Detrazioni figli a carico dopo i 30 anni: regole e adempimenti

Distinzione del concetto di familiare fiscalmente a carico – Il chiarimento più rilevante fornito dall’Agenzia delle Entrate riguarda la distinzione concettuale tra “figlio per il quale spetta la detrazione ex art. 12” e “figlio fiscalmente a carico”. Il fatto che il figlio abbia superato il 30° anno di età non comporta, in sé, la perdita dello status di familiare a carico. Infatti, resta pienamente applicabile l’art. 12, c. 2 del Tuir, secondo cui sono considerati a carico i familiari con reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, elevato a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni. Il superamento del limite d’età previsto per le detrazioni non incide sulla possibilità di indicare il figlio come a carico nella Certificazione Unica, né preclude il diritto a deduzioni e detrazioni per spese sostenute nel suo interesse, purché siano rispettati i limiti reddituali previsti.

Conseguenze operative per il sostituto d’imposta – In sede di elaborazione delle buste paga, il datore di lavoro deve interrompere l’erogazione della detrazione mensile a decorrere dal mese successivo a quello in cui il figlio compie 30 anni. Tuttavia, dovrà continuare a indicare il codice fiscale del figlio nella Certificazione Unica, qualora il dipendente dichiari che il figlio rientra nei limiti reddituali per essere considerato fiscalmente a carico. Tale adempimento è essenziale per consentire, in sede di dichiarazione dei redditi, la fruizione di detrazioni e deduzioni per spese sanitarie, scolastiche, universitarie o per interessi passivi, sostenute nell’interesse del figlio, come previsto dall’art. 15 del Tuir.

Coordinamento normativo e continuità della ratio fiscale – Il quadro interpretativo è stato confermato anche dalla circolare n. 4/E/2025, che ribadisce la validità del principio già espresso nella precedente circolare n. 4/E/2022: la perdita della detrazione mensile non determina automaticamente la perdita dello status di familiare a carico ai fini fiscali. Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni per spese sostenute, i figli per i quali non spetta più la detrazione mensile sono comunque equiparati a quelli per cui tale detrazione è prevista, purché in possesso dei requisiti reddituali. In questo senso, il legislatore ha introdotto una clausola di salvaguardia che mantiene coerenza sistemica tra le diverse norme tributarie, evitando ingiustificate penalizzazioni per le famiglie.

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