Entro il 30.06 la fruizione delle ferie non godute

Con l’approssimarsi del 30.06.2025, lavoratori e datori di lavoro devono prestare particolare attenzione alla gestione delle ferie maturate. La normativa vigente stabilisce infatti che i giorni di ferie devono essere fruiti entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione. Ciò significa che entro la fine del mese corrente i lavoratori dovranno fruire delle ferie maturate nel corso del 2023 e rimaste fino a oggi inutilizzate. Le ferie trovano fondamento nell’art. 36 Cost. che configura tale diritto come irrinunciabile e finalizzato a garantire il necessario ristoro psico-fisico del lavoratore.

Sul piano civilistico, l’art. 2109 c.c. disciplina le modalità di esercizio del diritto, stabilendo che il periodo di godimento deve essere possibilmente continuativo e il momento di fruizione viene determinato dal datore di lavoro bilanciando le esigenze dell’impresa con gli interessi del dipendente. La disciplina specifica è contenuta nell’art. 10 D.Lgs. 66/2003, che ha recepito le direttive europee 93/104/CE e 2000/34/CE sull’organizzazione dell’orario di lavoro.

Tale norma garantisce a tutti i lavoratori un periodo minimo di 4 settimane di ferie annuali retribuite, da utilizzarsi secondo una ripartizione temporale precisa: 2 settimane devono essere godute necessariamente durante l’anno di maturazione, mentre le restanti 2 settimane possono essere fruite anche in modo frazionato, purché entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno in cui sono maturate. Questa disposizione comporta che i datori di lavoro debbano verificare, entro il 30.06 di ogni anno, il corretto smaltimento del monte ferie accumulato.

Autorizzazioni a eseguire accessi, ispezioni e verifiche

Le autorizzazioni ad accedere presso i locali del contribuente devono rispettare le norme giuridiche pertinenti, ossia principi e regole. Le autorizzazioni ad accedere in locali adibiti ad abitazione sono rafforzate per via della riserva giurisdizionale.

I poteri istruttori del Fisco si estrinsecano in inviti a comparire, richieste di documentazione, invio di questionari, richiesta di dati e notizie, nonché indagini esterne ossia in loco presso la sede del contribuente. Le indagini tributarie esterne si concretizzano in accessi, ricerche, ispezioni e verifiche presso il domicilio del contribuente sia esso persona fisica oppure giuridica. Le indagini esterne rappresentano una delle massime espressioni di autoritarietà ed imperatività dello Stato. Nelle indagini tributarie esterne l’Amministrazione Finanziaria va a comprimere i diritti soggettivi dei contribuenti. I predetti diritti sono di rango costituzionale sebbene la stessa carta costituzionale preveda delle eccezioni per specifici motivi.

L’analisi delle autorizzazioni ad eseguire accessi, ricerche, ispezioni e verifiche deve partire dalle norme dell’ordinamento. In apicibus, le regole non possono essere lette in modo avulso dai principi costituzionali nonché del diritto sovranazionale. Una lettura delle regole scollegato dai principi ut supra sarebbe in re ipsa fallace. Le autorizzazioni ad accedere nei locali adibiti ad attività commerciale, industriale, agricola, artistica e professionale sono collocate nell’art. 52 D.P.R. 633/1972 a cui rinvia l’art. 33 D.P.R. 600/1973. Per quanto compete all’Agenzia delle Entrate, le autorizzazioni ad accedere nei locali del contribuente adibiti esclusivamente ad attività economica devono essere autorizzate dall’organo gerarchicamente sovraordinato. Le garanzie previste dal legislatore dovrebbero garantire l’imparzialità delle scelte dell’Amministrazione Finanziaria, il buon andamento, la trasparenza, il rispetto del principio di legalità e fornire evidenza al contribuente che il modus operandi dell’Amministrazione Finanziaria sia secundum legem.

Detrazioni Irpef sugli affitti: vantaggi e requisiti per il 730/2025

Le detrazioni fiscali per gli affitti supportano inquilini, lavoratori trasferiti, giovani e studenti fuori sede a recuperare parte del canone corrisposto. L’importo varia in base al reddito e al tipo di contratto. Non sono, inoltre, cumulabili con il contributo fondo affitti.

