Omaggi natalizi a clienti e dipendenti

Con l’approssimarsi del periodo natalizio, molte imprese si preparano a distribuire omaggi a clienti, fornitori e dipendenti. La disciplina fiscale applicabile presenta una novità rilevante poiché, a partire dall’esercizio 2025, ai fini della deducibilità delle spese relative agli omaggi, il pagamento deve avvenire necessariamente con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi tracciabili di pagamento (art. 23 D.Lgs. 241/1997). La disposizione si applica sia alle spese di rappresentanza che agli omaggi veri e propri e il pagamento in contanti, anche per importi modesti, preclude la deducibilità della spesa. È quanto previsto dall’art. 108, c. 2, ultimo periodo del Tuir, inserito dall’art. 1, c. 81, lett. d) L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025).

Attenzione anche al valore unitario di 50 euro che rappresenta il confine tra 2 regimi fiscali differenti. Gli omaggi di valore pari o inferiore a questa soglia beneficiano della deducibilità integrale, mentre quelli di importo superiore rientrano nella categoria delle spese di rappresentanza, soggette a limiti più stringenti. Per determinare il valore unitario occorre considerare l’omaggio nella sua interezza. Ad esempio, il classico cesto natalizio composto da più articoli, ciascuno di valore inferiore a 50 euro, deve essere valutato complessivamente; quindi, se il totale supera tale limite, l’intero omaggio seguirà il regime delle spese di rappresentanza.

Quando l’impresa dona beni della propria produzione, la valutazione diventa più articolata. Il valore di mercato determina se l’omaggio rientri o meno nel regime agevolato, ma ai fini del calcolo della deducibilità rileva sempre il costo di produzione effettivo. Ipotizziamo un prodotto con valore di mercato pari a 70 euro, ma costo di produzione di 45 euro: trattandosi di spesa di rappresentanza (per superamento della soglia), sarà quest’ultimo importo a concorrere al plafond di deducibilità.

Rimborsi chilometrici dei professionisti: chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 23.10.2025, n. 270, ha chiarito in modo puntuale il nuovo regime dei rimborsi spese di artisti e professionisti, in seguito alle modifiche apportate all’art. 54 D.P.R. 917/1986 dall’art. 5, c. 1, lett. b) D.Lgs. 192/2024, modifiche che entreranno in vigore a partire dal periodo d’imposta 2025 (dunque con impatto sul modello Redditi 2026).
Secondo la nuova disciplina, che recepisce il principio di onnicomprensività dei redditi professionali, non concorrono alla formazione del reddito le somme percepite a titolo di rimborso per spese sostenute nell’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente. Tali spese, tuttavia, non saranno deducibili dal reddito del professionista, salvo i casi di insolvenza del committente disciplinati dall’art. 54-ter, cc. 2-5 del Tuir.
Il legislatore ha così inteso superare la precedente criticità derivante dall’assoggettamento a ritenuta d’acconto di somme che non rappresentano un reale compenso, ma il semplice recupero di costi sostenuti per conto del cliente

Perché un rimborso possa essere escluso dal reddito imponibile, deve rispettare precisi requisiti: le spese devono essere effettivamente sostenute in relazione diretta all’incarico, indicate in fattura separatamente dai compensi e supportate da documentazione completa, da cui risulti la tipologia di spesa, il suo importo e la connessione con l’attività professionale. Solo in presenza di tali condizioni l’addebito può considerarsi analitico e, quindi, fiscalmente irrilevante. La norma richiede inoltre che i pagamenti avvengano con strumenti tracciabili, quali bonifici, carte di credito o debito, assegni o altre modalità previste dall’art. 23 D.Lgs. 241/1997. In mancanza di tracciabilità, le somme percepite saranno sempre imponibili.


La risposta ha fornito un’interpretazione approfondita della nozione di “spese addebitate analiticamente al committente”, chiarendo che tale requisito è soddisfatto solo se il professionista è in grado di dimostrare, con adeguata documentazione, che le spese sono state realmente sostenute per l’incarico e non costituiscono una forma indiretta di compenso.

