Cripto attività modifiche tassazione fiscali dal 2025

La stagione dichiarativa in corso, relativa al 2024, entra nella sua fase finale dopo il versamento di saldo e acconti, ma per alcuni contribuenti persone fisiche il pensiero va già a quella successiva. È il caso dei titolari di cripto-attività, investitori ormai maturi, come il relativo settore, che a livello globale sta vivendo da alcuni mesi un periodo più che favorevole, spinto anche dalle politiche trumpiane.

Dopo la riforma introdotta dal 2023, anche il 2025 si presta a divenire un anno di svolta. Con l’ultima manovra (legge 207/2024) sono infatti arrivate tre novità: l’abolizione della franchigia sulle plusvalenze; un incremento di aliquota d’imposta applicabile in futuro (dal 2026) e, in contropartita, un’interessante opportunità di rideterminazione dei valori (cosiddetta rivalutazione), ad aliquota agevolata, da esercitare entro il prossimo 30 novembre. Per i crypto-holder italiani, dunque, si apre una finestra temporale limitata.

Vediamo cosa cambia dal 1° gennaio 2025:

soppressione della franchigia: il limite di esenzione di 2mila euro viene cancellata dall’articolo 1, comma 25, della legge di Bilancio citata. Dal 1° gennaio 2025, qualsiasi capital gain, anche modesto , generato da cripto-attività, è imponibile in misura intera;

incremento aliquota impositiva: salvo modifiche, l’anno 2025 potrebbe rappresentare l’ultimo in cui l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi derivanti da cripto-attività resta allineata a quella degli altri redditi finanziari (26%); la legge prevede infatti un incremento al 33% dal 1° gennaio 2026 (articolo 1, comma 24, legge 207/2024).

Ravvedimento speciale bis: torna la sanatoria per il CPB 2025-2026

L’iter parlamentare del D.L. 84/2025 ha portato all’approvazione di un emendamento che riporta in vita la possibilità di sanare le posizioni fiscali attraverso il ravvedimento speciale bis.

Si tratta, nella sostanza, di una riedizione dell’istituto già sperimentato con l’art. 2-quater D.L. 113/2024, ma con alcune modifiche che meritano attenzione. La misura si rivolge ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità per  le annualità dal 2019 al 2023 e che, contestualmente, decidono di aderire al concordato preventivo biennale per il periodo 2025-2026. Resta ferma la scadenza del 30.09.2025 per l’adesione al CPB.

I presupposti soggettivi rimangono rigidi. Occorre che il contribuente abbia applicato gli ISA per i periodi interessati dalla sanatoria, che aderisca al concordato preventivo biennale nei termini previsti e che non ricorra in cause di esclusione dall’applicazione degli indici per le annualità da sanare. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare rileva il periodo in corso al 31.12 di ciascun anno di riferimento.

Il cuore dell’istituto resta il calcolo dell’imposta sostitutiva, parametrato sui voti ISA conseguiti. La base imponibile si determina incrementando il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato mediante coefficienti variabili: 5% per voto 10, fino al 50% per voti inferiori a 3. Per l’Irap si applica un’aliquota sostitutiva fissa del 3,9%, indipendentemente dal voto conseguito. Diverso il discorso per le imposte sui redditi riferite alle annualità 2019, 2022 e 2023: qui l’aliquota varia dal 10% (voti pari o superiori a 8) al 15% (affidabilità inferiore a 6), passando per il 12% per voti compresi tra 6 e 8. Viene prevista inoltre la riduzione del 30% dell’imposta sostitutiva per i periodi 2020 e 2021.

Concordato preventivo biennale: impatto sul bilancio 2024

Le imprese interessate al concordato preventivo biennale (CPB), principalmente contribuenti di dimensioni medio-piccole, devono tenere conto di implicazioni specifiche sia nella determinazione dell’onere fiscale sia nella rappresentazione in nota integrativa.

Il meccanismo del CPB si basa sulla determinazione forfettaria e vincolante del reddito imponibile per un biennio, indipendentemente dal risultato contabile dell’esercizio. Questa impostazione genera una naturale disconnessione tra il risultato economico determinato secondo i principi contabili nazionali (civilistico) e l’imponibile fiscale. Questa asimmetria assume una particolare rilevanza in bilancio, in quanto incide su:

– determinazione dell’onere fiscale corrente;

– rappresentazione della fiscalità differita;

– informativa ex art. 2427 c.c. e secondo i criteri del principio contabile OIC 25.

