Autorizzazioni a eseguire accessi, ispezioni e verifiche

Le autorizzazioni ad accedere presso i locali del contribuente devono rispettare le norme giuridiche pertinenti, ossia principi e regole. Le autorizzazioni ad accedere in locali adibiti ad abitazione sono rafforzate per via della riserva giurisdizionale.

I poteri istruttori del Fisco si estrinsecano in inviti a comparire, richieste di documentazione, invio di questionari, richiesta di dati e notizie, nonché indagini esterne ossia in loco presso la sede del contribuente. Le indagini tributarie esterne si concretizzano in accessi, ricerche, ispezioni e verifiche presso il domicilio del contribuente sia esso persona fisica oppure giuridica. Le indagini esterne rappresentano una delle massime espressioni di autoritarietà ed imperatività dello Stato. Nelle indagini tributarie esterne l’Amministrazione Finanziaria va a comprimere i diritti soggettivi dei contribuenti. I predetti diritti sono di rango costituzionale sebbene la stessa carta costituzionale preveda delle eccezioni per specifici motivi.

L’analisi delle autorizzazioni ad eseguire accessi, ricerche, ispezioni e verifiche deve partire dalle norme dell’ordinamento. In apicibus, le regole non possono essere lette in modo avulso dai principi costituzionali nonché del diritto sovranazionale. Una lettura delle regole scollegato dai principi ut supra sarebbe in re ipsa fallace. Le autorizzazioni ad accedere nei locali adibiti ad attività commerciale, industriale, agricola, artistica e professionale sono collocate nell’art. 52 D.P.R. 633/1972 a cui rinvia l’art. 33 D.P.R. 600/1973. Per quanto compete all’Agenzia delle Entrate, le autorizzazioni ad accedere nei locali del contribuente adibiti esclusivamente ad attività economica devono essere autorizzate dall’organo gerarchicamente sovraordinato. Le garanzie previste dal legislatore dovrebbero garantire l’imparzialità delle scelte dell’Amministrazione Finanziaria, il buon andamento, la trasparenza, il rispetto del principio di legalità e fornire evidenza al contribuente che il modus operandi dell’Amministrazione Finanziaria sia secundum legem.

Detrazioni Irpef sugli affitti: vantaggi e requisiti per il 730/2025

Le detrazioni fiscali per gli affitti supportano inquilini, lavoratori trasferiti, giovani e studenti fuori sede a recuperare parte del canone corrisposto. L’importo varia in base al reddito e al tipo di contratto. Non sono, inoltre, cumulabili con il contributo fondo affitti.

I soggetti che vivono in una casa in affitto possono usufruire di alcune importanti detrazioni Irpef nel 730/2025 sui canoni di locazioni corrisposti. I benefici si rivolgono principalmente a chi vive in affitto nella propria abitazione principale, indipendentemente dal tipo di contratto (libero o concordato). Tali agevolazioni sono pensate anche per i lavoratori dipendenti che si trasferiscono per esigenze professionali, per i giovani tra i 20 e i 31 anni e per gli studenti fuori sede. Va evidenziato che, tali detrazioni non determinano alcuna riduzione del canone di affitto da corrispondere al locatore, ma attraverso tali strumenti l’inquilino può recuperarne una parte. Affitti su abitazione principale in caso di contratto a canone libero – La normativa fiscale prevede una detrazione per chi ha un contratto di locazione a canone libero, stipulato o rinnovato secondo la L. 431/1998.

L’agevolazione varia in base al reddito complessivo: 300 euro per chi ha un reddito fino a 15.493,71 euro (incluso quello soggetto a cedolare secca); 150 euro per chi ha un reddito tra 15.493,71 euro e i 30.987,41 euro (sempre includendo la cedolare secca). Affitti su abitazione principale in caso di contratto a canone concordato – La normativa fiscale prevede una detrazione per gli inquilini che vivono in un immobile destinato ad abitazione principale e hanno un contratto di locazione a canone concordato, in base alla L. 431/1998. L’importo varia in funzione del reddito complessivo: 495,80 euro per chi ha un reddito fino a 15.493,71 euro (compreso quello soggetto a cedolare secca); 247,90 euro per chi ha un reddito tra 15.493,71 euro e i 30.987,41 euro (sempre includendo la cedolare secca).

