Rinvio degli obblighi di ricapitalizzazione per le perdite 2020

L’articolo 6 D.L. 23/2020 (il c.d. Decreto Liquidità) aveva previsto la sospensione temporanea  degli obblighi di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione prescritti dalla disciplina civilistica in presenza di perdite “significative”, ovvero di perdite superiori ad 1/3 del capitale sociale, o addirittura tali da determinarne la diminuzione al di sotto del minimo legale, ed in quest’ultimo caso anche la sospensione della causa di scioglimento della società.

Tuttavia, l’orizzonte temporale coperto dalla norma emergenziale era troppo limitato, cessando al 31 dicembre 2020, così che il Legislatore è dovuto ritornare sulla disposizione in occasione della Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), e precisamente con il comma 266 dell’articolo 1, con cui ha completamente riscritto il suddetto articolo 6, con l’effetto di:

  • stabilire che la sospensione degli anzidetti obblighi di riduzione del capitale, di ricapitalizzazione e di scioglimento, si applica per le “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020” (comma 1);
  • posticipare al quinto esercizio successivo il termine entro cui devono essere adottate le idonee misure volte a rimuovere le perdite “significative”, nonché rendere nuovamente operante, in difetto, la causa di scioglimento della società (commi 2 e 3).

La norma così novellata pone tuttora diversi temi interpretativi i quali sono stati oggetto anche del recente contributo di Assonime (circolare n. 3/2021).

Ciò premesso, un primo tema riguarda l’individuazione delle perdite che possono innescare l’applicazione della disposizione straordinaria in commento; come visto, il novellato testo si riferisce alle “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”.

Si ricorderà che, in vigenza del precedente testo dell’articolo 6, il Mise (Lettera Circolare 26890 del 29.01.2021) si era espresso ritenendo rilevanti ai fini della norma esclusivamente le perdite maturate nel 2020, così da escludere che potessero beneficiare degli effetti della sospensione emergenziale anche le perdite “accertate” nel 2020, ma maturate nell’esercizio precedente (il 2019); una posizione che, si ricorderà, era stata criticata in dottrina (per tutti, Assonime nella circolare 16/2020).

Ora, alla luce del nuovo testo normativo, l’interpretazione per così dire “restrittiva” fornita dal Mise pare essere maggiormente avvalorata, anche se gli effetti che ne derivano sembrano obiettivamente stridere con la reale finalità della norma che, si ricorda, è quella di favorire le imprese, ed i loro soci, che maggiormente si trovano in difficoltà nel periodo inciso dagli effetti della pandemia da Covid-19 e quindi faticano a reperire capitale proprio da immettere in società per il ripianamento delle perdite, e, di conseguenza, salvaguardare la continuità aziendale anche in una condizione patrimoniale, per l’appunto, incisa da perdite “significative”.

In questo contesto, allora, non si capisce perché una società con perdite “significative” provenienti dal 2019, che nel 2020 non sia riuscita a reperire dai propri soci i mezzi per il ripianamento, non possa fruire della norma straordinaria, diversamente da una società che,invece, si trova nella medesima situazione ma per via di perdite tutte maturate nel 2020.

Potranno essere perciò eleggibili a tale disposizione straordinaria ed agli effetti della sospensione anche le perdite che emergono da situazioni infrannuali, purché siano riferite ad una data che cade all’interno dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020; quindi, una perdita “significativa” che emerge da una situazione patrimoniale infrannuale riferita ad una data inclusa fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 sarà sempre eleggibile alla norma straordinaria, in quanto essa è parte del risultato complessivo dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

Questa è l’interpretazione a cui accede Assonime nella citata Circolare, con l’effetto di non richiedere che la situazione patrimoniale infrannuale da cui emerge la perdita “significativa”sia di per stessa riferita ad un periodo che include il 31 dicembre 2020, dovendo a tal fine prevalere, come esplicitato dalla norma stessa, il fatto che si tratti di un “esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020” di cui la situazione infrannuale costituirà perciò solo una partizione temporale.

Infine, da notare che alla tesi più “estensiva” accede anche il Notariato di Milano nella recente Massima n. 196 sostitutiva della precedente n. 191 in cui si afferma che è da ritenersi che possano beneficiare degli effetti sospensivi “tutte le perdite risultanti” dal bilancio d’esercizio o da una situazione patrimoniale infrannuale riferibili ad esercizi, o loro frazioni, in corso al 31 dicembre 2020.

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