Nel caso in cui il bilancio venga redatto in forma ordinaria, l’OIC 25 (par. 93) impone di presentare una riconciliazione tra l’onere fiscale teorico (applicato al risultato ante imposte) e l’onere fiscale corrente determinato secondo le regole tributarie. Per le imprese che aderiscono al CPB, questa informativa diventa cruciale. Infatti, poiché l’imposta è calcolata su un reddito predefinito e non sul risultato d’esercizio, in questo caso sarà necessario spiegare chiaramente la natura di questa divergenza nella nota integrativa. È opportuno specificare che l’onere fiscale deriva da un’imposizione presuntiva concordata e non dalla base imponibile ordinaria.

Perdite fiscali, vale la norma in vigore quando si compensano

Con l’ordinanza 30.04.2025, n. 10919 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su una questione cruciale nella gestione delle perdite fiscali pregresse: quale disciplina applicare quando le perdite, formatesi sotto un determinato regime normativo, vengono utilizzate in compensazione in un periodo successivo caratterizzato da regole diverse.

La vicenda nasce dal tentativo di una società di compensare nel 2011 perdite generate nel triennio 2005-2007. Si tratta di un caso emblematico che mette in luce le complessità derivanti dalla stratificazione normativa che ha caratterizzato la materia negli ultimi vent’anni.

L’Amministrazione Finanziaria, sulla base delle indicazioni contenute nella circolare 21.12.2011, n. 53/E, aveva sostenuto l’applicabilità del regime introdotto dal D.L. 98/2011, quello che prevede il limite quantitativo dell’80% del reddito imponibile, mentre il contribuente invocava il più favorevole regime previgente. La materia del riporto delle perdite ha infatti conosciuto una profonda trasformazione con l’intervento del legislatore nel 2011, che ha abrogato il previgente limite temporale quinquennale introducendo però una soglia quantitativa alla compensazione. È interessante notare come, nella prassi operativa, questa modifica abbia creato inizialmente non poche perplessità interpretative, proprio in relazione al trattamento delle perdite pregresse.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, emergeva un ulteriore profilo di complessità: le perdite derivavano dall’acquisizione di un ramo d’azienda, circostanza che secondo l’Agenzia delle Entrate escludeva la qualificazione come “perdite da start-up”. Va ricordato che la disciplina del 2005 consentiva il riporto illimitato delle perdite realizzate nei primi 3 esercizi di attività, purché relative a nuova attività produttiva.

Superbollo 2025

I possessori di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a una determinata soglia devono versare un’addizionale erariale sulle tasse automobilistiche. I parametri del tributo, originariamente introdotto dall’art. 23, c. 21 D.L. 6.07.2011, n. 98, sono stati modificati dall’art. 16, c. 1 D.L. 201/2011.

L’addizionale è pari:

– a 10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225 kw per il 2011;

– a 20 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 185 kw a partire dal 2012.

L’addizionale è ridotta dopo 5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione del veicolo (che salvo prova contraria coincide con la data di immatricolazione), rispettivamente, al 60%, al 30% e al 15%, e non è più dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione.

Tali periodi sono calcolati a decorrere dal 1.01 dell’anno successivo a quello di costruzione. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello “F24 elementi identificativi”.

Bilancio 2024 e assemblee a distanza per tutto il 2025

Anche la campagna bilanci 2024 comincia il suo corso, giova quindi ricordare i termini per convocare l’assemblea per l’approvazione appunto del bilancio al 31.12.2024:

  • 30.04.2025 (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio), termine ordinario;
  • 29.06.2025 (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio), termine straordinario, ossia dettato da particolari esigenze che determinano un differimento di ulteriori 60 giorni (es. valutazione delle partecipazioni in altre società di cui si attende il bilancio, cambiamento del programma gestionale informatico di supporto, partecipazione a operazioni straordinarie, calamità, furti, incendi, ecc.).

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell’assemblea per l’approvazione del bilancio vi è stato un ulteriore differimento rispetto allo scorso 31.12.2024 per facilitare lo svolgimento delle assemblee a distanza anche in deroga alle diverse previsioni statutarie.

L’art. 3, c. 14-sexies D.L. 202.2024 (decreto Milleproroghe) ha prorogato la possibilità di svolgere l’assemblea da remoto, pertanto non solo convocata ma anche effettivamente tenuta, per tutto il corso del 2025. In particolare, il voto può avvenire anche in via elettronica o per corrispondenza o per consultazione scritta o consenso espresso per iscritto e l’intervento all’assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la partecipazione.

TFM, deducibilità con atto avente data certa

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 25.02.2025, n. 4854, si è pronunciata in ordine alla deducibilità fiscale del TFM raccordandosi con continuità al suo precedente orientamento per il quale, in tema di redditi di impresa, in ragione del combinato disposto degli artt. 17, c. 1, lett. c) e 105 del Tuir, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi anche l’importo. In mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall’art. 95, c. 5 del Tuir che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell’esercizio nel quale sono corrisposti (in tal senso anche Cass. 10.07.2023, n. 19445 e Cass. 19.10.2018, n. 26431).

