Legge di Stabilità 2016- Riaperta l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore Individuale

L’art. 1 co.121 della L. 208/2015 ha riaperto le disposizioni agevolative per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale. In virtù della norma, l’imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre  2015 possiede immobili strumentali ( sia per natura che per destinazione) può optare per l’esclusione dagli stessi dal regime d’impresa ( trasferendoli nella sfera privata) con il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% sulla differenza tra il valore normale degli immobili estromessi e il loro costo fiscalmente riconosciuto. La norma prevede quale termine per esercitare l’opzione il 31.5.2016; l’opzione si manifesta con un semplice comportamento concludente (ad esempio, l’annotazione nelle scritture contabili) e consentirebbe l’estromissione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2016 .

Ai fini IVA , l’operazione di qualificherebbe come destinazione di beni a finalità estranee all’impresa, di cui all’art. 2 comma n.5 Dpr 633/72, come tale rientrante nel campo di applicazione del tributo, salvo si tratti di beni per i quali l’imprenditore non ha operato la detrazione dell’imposta all’atto dell’acquisto. In assenza di disposizioni agevolative, il valore dell’operazione ai fini IVA è determinato secondo le previsioni dell’art. 13 comma 2 lettera c) de l DPR 633/72 ed è, in sostanza, pari al cosiddetto ” valore residuo del bene al momento del prelievo”, ossia al prezzo di acquisto, al netto del deprezzamento subito nel tempo( si veda circolare Assonime n. 42 del 13.10.2009)

Non si pongono, naturalmente, questioni in merito alle imposte di registro, catastale e ipotecaria, non dovute in quanto non si verifica alcun trasferimento di proprietà dell’immobile, il quale rimane in capo alla persona fisica, seppure prima attratto al regime di impresa e dopo l’estromissione confinato alla sfera personale.

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