Autorizzazioni a eseguire accessi, ispezioni e verifiche

In base all’art. 2 L. 212/2000, le prefate autorizzazioni devono specificare lo scopo dell’accesso nonché le ragioni effettive di indagine in loco. In base all’art. 7 L. 212/2000, tutti gli atti tributari devono essere motivati. La motivazione prescinde dalla natura provvedi mentale o meno degli stessi atti. La motivazione di atti di tal fatta deve essere scritta, preventiva, sufficiente, adeguata e specifica. Le frasi generiche non assurgono allo status di motivazione. L’autorizzazione ad accedere nei locali adibiti esclusivamente ad abitazione necessita anche dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica ovvero dell’autorità giudiziaria più vicina. La richiesta di autorizzazione dei controllori fiscali deve riportare i gravi indizi di violazioni tributarie in modo sintetico, chiaro ed esaustivo.

La predetta autorizzazione, richiesta dai controllori fiscali, si materializza con un decreto che ha natura amministrativa, non penale, e che può essere rilasciata solo in presenza di gravi indizi di violazioni tributarie. Non si tratta di un atto dovuto bensì di un filtro preventivo all’azione di accertamento. Questo filtro è particolarmente importante perché l’autorizzazione a procedere andrebbe a limitare diritti fondamentali. Pertanto, il decreto deve essere preceduto da un controllo formale e sostanziale nonché contenere una motivazione adeguata, sufficiente e specifica. L’autorizzazione ad accedere presso i locali ad uso promiscuo, attività economica ed abitazione, richiede anche l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell’autorità giudiziaria più vicina ma, in questa fattispecie, non sono necessari i gravi indizi di violazioni tributarie.

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