La mancata esecuzione dei conferimenti da parte dei Soci in una SRL

Quando un socio di una s.r.l. non esegue il conferimento cui è obbligato nei termini indicati dagli Amministratori, questi devono attivare un procedimento disciplinato dall’art. 2466 c.c. il quale prevede una diffida fino a culminare nella vendita o esclusione del Socio moroso.

Il socio è considerato in mora nei versamenti quando scadono i termini previsti per il versamento di quanto conferito ma non ancora liberato oppure, in presenza di conferimento di opere o servizi, da quando la polizza assicurativa o garanzia fideiussoria è scaduta o diventa inefficace ( in questo caso il socio può sostituirla con un versamento di un corrispondente importo in denaro). La messa in mora del Socio comporta per quest’ultimo l’impossibilità ad esercitare il suo diritto di voto nell’ambito delle decisioni assembleari ( appare opportuno, vista la delicatezza della questione, di inserire un’apposita clausola statutaria volta a disciplinare la materia).

Gli Amministratori, a pena di nullità degli atti successivi di vendita o esclusione, devono inviare una diffida al socio moroso ad eseguire i versamenti entro un termine di almeno 30 giorni; decorso inutilmente il termine indicato nella diffida, gli amministratori, ai sensi del comma 2 art. 2466 c.c., potranno scegliere se promuovere un’azione legale per ottenere l’esecuzione dei conferimenti oppure procedere con la vendita coattiva della quota del socio moroso.

Nel caso in cui gli amministratori scelgano di vendere la quota, tale vendita avrà per oggetto l’intera partecipazione e non una sua parte, il cui valore dovrà essere pari a quello risultante dall’ultimo bilancio approvato. La vendita sarà a rischio e pericolo del socio moroso, intendendo dire che questi sarà comunque tenuto a rimborsare la società dell’eventuale differenza tra quanto da questa recuperato e l’importo originario del debito. Gli Amministratori devono offrire la quota prima agli altri soci titolare di un diritto di prelazione successivamente, in mancanza di opzione da parte dei soci o in presenza di offerte ad un prezzo inferiore al minimo determinato, potranno procedere con la vendita a terzi ( avviene all’incanto ai sensi art. 534 c.p.c). Il ricavato della vendita dovrà coprire le spese, gli interessi moratori e la somma capitale del quantum dovuto dal socio moroso; se la somma è insufficiente gli amministratori potranno agire contro il socio per il pagamento della differenza mentre se la somma fosse superiore, questi dovranno restituire l’eccedenza al socio. Nel caso in cui la vendita non ha avuto luogo per mancanza di compratori, gli amministratori dovranno necessariamente escludere il socio trattenendo le somme riscosse e riducendo il capitale sociale in misura corrispondente.

Si precisa che il socio moroso può sanare la sua posizione fintanto che la quota non viene venduta o sia pronunciata la sua esclusione, versando gli importi dovuti, comprensivi degli interessi, delle spese e degli eventuali danni.

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