, emergeva un ulteriore profilo di complessità: le perdite derivavano dall’acquisizione di un ramo d’azienda, circostanza che secondo l’Agenzia delle Entrate escludeva la qualificazione come “perdite da start-up”. Va ricordato che la disciplina del 2005 consentiva il riporto illimitato delle perdite realizzate nei primi 3 esercizi di attività, purché relative a nuova attività produttiva.

Ateco 2025: le indicazioni del Fisco e del Registro delle Imprese

Dal 1.04.2025 è ufficialmente entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2025, con implicazioni dirette su dichiarazioni fiscali e pratiche amministrative.

Con la risoluzione 8.04.2025 n. 24/E, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato gli effetti operativi della transizione dal punto di vista degli adempimenti di natura fiscale: come prima cosa, viene precisato che non è necessario presentare alcuna dichiarazione di variazione dati Iva ai sensi degli artt. 35 e 35-ter D.P.R. 633/1972, né ai sensi dell’art. 7, c. 8 D.P.R. 605/1973. Inoltre, viene precisato che i contribuenti possono verificare in autonomia il codice Ateco “aggiornato”, accedendo alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate (Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica).

Dal 1.04.2025, ogni atto o dichiarazione fiscale deve riportare obbligatoriamente il nuovo codice Ateco 2025. Pertanto, i soggetti che presentano una prima dichiarazione di inizio, variazione o cessazione dell’attività dovranno utilizzare fin da subito i nuovi codici. Questo vale anche per specifici adempimenti legati a normative settoriali, come nel caso della comunicazione per accedere al credito d’imposta ZES unica.

Diverso è il canale da utilizzare a seconda della tipologia di contribuente: le imprese iscritte al Registro delle Imprese devono trasmettere la variazione attraverso la piattaforma ComUnica di Unioncamere, mentre tutti gli altri operatori devono avvalersi dei modelli dichiarativi messi a disposizione dall’Agenzia (AA5/6, AA7/10, AA9/12 o ANR/3 a seconda dei casi).

La valutazione fiscale delle criptovalute

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 21.03.2025, n. 78, ha ribadito che le componenti positive o negative, derivanti dalla valutazione di fine anno delle cripto-attività, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa ai fini fiscali. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’art. 110, c. 3-­bis del Tuir, introdotto dall’art. 1, c. 131 della legge di Bilancio 2023, stabilisce che: ”In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall’imputazione al conto economico”. Ne deriva che il citato c. 3-bis dell’art. 110 del Tuir costituisce una deroga in toto all’applicazione della disciplina contenuta nell’art. 92 del Tuir.

Infatti, come precisato nel paragrafo 3.5 della circolare 30/E/2023, ”per ragioni di ordine logico-sistematico, i fenomeni di valutazione o di quantificazione concernenti le cripto-­attività devono essere oggetto di apposite variazioni ­ a seconda dei casi ­ in aumento o in diminuzione, nelle ipotesi in cui tali asset siano rilevati in bilancio come:

– beni immateriali, in relazione agli eventuali ammortamenti relativi al maggiore valore non riconosciuto ai fini fiscali rispetto al valore di iscrizione;

– rimanenze di beni materiali o di attività finanziarie classificate nell’attivo circolante, con riferimento alle variazioni di cui all’articolo 92 e 94 del Tuir;

– attività finanziarie immobilizzate, in relazione alle rettifiche di valore di cui agli articoli 94 e 110 del Tuir”.

Criptoattività, plusvalenze tassate solo se superano l’importo di 2mila euro

Le plusvalenze fiscalmente rilevanti realizzate nel periodo d’imposta 2024 in  relazione alle criptoattività, se superiori all’importo di 2mila euro su base annua,  sono tassabili solo per la quota che eccede tale franchigia e non per l’intero  ammontare. È questa l’importante novità che emerge dalle istruzioni definitive al  quadro RT del modello Redditi 2025, che segnano un importante cambio di rotta  rispetto alle istruzioni pubblicate lo scorso anno, in base alle quali l’ammontare di  2mila euro era stato considerato una soglia, anziché una franchigia. L’ulteriore  novità dei modelli dichiarativi che trova applicazione con riferimento ai redditi del  2024 è rappresentata dal fatto che quest’anno tali plusvalenze potranno essere  dichiarate anche nella sezione V del modello 730. Di conseguenza, un contribuente  che a titolo di esempio abbia realizzato nel corso del 2024 plusvalenze dalla  cessione o permuta di criptoattività pari a 10mila euro, dovrà sottoporre a  tassazione solo l’importo di 8mila euro, in quanto la franchigia di 2mila opera come  una vera e propria deduzione dalla base imponibile.  In base alle istruzioni fornite lo scorso anno e le specifiche tecniche dei software  dichiarativi (si veda Il Sole 24 Ore del 9 luglio 2024) a fronte di una plusvalenza di  10mila il contribuente avrebbe dovuto tassare l’intero ammontare in quanto le  istruzioni delle Entrate qualificavano i 2mila euro come soglia e non come  franchigia.  

Bilancio 2024 e assemblee a distanza per tutto il 2025

Anche la campagna bilanci 2024 comincia il suo corso, giova quindi ricordare i termini per convocare l’assemblea per l’approvazione appunto del bilancio al 31.12.2024:

  • 30.04.2025 (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio), termine ordinario;
  • 29.06.2025 (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio), termine straordinario, ossia dettato da particolari esigenze che determinano un differimento di ulteriori 60 giorni (es. valutazione delle partecipazioni in altre società di cui si attende il bilancio, cambiamento del programma gestionale informatico di supporto, partecipazione a operazioni straordinarie, calamità, furti, incendi, ecc.).

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell’assemblea per l’approvazione del bilancio vi è stato un ulteriore differimento rispetto allo scorso 31.12.2024 per facilitare lo svolgimento delle assemblee a distanza anche in deroga alle diverse previsioni statutarie.

L’art. 3, c. 14-sexies D.L. 202.2024 (decreto Milleproroghe) ha prorogato la possibilità di svolgere l’assemblea da remoto, pertanto non solo convocata ma anche effettivamente tenuta, per tutto il corso del 2025. In particolare, il voto può avvenire anche in via elettronica o per corrispondenza o per consultazione scritta o consenso espresso per iscritto e l’intervento all’assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la partecipazione.

TFM, deducibilità con atto avente data certa

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 25.02.2025, n. 4854, si è pronunciata in ordine alla deducibilità fiscale del TFM raccordandosi con continuità al suo precedente orientamento per il quale, in tema di redditi di impresa, in ragione del combinato disposto degli artt. 17, c. 1, lett. c) e 105 del Tuir, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi anche l’importo. In mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall’art. 95, c. 5 del Tuir che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell’esercizio nel quale sono corrisposti (in tal senso anche Cass. 10.07.2023, n. 19445 e Cass. 19.10.2018, n. 26431).

Come noto, l’art. 105, c. 4 del Tuir dispone, con criteri allineati a quelli pervisti per gli stanziamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto dei lavoratori dipendenti, la deducibilità degli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all’art. 17, c. 1, lett. c), d) e f).

Specificamente la lett. c) prevede il regime fiscale della tassazione separata delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (nel cui novero partecipa il TFM degli amministratori) se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.