Superbollo 2025

I possessori di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a una determinata soglia devono versare un’addizionale erariale sulle tasse automobilistiche. I parametri del tributo, originariamente introdotto dall’art. 23, c. 21 D.L. 6.07.2011, n. 98, sono stati modificati dall’art. 16, c. 1 D.L. 201/2011.

L’addizionale è pari:

– a 10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225 kw per il 2011;

– a 20 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 185 kw a partire dal 2012.

L’addizionale è ridotta dopo 5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione del veicolo (che salvo prova contraria coincide con la data di immatricolazione), rispettivamente, al 60%, al 30% e al 15%, e non è più dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione.

Tali periodi sono calcolati a decorrere dal 1.01 dell’anno successivo a quello di costruzione. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello “F24 elementi identificativi”.

La valutazione fiscale delle criptovalute

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 21.03.2025, n. 78, ha ribadito che le componenti positive o negative, derivanti dalla valutazione di fine anno delle cripto-attività, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa ai fini fiscali. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’art. 110, c. 3-­bis del Tuir, introdotto dall’art. 1, c. 131 della legge di Bilancio 2023, stabilisce che: ”In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall’imputazione al conto economico”. Ne deriva che il citato c. 3-bis dell’art. 110 del Tuir costituisce una deroga in toto all’applicazione della disciplina contenuta nell’art. 92 del Tuir.

Infatti, come precisato nel paragrafo 3.5 della circolare 30/E/2023, ”per ragioni di ordine logico-sistematico, i fenomeni di valutazione o di quantificazione concernenti le cripto-­attività devono essere oggetto di apposite variazioni ­ a seconda dei casi ­ in aumento o in diminuzione, nelle ipotesi in cui tali asset siano rilevati in bilancio come:

– beni immateriali, in relazione agli eventuali ammortamenti relativi al maggiore valore non riconosciuto ai fini fiscali rispetto al valore di iscrizione;

– rimanenze di beni materiali o di attività finanziarie classificate nell’attivo circolante, con riferimento alle variazioni di cui all’articolo 92 e 94 del Tuir;

– attività finanziarie immobilizzate, in relazione alle rettifiche di valore di cui agli articoli 94 e 110 del Tuir”.

Criptoattività, plusvalenze tassate solo se superano l’importo di 2mila euro

Le plusvalenze fiscalmente rilevanti realizzate nel periodo d’imposta 2024 in  relazione alle criptoattività, se superiori all’importo di 2mila euro su base annua,  sono tassabili solo per la quota che eccede tale franchigia e non per l’intero  ammontare. È questa l’importante novità che emerge dalle istruzioni definitive al  quadro RT del modello Redditi 2025, che segnano un importante cambio di rotta  rispetto alle istruzioni pubblicate lo scorso anno, in base alle quali l’ammontare di  2mila euro era stato considerato una soglia, anziché una franchigia. L’ulteriore  novità dei modelli dichiarativi che trova applicazione con riferimento ai redditi del  2024 è rappresentata dal fatto che quest’anno tali plusvalenze potranno essere  dichiarate anche nella sezione V del modello 730. Di conseguenza, un contribuente  che a titolo di esempio abbia realizzato nel corso del 2024 plusvalenze dalla  cessione o permuta di criptoattività pari a 10mila euro, dovrà sottoporre a  tassazione solo l’importo di 8mila euro, in quanto la franchigia di 2mila opera come  una vera e propria deduzione dalla base imponibile.  In base alle istruzioni fornite lo scorso anno e le specifiche tecniche dei software  dichiarativi (si veda Il Sole 24 Ore del 9 luglio 2024) a fronte di una plusvalenza di  10mila il contribuente avrebbe dovuto tassare l’intero ammontare in quanto le  istruzioni delle Entrate qualificavano i 2mila euro come soglia e non come  franchigia.  

Bilancio 2024 e assemblee a distanza per tutto il 2025

Anche la campagna bilanci 2024 comincia il suo corso, giova quindi ricordare i termini per convocare l’assemblea per l’approvazione appunto del bilancio al 31.12.2024:

  • 30.04.2025 (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio), termine ordinario;
  • 29.06.2025 (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio), termine straordinario, ossia dettato da particolari esigenze che determinano un differimento di ulteriori 60 giorni (es. valutazione delle partecipazioni in altre società di cui si attende il bilancio, cambiamento del programma gestionale informatico di supporto, partecipazione a operazioni straordinarie, calamità, furti, incendi, ecc.).