Come noto, l’art. 105, c. 4 del Tuir dispone, con criteri allineati a quelli pervisti per gli stanziamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto dei lavoratori dipendenti, la deducibilità degli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all’art. 17, c. 1, lett. c), d) e f).

Specificamente la lett. c) prevede il regime fiscale della tassazione separata delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (nel cui novero partecipa il TFM degli amministratori) se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.

Proventi da Scambio sul posto nella precompilata

Per la prima volta in assoluto, infatti, dalle dichiarazioni dei redditi precompilate delle persone fisiche di quest’anno i proventi derivanti dall’energia in eccesso immessa in rete dagli impianti fotovoltaici ad uso domestico saranno indicati fra i redditi diversi da dichiarare ai fini Irpef.

Si realizza così quanto preannunciato nella circolare 11.04.2024, n. 8/E dall’Agenzia delle Entrate, grazie al D.M. 21.01.2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29.01.2025, n. 23. Con tale provvedimento normativo il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha infatti previsto che, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (Redditi PF e 730), il Gestore dei Servizi energetici S.p.a. (GSE) comunichi all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei proventi erogati nell’anno solare precedente a persona fisica o condominio, nell’ambito del servizio di “scambio sul posto”, derivanti dalla cessione dell’energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le necessità dell’abitazione o dell’edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati.

Tali proventi costituiscono infatti dei redditi diversi da assoggettare a Irpef ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. i) del Tuir. Questa qualificazione reddituale era già stata precisata nella risoluzione 25.08.2010, n. 88/E nella quale l’Agenzia delle Entrate, dopo aver chiarito che “..la tariffa omnicomprensiva .. si configura come corrispettivo essendo corrisposta unitariamente a fronte dell’immissione in rete dell’energia elettrica prodotta e non autoconsumata”, specificava anche che, ai fini fiscali, la tariffa percepita dai suddetti soggetti assuma rilevanza solo ai fini delle imposte dirette (e non dell’Iva), come reddito diverso ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. i) del Tuir.

Nuove regole per la rateizzazione in Agenzia di riscossione

A partire dal 1.01.2025 sono entrate in vigore nuove regole per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo che consentono la dilazione in un maggior numero di rate. I contribuenti che vogliono avvalersi di questa possibilità devono presentare ai competenti sportelli del concessionario per la riscossione, con le consuete modalità, una specifica richiesta dove dichiarano di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà. In data 27.12.2024 (pubblicato in G.U. n. 305/2024) è stato emanato il decreto del MEF che disciplina i criteri per stabilire le situazioni di obiettiva difficoltà e la relativa documentazione da presentare.

La nuova disciplina è stata introdotta dal D. Lgs. 110/2024, che, in attuazione dei principi e degli obiettivi fissati dall’art. 18 della legge delega fiscale, introduce disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, prevedendo, in particolare, una pianificazione annuale delle attività di Agenzia delle Entrate-Riscossione volta ad assicurare al sistema maggiore efficacia e efficienza, la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateizzazione e la progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili dall’Agente della riscossione.

Leasing per i professionisti, nuove regole fiscali

 Il decreto Irpef-Ires rinnova la disciplina del lavoro autonomo con interventi specifici sui contratti di leasing che spingono nella direzione del reddito di impresa.

Il decreto Irpef-Ires (D.Lgs. 13.12.2024, n. 192) ha riformulato le disposizioni relative ai redditi di lavoro autonomo riorganizzando la disciplina e introducendo, per quanto di nostra attenzione, nuove regole dedicate alla gestione dei contratti di leasing (locazione finanziaria nel Tuir). È facile riconoscere nelle nuove regole un percorso di convergenza verso le regole del reddito di impresa.

Le nuove disposizioni in materia di leasing per i professionisti (lavoratori autonomi ed artisti) sono distribuite nei nuovi artt. da 54 a 54-octies del Tuir.

Iniziamo subito con le regole di deducibilità, ora collocate nel nuovo art. 54-quinquies del Tuir.

La deduzione dei canoni di leasing immobiliare è possibile se il contratto ha una durata di almeno 12 anni. Inoltre, non è ammessa la deduzione per la quota di canoni proporzionalmente riferibile al costo dei terreni (ove applicabile).

Per i mezzi di trasporto si applicano le limitazioni previste dall’art. 164 del Tuir e, inoltre, è necessario che il contratto abbia una durata non inferiore al periodo di ammortamento stabilito dal coefficiente ministeriale di ammortamento.