Con un avviso del 23.07.2025 l’Agenzia delle Dogane e monopoli ricorda che il codice viene rilasciato gratuitamente ed unicamente a seguito di richiesta di attribuzione presentata presso l’ufficio delle Dogane territorialmente competente.
Il codice EORI è composto da un codice alfanumerico univoco per lo Stato membro che lo attribuisce, lungo al massimo 15 caratteri, preceduto dal codice ISO alfa 2 di tale Stato (IT per l’Italia). In particolare, ogni Stato membro, attraverso l’autorità doganale o l’autorità designata, provvede alla registrazione degli operatori economici in esso stabiliti. La registrazione iniziale del codice EORI è stata effettuata in automatico dall’Agenzia delle Dogane per tutti i soggetti nazionali che a vario titolo (in qualità di speditore/esportatore, importatore, rappresentante, obbligato principale – caselle 2, 8, 14, 50 del D.A.U. – Documento Amministrativo Unico) avevano effettuato operazioni doganali in Italia nei due anni precedenti la sua istituzione (2009). Ai soggetti titolari di partita Iva attiva è stato attribuito automaticamente un codice EORI corrispondente al codice “IT” seguito da tale partita Iva.
Una volta attribuito, il codice unico EORI deve essere utilizzato in tutte le transazioni e le attività doganali espletate in tutta l’Unione, ogniqualvolta vi sia l’obbligo di utilizzare un identificatore. L’assenza del codice EORI può comportare il blocco delle merci in dogana e ritardi significativi.
Per verificare se un numero EORI o il nome/indirizzo di una persona registrata sono validi o se si è in possesso di un codice valido, è possibile interrogare il sito europeo di verifica dei codici. In caso di risultato positivo il sistema restituisce la risposta “This EORI number is valid”.