Assegnazioni e trasformazioni agevolate: proroga anche nel 2026

L’art. 14 del disegno alla legge di Bilancio 2026, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17.10.20025 riporta in auge per l’ennesima volta la disciplina relativa all’assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci, nonché la trasformazione agevolata in società semplice e l’estromissione agevolata degli immobili strumentali dagli imprenditori individuali. La normativa del disegno di legge ricalca fedelmente la formulazione delle precedenti versioni (L. 208/2015, L. 197/2022 e L. 207/2024), limitandosi a un aggiornamento delle scadenze operative. Si conferma così un impianto normativo già collaudato, che gode di consolidata prassi interpretativa e applicativa (in tal senso si vedano le circolari dell’Agenzia delle Entrate nn. 26/E/2016 e 37/E/2016). La misura consente a società di persone e di capitali di assegnare o cedere, entro il 30.09.2026, beni immobili non strumentali e beni mobili registrati non utilizzati nell’attività d’impresa, applicando un’imposta sostitutiva dell’8% (ovvero del 10,5% per le società di comodo in almeno 2 dei 3 esercizi precedenti), calcolata sulla differenza tra il valore normale del bene e il suo costo fiscalmente riconosciuto

Qual è il termine per emettere le note di accredito?

In base all’art. 26, cc. 2 e 3-bis D.P.R. 633/1972, se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, ovvero in caso di mancato pagamento del corrispettivo a causa di procedure esecutive infruttuose o dell’avvio di procedure concorsuali, sorge il diritto, ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 633/1972, di portare in detrazione l’Iva corrispondente alla variazione.

L’Amministrazione Finanziaria, con circolare n. 1/E/2018, ha evidenziato che le disposizioni relative alle variazioni in diminuzione devono essere coordinate con quelle inerenti all’esercizio del diritto alla detrazione di cui all’art. 19, c. 1 D.P.R. 633/1972. Pertanto, fatto salvo il termine di un anno previsto espressamente dal legislatore in caso di sopravvenuto accordo tra le parti o errori nella fatturazione (art. 26, c. 3 D.P.R. 633/1972), una nota di accredito, al più tardi, può essere emessa entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

La sezione di Milano dell’AIDC, con la norma di comportamento 11.09.2025, n. 231, contesta il dies ad quem ritenendo che il diritto a detrarre l’imposta sulle fatture ricevute, riguardando un’Iva dovuta e regolarmente assolta dai soggetti passivi coinvolti (cliente e fornitore), non è certamente equiparabile al diritto di diminuire un’Iva non più dovuta. Peraltro, l’imposizione di un termine di decadenza restrittivo e variabile a seconda del momento in cui si verifica il fatto costitutivo (da 4 a 16 mesi) è contrario ai principi di neutralità ed effettività, rendendo conseguentemente difficile, se non impossibile, beneficiare di un legittimo diritto alla detrazione (Corte di Giustizia UE, sent. 8.05.2008, cause C-95/07 e C-96/07).

Scadenze del 30.09.2025

Al rientro dalla pausa estiva le prossime scadenze sono al 30.09.2025. Si parla, in particolare, dell’invio delle LIPE del secondo trimestre 2025 e del pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del primo e secondo trimestre 2025 per i soggetti il cui importo da versare per il primo trimestre non ha superato 5.000 euro, ma sommandosi al secondo trimestre 2025 supera tale soglia. Invece non è più presente la scadenza di fine mese per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per la comunicazione semestrale dei professionisti, che dal 2025 è diventata annuale a opera dell’art. 5 D.Lgs. 12.06.2025, n. 81 e il termine dell’invio verrà stabilito con decreto del MEF (a oggi non ancora pervenuto).

Per quanto riguarda il versamento dell’imposta di bollo, si ricorda che con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica l’art. 6 D.M. 17.06.2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento. L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando “SI” nel campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato della fattura elettronica.

Al 30.09.2025 devono provvedere a versarla coloro che nel primo e nel secondo trimestre 2025 (ossia la somma dei 2) hanno superato la soglia di 5.000 euro. Diversamente, se l’importo da versare è inferiore a 5.000 euro il versamento dei primi 3 trimestri può avvenire direttamente entro il 30.11.2025 (1.12.2025 dato che il 30.11 cade di domenica).