I soggetti che vivono in una casa in affitto possono usufruire di alcune importanti detrazioni Irpef nel 730/2025 sui canoni di locazioni corrisposti. I benefici si rivolgono principalmente a chi vive in affitto nella propria abitazione principale, indipendentemente dal tipo di contratto (libero o concordato). Tali agevolazioni sono pensate anche per i lavoratori dipendenti che si trasferiscono per esigenze professionali, per i giovani tra i 20 e i 31 anni e per gli studenti fuori sede. Va evidenziato che, tali detrazioni non determinano alcuna riduzione del canone di affitto da corrispondere al locatore, ma attraverso tali strumenti l’inquilino può recuperarne una parte. Affitti su abitazione principale in caso di contratto a canone libero – La normativa fiscale prevede una detrazione per chi ha un contratto di locazione a canone libero, stipulato o rinnovato secondo la L. 431/1998.

L’agevolazione varia in base al reddito complessivo: 300 euro per chi ha un reddito fino a 15.493,71 euro (incluso quello soggetto a cedolare secca); 150 euro per chi ha un reddito tra 15.493,71 euro e i 30.987,41 euro (sempre includendo la cedolare secca). Affitti su abitazione principale in caso di contratto a canone concordato – La normativa fiscale prevede una detrazione per gli inquilini che vivono in un immobile destinato ad abitazione principale e hanno un contratto di locazione a canone concordato, in base alla L. 431/1998. L’importo varia in funzione del reddito complessivo: 495,80 euro per chi ha un reddito fino a 15.493,71 euro (compreso quello soggetto a cedolare secca); 247,90 euro per chi ha un reddito tra 15.493,71 euro e i 30.987,41 euro (sempre includendo la cedolare secca).

Concordato preventivo biennale: impatto sul bilancio 2024

Le imprese interessate al concordato preventivo biennale (CPB), principalmente contribuenti di dimensioni medio-piccole, devono tenere conto di implicazioni specifiche sia nella determinazione dell’onere fiscale sia nella rappresentazione in nota integrativa.

Il meccanismo del CPB si basa sulla determinazione forfettaria e vincolante del reddito imponibile per un biennio, indipendentemente dal risultato contabile dell’esercizio. Questa impostazione genera una naturale disconnessione tra il risultato economico determinato secondo i principi contabili nazionali (civilistico) e l’imponibile fiscale. Questa asimmetria assume una particolare rilevanza in bilancio, in quanto incide su:

– determinazione dell’onere fiscale corrente;

– rappresentazione della fiscalità differita;

– informativa ex art. 2427 c.c. e secondo i criteri del principio contabile OIC 25.

Nel caso in cui il bilancio venga redatto in forma ordinaria, l’OIC 25 (par. 93) impone di presentare una riconciliazione tra l’onere fiscale teorico (applicato al risultato ante imposte) e l’onere fiscale corrente determinato secondo le regole tributarie. Per le imprese che aderiscono al CPB, questa informativa diventa cruciale. Infatti, poiché l’imposta è calcolata su un reddito predefinito e non sul risultato d’esercizio, in questo caso sarà necessario spiegare chiaramente la natura di questa divergenza nella nota integrativa. È opportuno specificare che l’onere fiscale deriva da un’imposizione presuntiva concordata e non dalla base imponibile ordinaria.

Perdite fiscali, vale la norma in vigore quando si compensano

Con l’ordinanza 30.04.2025, n. 10919 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su una questione cruciale nella gestione delle perdite fiscali pregresse: quale disciplina applicare quando le perdite, formatesi sotto un determinato regime normativo, vengono utilizzate in compensazione in un periodo successivo caratterizzato da regole diverse.

La vicenda nasce dal tentativo di una società di compensare nel 2011 perdite generate nel triennio 2005-2007. Si tratta di un caso emblematico che mette in luce le complessità derivanti dalla stratificazione normativa che ha caratterizzato la materia negli ultimi vent’anni.

