Stop alle caldaie a combustibili fossili
Conformemente alla direttiva UE 2024/1275, dal 2025 non sono più incentivabili: le caldaie a condensazione alimentate esclusivamente da combustibili fossili; i generatori d’aria calda a condensazione alimentati da combustibili fossili.
Restano invece inclusi nell’incentivazione fiscale: microcogeneratori (anche se a combustibili fossili);
generatori a biomassa; pompe di calore ad assorbimento a gas; sistemi ibridi pompa di calore + caldaia a condensazione preassemblati in fabbrica.
Inoltre, la Circolare specifica che non sono più detraibili anche le nuove installazioni di caldaie a combustibili fossili, non solo le sostituzioni.
Maggiorazioni per l’abitazione principale
Un’importante novità della Circolare in oggetto riguarda l’applicazione delle aliquote maggiorate (50% e 36%) per chi effettua lavori sulla propria abitazione principale.
Per beneficiarne, è necessario che:
- il contribuente sia proprietario (o titolare di altro diritto reale come usufrutto, uso, abitazione);
- l’immobile sia adibito ad abitazione principale (residenza anagrafica e dimora abituale).
In caso di lavori su parti comuni condominiali, la quota di detrazione maggiorata spetta ai soli condòmini proprietari della propria abitazione principale, verificando i requisiti all’avvio e al termine dei lavori.
La maggiorazione è riconosciuta anche per:
- pertinenze vincolate all’abitazione principale;
- box/posti auto pertinenziali, se l’immobile principale viene destinato ad abitazione principale entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui si usufruisce per la prima volta della detrazione.