I codici tributo sono:

– 1° trimestre: codice tributo 2521, anno 2025;

– 2° trimestre: codice tributo 2522, anno 2025.

Detrazioni figli a carico dopo i 30 anni: regole e adempimenti

La detrazione per figli tra 21 e 30 anni non esclude, al compimento del 30° anno, la possibilità di considerarli fiscalmente a carico. Analisi tecnica della risposta all’interpello n. 243/2025 e degli obblighi per il sostituto d’imposta.

Figli a carico e limiti d’età: cosa cambia dopo la legge di Bilancio 2025 – La legge di Bilancio 2025 ha introdotto modifiche significative all’art. 12 del Tuir, ridefinendo l’ambito soggettivo di applicazione delle detrazioni per figli a carico. In particolare, viene fissato un limite anagrafico oltre il quale il beneficio non è più riconosciuto, salvo in presenza di disabilità. Questo nuovo assetto ha generato numerosi dubbi operativi per i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, e per i consulenti del lavoro incaricati della corretta applicazione in busta paga. Il nodo centrale riguarda la possibilità di continuare a considerare fiscalmente a carico un figlio che abbia compiuto 30 anni, ai fini della fruizione delle detrazioni e deduzioni per oneri e spese sostenuti nel suo interesse. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 243/2025, ha fornito chiarimenti puntuali che sciolgono le principali incertezze interpretative.

Detrazione per figli tra 21 e 30 anni: nuova formulazione dell’art. 12 – Il testo novellato dell’art. 12, c. 1, lett. c) del Tuir prevede che la detrazione di 950 euro per ciascun figlio spetti esclusivamente per quelli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per i figli con disabilità accertata, anche oltre tale soglia. Si tratta, quindi, di una restrizione rispetto al regime previgente, che riconosceva il beneficio a tutti i figli di età superiore a 21 anni senza ulteriori limiti anagrafici. Conseguentemente, il sostituto d’imposta deve cessare l’applicazione del beneficio a decorrere dalla mensilità in cui il figlio compie 30 anni, salvo che lo stesso presenti una disabilità ai sensi della L. 104/1992.

Al via i nuovi incentivi per auto elettriche

È partito un nuovo incentivo a fondo perduto per l’acquisto di veicoli elettrici del MASE, finanziato dal PNRR con 597 milioni di euro. L’obiettivo è ridurre l’inquinamento urbano e migliorare la qualità dell’aria favorendo la sostituzione dei veicoli inquinanti con mezzi a zero emissioni. Il bonus è rivolto a persone fisiche e microimprese con residenza o sede legale in aree urbane funzionali (città con oltre 50.000 abitanti e zone di pendolarismo). È richiesta la rottamazione di un veicolo fino a Euro 5. Il contributo per le auto elettriche può arrivare a 11.000 euro per i privati, mentre le microimprese possono ricevere fino a 20.000 euro per veicolo commerciale. Il bonus sarà applicato come sconto diretto all’acquisto e le richieste andranno presentate tramite una piattaforma online sviluppata da Sogei (le modalità operative e la data di apertura della piattaforma saranno oggetto di apposito avviso sul sito istituzionale del Ministero).

Cripto attività modifiche tassazione fiscali dal 2025

La stagione dichiarativa in corso, relativa al 2024, entra nella sua fase finale dopo il versamento di saldo e acconti, ma per alcuni contribuenti persone fisiche il pensiero va già a quella successiva. È il caso dei titolari di cripto-attività, investitori ormai maturi, come il relativo settore, che a livello globale sta vivendo da alcuni mesi un periodo più che favorevole, spinto anche dalle politiche trumpiane.

Dopo la riforma introdotta dal 2023, anche il 2025 si presta a divenire un anno di svolta. Con l’ultima manovra (legge 207/2024) sono infatti arrivate tre novità: l’abolizione della franchigia sulle plusvalenze; un incremento di aliquota d’imposta applicabile in futuro (dal 2026) e, in contropartita, un’interessante opportunità di rideterminazione dei valori (cosiddetta rivalutazione), ad aliquota agevolata, da esercitare entro il prossimo 30 novembre. Per i crypto-holder italiani, dunque, si apre una finestra temporale limitata.