L’Amministrazione Finanziaria, sulla base delle indicazioni contenute nella circolare 21.12.2011, n. 53/E, aveva sostenuto l’applicabilità del regime introdotto dal D.L. 98/2011, quello che prevede il limite quantitativo dell’80% del reddito imponibile, mentre il contribuente invocava il più favorevole regime previgente. La materia del riporto delle perdite ha infatti conosciuto una profonda trasformazione con l’intervento del legislatore nel 2011, che ha abrogato il previgente limite temporale quinquennale introducendo però una soglia quantitativa alla compensazione. È interessante notare come, nella prassi operativa, questa modifica abbia creato inizialmente non poche perplessità interpretative, proprio in relazione al trattamento delle perdite pregresse.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, emergeva un ulteriore profilo di complessità: le perdite derivavano dall’acquisizione di un ramo d’azienda, circostanza che secondo l’Agenzia delle Entrate escludeva la qualificazione come “perdite da start-up”. Va ricordato che la disciplina del 2005 consentiva il riporto illimitato delle perdite realizzate nei primi 3 esercizi di attività, purché relative a nuova attività produttiva.

Ateco 2025: le indicazioni del Fisco e del Registro delle Imprese

Dal 1.04.2025 è ufficialmente entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2025, con implicazioni dirette su dichiarazioni fiscali e pratiche amministrative.

Con la risoluzione 8.04.2025 n. 24/E, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato gli effetti operativi della transizione dal punto di vista degli adempimenti di natura fiscale: come prima cosa, viene precisato che non è necessario presentare alcuna dichiarazione di variazione dati Iva ai sensi degli artt. 35 e 35-ter D.P.R. 633/1972, né ai sensi dell’art. 7, c. 8 D.P.R. 605/1973. Inoltre, viene precisato che i contribuenti possono verificare in autonomia il codice Ateco “aggiornato”, accedendo alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate (Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica).

Dal 1.04.2025, ogni atto o dichiarazione fiscale deve riportare obbligatoriamente il nuovo codice Ateco 2025. Pertanto, i soggetti che presentano una prima dichiarazione di inizio, variazione o cessazione dell’attività dovranno utilizzare fin da subito i nuovi codici. Questo vale anche per specifici adempimenti legati a normative settoriali, come nel caso della comunicazione per accedere al credito d’imposta ZES unica.

Diverso è il canale da utilizzare a seconda della tipologia di contribuente: le imprese iscritte al Registro delle Imprese devono trasmettere la variazione attraverso la piattaforma ComUnica di Unioncamere, mentre tutti gli altri operatori devono avvalersi dei modelli dichiarativi messi a disposizione dall’Agenzia (AA5/6, AA7/10, AA9/12 o ANR/3 a seconda dei casi).

La valutazione fiscale delle criptovalute

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 21.03.2025, n. 78, ha ribadito che le componenti positive o negative, derivanti dalla valutazione di fine anno delle cripto-attività, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa ai fini fiscali. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’art. 110, c. 3-­bis del Tuir, introdotto dall’art. 1, c. 131 della legge di Bilancio 2023, stabilisce che: ”In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall’imputazione al conto economico”. Ne deriva che il citato c. 3-bis dell’art. 110 del Tuir costituisce una deroga in toto all’applicazione della disciplina contenuta nell’art. 92 del Tuir.

Infatti, come precisato nel paragrafo 3.5 della circolare 30/E/2023, ”per ragioni di ordine logico-sistematico, i fenomeni di valutazione o di quantificazione concernenti le cripto-­attività devono essere oggetto di apposite variazioni ­ a seconda dei casi ­ in aumento o in diminuzione, nelle ipotesi in cui tali asset siano rilevati in bilancio come:

– beni immateriali, in relazione agli eventuali ammortamenti relativi al maggiore valore non riconosciuto ai fini fiscali rispetto al valore di iscrizione;

– rimanenze di beni materiali o di attività finanziarie classificate nell’attivo circolante, con riferimento alle variazioni di cui all’articolo 92 e 94 del Tuir;

– attività finanziarie immobilizzate, in relazione alle rettifiche di valore di cui agli articoli 94 e 110 del Tuir”.

