La determinazione del periodo feriale dovrebbe generalmente avvenire attraverso un accordo tra lavoratore e azienda. Tuttavia, qualora il dipendente si rifiuti di utilizzare le ferie maturate, la giurisprudenza ha chiarito che è possibile procedere alla collocazione in ferie forzate, previa comunicazione preventiva al lavoratore interessato (Cass. ord. n. 24977/2022).
Il diritto alle ferie è irrinunciabile e non può essere monetizzato se non al momento della cessazione del rapporto di lavoro (è possibile monetizzare il periodo di ferie eccedente il minimo di legge di 4 settimane).
Per il datore di lavoro che non completa lo smaltimento delle ferie nei termini previsti sorgono specifici obblighi contributivi. L’importo dei contributi per le ferie non godute deve essere aggiunto a quello della retribuzione del mese successivo alla scadenza, quindi nel mese di luglio, con versamento da effettuarsi entro il 20.08.
Inoltre, il mancato rispetto dei termini può comportare l’irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative. Tra i rischi, un aspetto particolarmente rilevante riguarda la possibilità per il lavoratore di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno biologico ed esistenziale derivante dal mancato godimento delle ferie. In questo caso, il dipendente dovrà dimostrare il nesso causale tra il danno subito e l’impossibilità di fruire del riposo; inoltre, può richiedere la fruizione delle ferie maturate quando il mancato godimento sia riconducibile esclusivamente a esigenze aziendali.
La Corte di Giustizia Europea ha più volte ribadito che il datore di lavoro deve attivamente incoraggiare il lavoratore a fruire delle ferie spettanti, mentre recenti pronunce di legittimità hanno confermato che la determinazione del periodo feriale compete al datore di lavoro, pur dovendo il lavoratore avere la facoltà di indicare le proprie preferenze temporali.
È importante precisare che il termine per la fruizione delle ferie si considera sospeso in presenza di cause che impediscano oggettivamente al lavoratore di usufruirne entro i termini legali. Tra queste rientrano le malattie, la maternità, i congedi e i permessi. In tali circostanze, resta salva la possibilità di fruire delle ferie in un momento successivo. La contrattazione collettiva può intervenire prevedendo condizioni migliorative rispetto al minimo legale, sia in termini di durata che di modalità di fruizione, ovvero prevedere giorni di ferie eccedenti le 4 settimane minime, purché venga sempre rispettata la natura funzionale dell’istituto feriale.