Vediamo cosa cambia dal 1° gennaio 2025:

soppressione della franchigia: il limite di esenzione di 2mila euro viene cancellata dall’articolo 1, comma 25, della legge di Bilancio citata. Dal 1° gennaio 2025, qualsiasi capital gain, anche modesto , generato da cripto-attività, è imponibile in misura intera;

incremento aliquota impositiva: salvo modifiche, l’anno 2025 potrebbe rappresentare l’ultimo in cui l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi derivanti da cripto-attività resta allineata a quella degli altri redditi finanziari (26%); la legge prevede infatti un incremento al 33% dal 1° gennaio 2026 (articolo 1, comma 24, legge 207/2024).

Ravvedimento speciale bis: torna la sanatoria per il CPB 2025-2026

L’iter parlamentare del D.L. 84/2025 ha portato all’approvazione di un emendamento che riporta in vita la possibilità di sanare le posizioni fiscali attraverso il ravvedimento speciale bis.

Si tratta, nella sostanza, di una riedizione dell’istituto già sperimentato con l’art. 2-quater D.L. 113/2024, ma con alcune modifiche che meritano attenzione. La misura si rivolge ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità per  le annualità dal 2019 al 2023 e che, contestualmente, decidono di aderire al concordato preventivo biennale per il periodo 2025-2026. Resta ferma la scadenza del 30.09.2025 per l’adesione al CPB.

I presupposti soggettivi rimangono rigidi. Occorre che il contribuente abbia applicato gli ISA per i periodi interessati dalla sanatoria, che aderisca al concordato preventivo biennale nei termini previsti e che non ricorra in cause di esclusione dall’applicazione degli indici per le annualità da sanare. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare rileva il periodo in corso al 31.12 di ciascun anno di riferimento.

Il cuore dell’istituto resta il calcolo dell’imposta sostitutiva, parametrato sui voti ISA conseguiti. La base imponibile si determina incrementando il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato mediante coefficienti variabili: 5% per voto 10, fino al 50% per voti inferiori a 3. Per l’Irap si applica un’aliquota sostitutiva fissa del 3,9%, indipendentemente dal voto conseguito. Diverso il discorso per le imposte sui redditi riferite alle annualità 2019, 2022 e 2023: qui l’aliquota varia dal 10% (voti pari o superiori a 8) al 15% (affidabilità inferiore a 6), passando per il 12% per voti compresi tra 6 e 8. Viene prevista inoltre la riduzione del 30% dell’imposta sostitutiva per i periodi 2020 e 2021.

Concordato preventivo biennale: impatto sul bilancio 2024

Le imprese interessate al concordato preventivo biennale (CPB), principalmente contribuenti di dimensioni medio-piccole, devono tenere conto di implicazioni specifiche sia nella determinazione dell’onere fiscale sia nella rappresentazione in nota integrativa.

Il meccanismo del CPB si basa sulla determinazione forfettaria e vincolante del reddito imponibile per un biennio, indipendentemente dal risultato contabile dell’esercizio. Questa impostazione genera una naturale disconnessione tra il risultato economico determinato secondo i principi contabili nazionali (civilistico) e l’imponibile fiscale. Questa asimmetria assume una particolare rilevanza in bilancio, in quanto incide su:

– determinazione dell’onere fiscale corrente;

– rappresentazione della fiscalità differita;

– informativa ex art. 2427 c.c. e secondo i criteri del principio contabile OIC 25.

Nel caso in cui il bilancio venga redatto in forma ordinaria, l’OIC 25 (par. 93) impone di presentare una riconciliazione tra l’onere fiscale teorico (applicato al risultato ante imposte) e l’onere fiscale corrente determinato secondo le regole tributarie. Per le imprese che aderiscono al CPB, questa informativa diventa cruciale. Infatti, poiché l’imposta è calcolata su un reddito predefinito e non sul risultato d’esercizio, in questo caso sarà necessario spiegare chiaramente la natura di questa divergenza nella nota integrativa. È opportuno specificare che l’onere fiscale deriva da un’imposizione presuntiva concordata e non dalla base imponibile ordinaria.