Criptoattività, plusvalenze tassate solo se superano l’importo di 2mila euro

Le plusvalenze fiscalmente rilevanti realizzate nel periodo d’imposta 2024 in  relazione alle criptoattività, se superiori all’importo di 2mila euro su base annua,  sono tassabili solo per la quota che eccede tale franchigia e non per l’intero  ammontare. È questa l’importante novità che emerge dalle istruzioni definitive al  quadro RT del modello Redditi 2025, che segnano un importante cambio di rotta  rispetto alle istruzioni pubblicate lo scorso anno, in base alle quali l’ammontare di  2mila euro era stato considerato una soglia, anziché una franchigia. L’ulteriore  novità dei modelli dichiarativi che trova applicazione con riferimento ai redditi del  2024 è rappresentata dal fatto che quest’anno tali plusvalenze potranno essere  dichiarate anche nella sezione V del modello 730. Di conseguenza, un contribuente  che a titolo di esempio abbia realizzato nel corso del 2024 plusvalenze dalla  cessione o permuta di criptoattività pari a 10mila euro, dovrà sottoporre a  tassazione solo l’importo di 8mila euro, in quanto la franchigia di 2mila opera come  una vera e propria deduzione dalla base imponibile.  In base alle istruzioni fornite lo scorso anno e le specifiche tecniche dei software  dichiarativi (si veda Il Sole 24 Ore del 9 luglio 2024) a fronte di una plusvalenza di  10mila il contribuente avrebbe dovuto tassare l’intero ammontare in quanto le  istruzioni delle Entrate qualificavano i 2mila euro come soglia e non come  franchigia.  

Bilancio 2024 e assemblee a distanza per tutto il 2025

Anche la campagna bilanci 2024 comincia il suo corso, giova quindi ricordare i termini per convocare l’assemblea per l’approvazione appunto del bilancio al 31.12.2024:

  • 30.04.2025 (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio), termine ordinario;
  • 29.06.2025 (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio), termine straordinario, ossia dettato da particolari esigenze che determinano un differimento di ulteriori 60 giorni (es. valutazione delle partecipazioni in altre società di cui si attende il bilancio, cambiamento del programma gestionale informatico di supporto, partecipazione a operazioni straordinarie, calamità, furti, incendi, ecc.).

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell’assemblea per l’approvazione del bilancio vi è stato un ulteriore differimento rispetto allo scorso 31.12.2024 per facilitare lo svolgimento delle assemblee a distanza anche in deroga alle diverse previsioni statutarie.

L’art. 3, c. 14-sexies D.L. 202.2024 (decreto Milleproroghe) ha prorogato la possibilità di svolgere l’assemblea da remoto, pertanto non solo convocata ma anche effettivamente tenuta, per tutto il corso del 2025. In particolare, il voto può avvenire anche in via elettronica o per corrispondenza o per consultazione scritta o consenso espresso per iscritto e l’intervento all’assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la partecipazione.

Fringe benefit fabbricato in locazione, uso o comodato al lavoratore

Il fabbricato concesso in locazione, uso o comodato al lavoratore subordinato costituisce un elemento retributivo in natura. Occorre quantificare il benefit concesso determinandone il valore normale del bene, in questo caso, o comunque del servizio in quanto costituisce un reddito per il lavoratore. Il valore normale è il prezzo o corrispettivo mediamente praticati per i beni e servi della stessa specie o similari, in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Nel momento i cui si attribuisce l’alloggio o l’abitazione occorre determinare:

– l’incidenza sugli elementi retributivi come il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso: per l’incidenza su altri elementi retributivi occorre far riferimento a quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda;

– l’incidenza sulla base imponibile contributiva.

Per determinare la retribuzione imponibile occorre verificare la tipologia e la destinazione d’uso dell’immobile:

1. alloggio ad uso strumentale allo svolgimento dell’attività lavorativa con obbligo, in capo al dipendente, di dimorarvi come ad esempio accade ai custodi o ai portieri;

2. alloggio ad uso non strumentale ovvero senza obbligo di dimora in capo al lavoratore.