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell’assemblea per l’approvazione del bilancio vi è stato un ulteriore differimento rispetto allo scorso 31.12.2024 per facilitare lo svolgimento delle assemblee a distanza anche in deroga alle diverse previsioni statutarie.

L’art. 3, c. 14-sexies D.L. 202.2024 (decreto Milleproroghe) ha prorogato la possibilità di svolgere l’assemblea da remoto, pertanto non solo convocata ma anche effettivamente tenuta, per tutto il corso del 2025. In particolare, il voto può avvenire anche in via elettronica o per corrispondenza o per consultazione scritta o consenso espresso per iscritto e l’intervento all’assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la partecipazione.

Fringe benefit fabbricato in locazione, uso o comodato al lavoratore

Il fabbricato concesso in locazione, uso o comodato al lavoratore subordinato costituisce un elemento retributivo in natura. Occorre quantificare il benefit concesso determinandone il valore normale del bene, in questo caso, o comunque del servizio in quanto costituisce un reddito per il lavoratore. Il valore normale è il prezzo o corrispettivo mediamente praticati per i beni e servi della stessa specie o similari, in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Nel momento i cui si attribuisce l’alloggio o l’abitazione occorre determinare:

– l’incidenza sugli elementi retributivi come il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso: per l’incidenza su altri elementi retributivi occorre far riferimento a quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda;

– l’incidenza sulla base imponibile contributiva.

Per determinare la retribuzione imponibile occorre verificare la tipologia e la destinazione d’uso dell’immobile:

1. alloggio ad uso strumentale allo svolgimento dell’attività lavorativa con obbligo, in capo al dipendente, di dimorarvi come ad esempio accade ai custodi o ai portieri;

2. alloggio ad uso non strumentale ovvero senza obbligo di dimora in capo al lavoratore.

Presentazione domanda di ammissione alla rottamazione-quater

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con comunicato stampa del 11.03.2025, ha reso nota l’approvazione e la messa a disposizione dell’applicativo telematico per chiedere la riammissione alla definizione agevolata (rottamazione-quater). Si ricorda che i contribuenti, che al 31.12.2024 avevano piani di pagamento decaduti dalla definizione agevolata, possono presentare la domanda di riammissione esclusivamente online entro il 30.04.2025.

TFM, deducibilità con atto avente data certa

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 25.02.2025, n. 4854, si è pronunciata in ordine alla deducibilità fiscale del TFM raccordandosi con continuità al suo precedente orientamento per il quale, in tema di redditi di impresa, in ragione del combinato disposto degli artt. 17, c. 1, lett. c) e 105 del Tuir, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi anche l’importo. In mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall’art. 95, c. 5 del Tuir che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell’esercizio nel quale sono corrisposti (in tal senso anche Cass. 10.07.2023, n. 19445 e Cass. 19.10.2018, n. 26431).

Come noto, l’art. 105, c. 4 del Tuir dispone, con criteri allineati a quelli pervisti per gli stanziamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto dei lavoratori dipendenti, la deducibilità degli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all’art. 17, c. 1, lett. c), d) e f).

Specificamente la lett. c) prevede il regime fiscale della tassazione separata delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (nel cui novero partecipa il TFM degli amministratori) se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.

Ristrutturazioni edilizie, chiarimenti sui condomini

Si specifica che i condomìni minimi con amministratore devono comunicare i dati relativi agli interventi, mentre quelli senza amministratore non sono tenuti a farlo. Ulteriori Faq trattano casistiche particolari come pertinenze, sismabonus, posti auto e supercondomìni. Infine, l’Agenzia mette a disposizione un software specifico per la compilazione e il controllo dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione.

Quali sono gli obblighi di comunicazione per gli amministratori nei lavori condominiali:

Gli amministratori di condominio hanno degli obblighi di comunicazione relativi agli interventi edilizi effettuati sulle parti comuni degli edifici. Ecco quali sono questi obblighi:

– comunicazione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico: l’amministratore è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali entro il 16.03 dell’anno successivo. Per l’invio di questi dati, l’Agenzia mette a disposizione un apposito software per la compilazione e il controllo;